Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/03/1992
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sulce Klcgda ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 03/07/2024
di condanna per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. 4 del 201, perché reiteratamen sottoposta per 12 mesi al divieto di accesso nel Comune di Battigripaglia, in forza dei decreto d
Questore di Salerno del 04/05/2022, non ottemperava a tale obbligo.
Con un unico motivo, iltricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per ave la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità della ricorrente per il reato
all’art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017, nonostante il divieto di accesso avesse riguardato un’ar non ricompresa nel novero delle zone di applicazione dell’art. 10, comma 2, d.l. ci
specificamente individuate dall’art. 9 del medesimo decreto.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de
riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindac in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la
Corte d’appello ha ritenuto che nel provvedimento del Questore di Salerno si dava atto che in data 19 febbraio l’imputata stesse svolgendo attività di meretricio su strada, sebbene su quel trattato fossero presenti infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, urbano extraurbano, la cui accessibilità e fruibilità era compromessa notevolmente dall’attività de donna. Pertanto, il giudice di merito ha dato atto che sulla provinciale 175/A, ove la ricorre si trovava, vi sono strutture adibite al trasporto pubblico e che, a norma dell’art. 9 del d ;L o li vv.t i> del 2017, è integrato l’illecito amministrativo, posto che il questore ne aveva dispoStoV accesso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente