Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19693 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1972 COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/02/1971 COGNOME NOME nato a POMPEI il 24/10/1978 COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il 12/09/1959 COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il 28/06/2000
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Salerno
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Salerno ha applicato nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento ai reati previsti dagli artt.81 cpv. cod.pen. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, le seguenti pene: per NOME COGNOME anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 19.200,00 di multa; per NOME COGNOME anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 19.200,00 di multa; per NOME COGNOME anni tre e mesi otto di reclusione ed € 18.400,00 di multa, per NOME COGNOME anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 13.000,00 di multa; per NOME COGNOME anni tre e mesi sei di reclusione ed € 13.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi, dal coincidente tenore letterale, con i quali hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e c), cod.proc.pen. – il vizio di omessa motivazione in riferimento all’art. 73, T.U. stup. e 129 e 444 cod.proc.pen..
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto un ricorso congiunto, con il quale hanno articolato un unico motivo di impugnazione deducendo – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.447 ( rectius, 448), comma 2bis, cod.proc.pen., per effetto dell’illegalità della pena.
Hanno dedotto che il giudice aveva applicato la pena indicando come piø grave il reato contestato al capo n.2) e partendo da una pena base di anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di
Motivazione Semplificata
multa; esponendo che lo stesso capo 2) conteneva la contestazione del reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup., prevedente – all’epoca del fatto – una cornice edittale compresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione e tra € 1.032,00 ed € 10.329,00 di multa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi proposti daAlfonso COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell’art. 448, comma 2bis , cod.proc.pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge diversi da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2bis (Sez.6 del 07/11/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. F del 28/05/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Nel caso in esame, l’unico motivo di impugnazione attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 cit.).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME con il quale Ł stata dedotta una fattispecie di illegalità della pena, Ł fondato.
Difatti, il giudice procedente ha applicato la pena – con valutazione coerente tra motivazione e dispositivo – valutando, quale reato piø grave, quello contestato al capo 2) ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup. e partendo da una pena base di anni sei di reclusione ed € 26.000,00 di multa; allorquando la pena edittale applicabile ratione temporis per la predetta fattispecie era compresa tra anni sei e mesi quattro di reclusione ed € 1.032,00 ed € 10.329,00 di multa.
Si verte, pertanto, in una fattispecie di pena illegale astrattamente deducibile mediante ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274840).
Cui consegue, nel caso di specie, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, per nuovo esame della richiesta di applicazione della pena.
Mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i medesimi ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno – Ufficio giudice per le indagini preliminari – per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME