Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40746 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTECORVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza gravata perché il fatto non sussiste.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO COGNOME, per la Parte Civile TRILLÒ NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso riportandosi ai propri scritti, ivi compresa la comparsa che deposita unitamente a nota spese.
AVV_NOTAIO per Parte Civile TRILLÒ COGNOME NOME, si associa a quanto esposto dal Collega che lo ha preceduto, chiede il rigetto del ricorso riportandosi ai propri scritti, ivi compresa la comparsa, che deposita unitamente a nota spese.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME, per l’imputato ricorrente, chiede accogliersi il ricorso.
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso la sentenza del 26 febbraio 2023 con cui la Corte d’appello di Roma, ha confermato -per quanto d’interesse in questa sede- la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen avere leso, mediante la pubblicazione di un cd. post su soda! network (segnatamente, sulla piattaforma Facebook) la reputazione di NOME COGNOME. Le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME vantaggio delle quali è stato disposto il risarcimento del danno e la refusione delle spese, so i due figli della persona offesa, deceduta prima dell’instaurazione del primo grado di giudizio
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, per un verso, ammesso esplicitamente che la persona offesa non fosse identificabile atteso che nel post in questione è fatto generico riferimento a un “noto personaggio COGNOME che critica tutti” e, per altro verso, mancato di pronunciare sentenza assolutoria, ai sensi del 129 del codice di rito. Illogica, oltre che errata in diritto, sarebbe la motivazione resa sul dai giudici d’appello, i quali, pur dopo aver osservato come l’allora appellante non avesse dedott specificamente il punto della mancata riconoscibilità della persona diffamata, hanno ritenuto d non potersi pronunciare su un punto non espressamente devoluto all’attenzione della Corte stessa. Sostiene invece la difesa che la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi d’uffici assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 597, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte d’appello ritenuto non devoluto alla sua cognizio punto sulla mancata riconoscibilità della persona offesa. Nell’atto d’appello -osserva la dife l’imputato aveva dichiarato di proporre impugnazione avverso tutti i capi della sentenza di prim grado, ciò che includeva anche il profilo relativo alla riconoscibilità della persona offesa. I caso, pur in assenza di specificità del motivo dedotto, si era comunque criticata la sentenza primo grado alla luce della acritica adesione al narrato delle persone offese.
2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento all’art. 74 cod. pr pen., e art. 8 d. m. n. 55/2014, per avere i giudici di merito pronunciato condanna dell’imputa al pagamento delle spese di lite a favore di entrambe le parti civili, ciascuna rappresentata un diverso AVV_NOTAIO. Osserva la difesa che le odierne parti civili sono subentrate quali eredi de persona offesa deceduta; la Corte d’appello avrebbe dunque dovuto considerarle portatrici di un unico interesse risarcitorio. Nel duplicare iniquamente le spese processuali, liquidandole in eu 3.400 per ciascuna parte civile, la Corte distrettuale avrebbe malinteso la lettera delle ci disposizioni di legge.
All’udienza di è svolta trattazione orale del ricorso. Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. È pervenuta memoria, nell’interesse delle parti civili NOME COGNOME
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e NOME COGNOME, a firma congiunta dei due difensori, in cui si osserva che il giudice di grado aveva affrontato e risolto il profilo della riconoscibilità della persona offesa, c passaggi del post incriminato, in cui l’imputato riferiva maggiori dettagli ai suoi lettori risp quanto indicato nel capo d’imputazione, ciò che consentiva -a parere del Tribunale- di individuare la persona offesa; si contesta, inoltre, la mancata deduzione in appello di tutte le censure espresse con ricorso in cassazione. Le difese delle parti civili chiedono, dunque, il rigetto ricorso presentato nell’interesse dell’imputato, la conferma delle statuizioni civili e la con del ricorrente alla refusione delle spese legali per il presente grado di giudizio.
Considerato in diritto
1. I primi due motivi del ricorso sono fondati e assorbono il terzo, per le ragioni di seg esposte.
In premessa, gioverà ricordare che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, per è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ri diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.g., p.c. in proc. Demofonti, Rv. 261284 – 01 più di recente, v. anche Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 – 01).
Ciò ribadito, il Collegio ritiene di dover disattendere l’iter argomentativo con cui la Corte d’appello ha circoscritto l’effetto devolutivo dell’appello ai soli profili (effettivamente d maniera specifica dalla difesa) relativi all’esistenza del messaggio diffamatorio e alla riconducibilità all’imputato. Pur avendo quest’ultimo omesso di evidenziare, con atto d’appello il profilo della mancata riconoscibilità della persona offesa, è pur vero che egli aveva sottopo alla Corte territoriale censure vertenti -come poc’anzi ricordato- sull’elemento materiale fatto.
Ora, tanto le questioni su cui si è soffermata diffusamente la Corte d’appello (vale a dir l’esistenza del messaggio diffamatorio e alla sua riconducibilità all’imputato) quanto il pro non dedotto specificamente (ma soltanto in forma generica, e, cioè, come critica alla sentenza di primo grado per la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili), della ricon della persona offesa attengono strettamente all’elemento oggettivo del reato in contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 6910 del 23/11/2022, dep. 2023, Capone, Rv. 284302 – 01, per un caso opposto -nel senso che la sentenza pronunciava l’assoluzione dell’imputato- ma speculare rispetto al tema in scrutinio: «in tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell’art. comma 1, cod. proc. pen. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” per difetto di offensività d espressioni, confermi l’assoluzione per mancanza di prova quanto all’individuazione del
destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al Medesimo “punto” della decisione – relativo all’elemento materiale del fatto – devoluto alla sua cognizion
Deve considerarsi, inoltre, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del destinatario dell’offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell’offesa, sicché è necessario fare ricorso a un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizio soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (v. g Sez. 5, n. 11747 del 05/12/2008, dep. 2009, Ferrara, Rv. 243329 – 01, corsivi nostri).
Ebbene, che tale affidabile certezza circa il destinatario dell’offesa ricorra nel caso in esame è proprio quanto la Corte d’appello ha ragionevolmente ed esplicitamente escluso, convenendo infatti con il ricorrente nel ritenere che «l’indicazione del “noto personaggio COGNOME critica tutti” appare quanto mai generica e non consente di individuare con certezza il destinatar delle espressioni offensive, apparendo dunque infondato il rilievo, contenuto nel cap d’imputazione, secondo cui egli sarebbe facilmente individuabile; non può infatti omettersi rilevare come l’attribuzione della caratteristica di essere una persona che è solita criticare non valga a connotare in termini di certezza l’odierna persona offesa» (pp. 3 e 4 dell’impugnata sentenza, corsivo aggiunto).
Neppure applicabile al caso in esame è l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggett la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un nume limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la po dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e tempo (Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679 – 01; Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2021, A., Rv. 249601). Nel caso di specie, infatti, gli elementi indicati nel c d’accusa sono privi di tale attitudine individualizzante, come correttamente ricordato dalla stes Corte d’appello. A fronte di tale netta affermazione della Corte d’appello, non possono ritener decisive le scarne e anodine parole poste in chiusura del post incriminato (sulle quali riporta l’attenzione la difesa di parte civile nella memoria pervenuta), aggiunte dall’imputato in rep a taluni utenti che chiedevano lumi sul destinatario dell’espressione.
Ribadito, dunque, il principio secondo cui l’individuazione del soggetto passivo del delitto diffamazione deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali, appunto, «l natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti pers e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, es valutati complessivamente, così da potersi individuare; con ragionevole certezza, l’offeso desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l’espressione pubblicata, dell’identità del destinatario della diffamazione» (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/202 Ciocchetto, Rv. 282899 – 01), si ritiene che la difesa colga nel segno nel lamentare la lesion degli artt. 129 e 597 del codice di rito. Infatti, una volta ammessa -come ammesso dalla Corte d’appello- l’impossibilità di individuare con ragionevole certezza, in base alla lettera e al cont
della frase incriminata, il destinatario dell’offesa, i giudici del merito avrebbero ammettere anche la mancata ricorrenza, nel caso di specie, di uno dei profili essenziali che sostanziano l’elemento oggettivo del reato in parola e, conseguentemente, assolvere l’imputato.
Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio ritiene che l’impugnata sentenza vada annu senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024
Il consigliere estensore
Il presidente