Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO GRAZIA NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio;
letta la nota difensiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale, nell’associarsi alle conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/02/2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 02/07/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, previa applicazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., rideterminava in otto mesi di reclusione ed € 800,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di truffa in concorso (con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME.
;
Secondo il capo d’imputazione, tale reato era stato contestato alla COGNOME «perché, in concorso morale e materiale tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicizzare falsamente sul social network Facebook l’offerta di vendita di diversi capi di abbigliamento tra i quali una borsa, una tuta ed un bracciale, nel richiedere per la vendita dei suddetti articoli un prezzo particolarmente conveniente pari ad C 71,90, nel comunicare il proprio numero di telefono NUMERO_TELEFONO (intestato a COGNOME NOME NOME) e nel fornire per telefono mediante l’applicativo Whatsapp rassicurazioni circa le modalità di conclusione RAGIONE_SOCIALE‘affare e di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa compravendita, inducevano in errore sulla serietà di quella offerta La COGNOME NOME e così si procuravano l’ingiusto profitto consistente nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma pari ad C 71,90 con pari danno per la persona offesa, somma che ricevevano dalla persona offesa mediante versamento sulla carta Postepay Evolution nr. NUMERO_CARTA intestata a La NOME NOME quale prezzo per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa merce sopraindicata, senza tuttavia consegnare né spedire i beni compravenduti e rendendosi poi irreperibili».
Avverso la menzionata sentenza del 06/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME.
La ricorrente afferma che la sentenza impugnata sarebbe «compromessa sia nella ricostruzione degli elementi di prova, sia pure nella corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 c.p.p., con errore sull’identità fisi RAGIONE_SOCIALE‘imputata, alla quale è stata ricondotta l’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza telefonica recante il numero NUMERO_TELEFONO», con le conseguenti: a) mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; b) omessa valutazione e travisamento di prova; c) mancata assunzione di una prova decisiva, «avendone, la parte, fatto richiesta (travisamento per omissione)», ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; d) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.1. La COGNOME denuncia in particolare la mancanza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione per «[i]nsufficienza RAGIONE_SOCIALEa prova e ragionevole dubbio circa l’identità fisica RAGIONE_SOCIALE‘imputata alla quale è stata ricondotta l’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘utenza telefonica recante il numero NUMERO_TELEFONO».
Secondo la ricorrente, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non osserverebbe «i principi indicati da codesta Suprema Corte di Cassazione (sentenza nr. 20165/2024 […]) nella fattispecie del tutto sovrapponibile e speculare alla presente, riguardante la medesima imputata e la stessa utenza NUMERO_CARTA».
La COGNOME: a) asserisce di non avere mai ricevuto alcuna notificazione né degli atti riguardanti la fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari né del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado, circostanza, questa, che «[s]e venisse comprovata, emergerebbe la richiamata inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali stabilite a pena di nullità»; b) la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta del proprio difensore, che era stato nominato solo il 04/02/2025, di differimento RAGIONE_SOCIALEa trattazione del giudizio o, in via subordinata, di rimessione nel termine per presentare memorie e «allegare documenti e prove decisive a discolpa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (in tal senso, il richiamo alla sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto nel proc. pen. n. 13156/2018 RGNR – n. 349/2022 – Tribunale di Catania – sentenza del 17.01.2025, in attesa di motivazione […]), riguardante altro episodio sovrapponibile al presente giudizio, laddove era emersa la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘assoluta ed evidente non riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa firma all’attuale COGNOME NOME con quelle apposte da altra omonima o sedicente COGNOME NOME per cui era processo; firme rinvenute sui contratti acquisiti agli atti del giudizio».
La ricorrente espone che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Reggio Calabria avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle risultanze degli atti a firma RAGIONE_SOCIALE‘agente COGNOME, «ma che fanno semplice riferimento all’abbinamento anagrafico RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALE‘utenza 380-13 28116 alla COGNOME, ricostruito attraverso l’accesso da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze di Polizia e RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria al Centro elaborazione dati (C.e.d.) del RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del sistema informatico RAGIONE_SOCIALE».
In realtà, sussisterebbe «il ragionevole e comprovato dubbio che tale utenza NUMERO_TELEFONO-13 NUMERO_TELEFONO fosse intestata – sul rapporto di indagini svolte dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Termini Imerese nel procedimento nr. 4810/2018 RGNR – ad altra COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA, omonima RAGIONE_SOCIALE‘odierna imputata, nata a Catania il DATA_NASCITA. Prova ne sia che l’attività investigativa fu compiuta e conclusa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA, omonima RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente e che risultava effettiva titolare RAGIONE_SOCIALE‘utenza NUMERO_TELEFONO».
COGNOME deduce che, «in assenza del contratto sottoscritto e RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata», «il riscontro E.T.NA. acquisito dal Tribunale di Reggio Calabria […] altro non è se non la copia di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in uso esclusivo RAGIONE_SOCIALEa P.G.», il quale «non rientra, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 C.p.p., tra i “documenti” di cui è consentita l’acquisizione al fine RAGIONE_SOCIALEa prova». L’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘E.T.NA., in quanto consultabile solo dalla polizia giudiziaria o dall’autorità giudiziaria e non consultabile né verificabile dall’imputata e dal suo difensore,
sarebbe inutilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e non potrebbe in alcun modo assurgere al rango di unica prova di colpevolezza, pena l’inosservanza di norme processuali. Ciò tanto più allorquando «vi è la prova che, da indagini svolte da altro Ufficio giudiziario, l’anagrafica RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha fatto corrispondere la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘utenza mobile NUMERO_TELEFONO ad altra COGNOME NOME, quella nata a Catania il DATA_NASCITA». Né era stata «acquisita la prova documentale, ovvero il contratto RAGIONE_SOCIALEa Sim abbinata al numero NUMERO_TELEFONO, unico “documento” da cui poteva essere ricavata una “prova processuale”».
2.2. La COGNOME invoca poi le «[p]rove sopravvenute alla sentenza di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa».
In particolare, «[i] contratti, nominalmente riconducibili all’odierna ricorrente, non sono stati certamente sottoscritti dalla stessa».
Anche la firma, che risulta apposta sul contratto che è stato acquisito nell’ambito nel procedimento penale n. 13156/2018 R.G.N.R., n. 349/2022 R.G. del Tribunale di Catania, sarebbe «macroscopicamente difforme da quella rilevabile dagli atti (notificazioni, elezioni di domicilio) contenuti del fascicolo n presente giudizio».
È sulla base di «tale corredo probatorio» che il Tribunale di Catania l’avrebbe assolta per non avere commesso il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sono fondate, nei termini che seguono.
Con la sentenza n. 2065 del 19/04/2024, relativa a una fattispecie di truffa in concorso (aggravata a norma del n. 2-bis del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 640 cod. pen.) apparentemente analoga a quella che viene qui in rilievo e che vedeva imputata sempre l’odierna ricorrente, questa Seconda sezione penale, nell’accogliere il ricorso che era stato dalla stessa presentato, con il conseguente annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, aveva rilevato, sulla base di plurimi elementi, come «non si sia raggiunta, alla luce RAGIONE_SOCIALEa regula iuris del doveroso superamento del dubbio ragionevole, la certezza che l’odierna ricorrente sia la effettiva titolare (oltre che la esclusiva utilizzatrice) RAGIONE_SOCIALE‘utenza mobi NUMERO_TELEFONO», «ovvero ancora che non esista un’altra persona di nome NOME COGNOME nata a Catania il DATA_NASCITA».
Questa Seconda sezione penale concludeva quindi che, «[s]olo in tali casi che necessariamente presuppongono l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di un mero errore materiale nell’identificazione di una stessa persona – non sufficientemente chiariti dai giudici di merito, superati i dubbi sull’identità personale conseguenti alla rilevata parziale omonimia, l’accusa potrebbe ritenersi validamente elevata a carico RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente».
Anche nell’attuale apparentemente analoga fattispecie, l’unico elemento che
è stato posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in quanto colei che avrebbe tenuto i contatti con la persona offesa e concluso con lei
il negozio truffaldino mediante l’applicativo Whatsapp, creando anche un gruppo, sempre su Whatsapp, è costituito dalla ritenuta intestazione alla stessa ricorrente
(NOME COGNOME nata a Catania il DATA_NASCITA) RAGIONE_SOCIALE‘utenza telefonica cellulare NUMERO_TELEFONO, che fu utilizzata per i suddetti contatti e conclusione del
negozio, nonché per creare il menzionato gruppo.
A tale proposito, si deve osservare che, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito, in particolare di quella di primo grado (nulla essendo stato specificato al riguardo
in quella di secondo grado), risulta che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘intestazione alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘indicata utenza telefonica risultava «[d]agli atti a firma del teste
[RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria] COGNOME in luogo RAGIONE_SOCIALEa sua deposizione».
Orbene, appare di tutta evidenza come la genericità di tale indicazione, in quanto priva di qualsiasi riferimento alle modalità con le quali il testimone COGNOME
ebbe a compiere l’accertamento in questione, risulti del tutto inidonea al superamento del ragionevole dubbio, già motivatamente manifestato da questa Seconda sezione con la sentenza n. 20165 del 19/04/2024, che l’odierna ricorrente fosse davvero l’effettiva titolare RAGIONE_SOCIALE‘utenza cellulare NUMERO_TELEFONO che fu utilizzata per la commissione RAGIONE_SOCIALEa truffa.
Da quanto si è esposto, discende la necessità RAGIONE_SOCIALE‘annullamento anche RAGIONE_SOCIALEa sentenza qui impugnata, e la necessità, anche in questo caso, di un nuovo giudizio, finalizzato a chiarire, da parte del giudice del rinvio, i menzionati dubbi, eventualmente anche mediante l’acquisizione di copia dei contratti con i quali fu attivata l’utenza cellulare NUMERO_TELEFONO.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 27/05/2025.