Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22817 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il 14/08/1983
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.186, comma
e
2, lett.c) e commi
2bis
2sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del
materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso – teso contestare la correttezza dell’identificazione dell’imputato – è stato analiticamente
affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, che l’identificazione medesima doveva intendersi certa alla luce della
dichiarazione fornita dallo stesso imputato tanto di fronte agli operanti quanto presso il presidio sanitario ove era stato condotto, rendendo quindi certo tale
elemento anche in assenza del possesso dei documenti e in coerenza con il principio in base al quale l’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad alt accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 247614; Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269887).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
La Prsiente