Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Bologna; anche nei confronti di COGNOME NOME e NOME COGNOME (parti civili) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2023′ la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 12 febbraio 2019 del Gup del Tribunale di Modena, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 513-bis cod. pen., perché, in concorso con altro soggetto (COGNOME, giudicato separatamente) e con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di esercente l’attività di noleggio di auto di lusso, impediva l’altrui concorrenza cori atti di violenza e minaccia, in particolare ai danni di COGNOME ed NOME, legale rappresentante e dipendente di una società concorrente, ponendo in essere un’attività di procacciamento di clienti illegittima, in quanto vietata dall’art. 10 d regolamento comunale, con la conseguenza di falsare l’andamento del mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità imprenditoriale.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta responsabilità penale.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento, in ordine all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, sull’assunzione di fatto in capo allo stesso della direzione della società e sull’irrilevanza comportamenti illeciti posti in essere dai concorrenti. Non si sarebbe considerato: che il legale rappresentante COGNOME aveva una posizione di autonomia rispetto a quella dell’imputato; che i concorrenti avevano contribuito a porre in essere una situazione di tensione; che l’imputato non aveva tenuto comportamenti minacciosi o aggressivi, essendosi limitato a una discussione con NOME; che le attività di indagine avevano evidenziato l’estraneità dell’imputato rispetto agli illeciti; che i testimoni avevano riferito al più di comportamen problematici di COGNOME, ma non dell’imputato.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per l’omessa considerazione della scarsa gravità dei fatti, caratterizzati da un modesto allarme sociale, oltre che dell’adeguatezza rieducativa della pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo, riferito alla responsabilità penale, deve rilevarsi che le censure difensive sono caratterizzate da un alto grado di ipoteticità e arbitrarietà e non colgono, neanche in via di mera prospettazione, profili critici rilevanti sul piano logico, così da non essere riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Va in ogni caso rilevato che le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado appaiono logiche e coerenti, perché si fondano solidamente sui dati emersi dal quadro istruttorio. Quanto al ruolo di amministratore di fatto della società rivestito dall’imputato, lo stesso è stato evidenziato dalle sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME e da COGNOME, oltre che da COGNOME: lo stesso imputato aveva limitato le sue aggressioni al periodo precedente alla presentazione della querela, ma, al di là della mancanza di una veste formale, si era comportato come amministratore e referente delle lamentele dei concorrenti, da lui sostanzialmente ignorate. E correttamente i giudici di merito escludono il rilievo della prospettazione difensiva secondo cui le società concorrenti avrebbero commesso illeciti, perché, al di là dell’assoluta genericità di quanto asserito dalla difesa, tali illeciti non avrebbero potuto comunque scriminare le condotte dell’imputato. In tale quadro, devono ritenersi inconsistenti anche le argomentazioni difensive riferite alla pretesa insussistenza di atti di minaccia e aggressione, perché gli stessi sono stati analiticamente riferiti da COGNOME ed COGNOME e vanno bene al di là di normali conflitti professionali o accese discussioni. Nel caso di specie – come ben evidenziato nella sentenza impugnata – le minacce proferite erano finalizzate a far desistere la persona offesa dall’attività di informazione ai turisti circa il divieto di procacciamento di clienti nella zona previsto da regolamento comunale, in maniera tale da consentire all’imputato di proseguire la propria illecita attività di accaparramento di clientela.
1.2. Anche il secondo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. La censura riferita al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si basa, infatti, su mere asserzioni circa una pretesa scarsa gravità del fatto, che non tengono conto della motivazione della sentenza, la quale valorizza in senso negativo la pervicacia della strategia intimidatoria dell’imputato e i suoi precedenti penali.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente