Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta contro l’ordinanza dell’8 novembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui all’art. 74, commi 1 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.) e a due violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 . Ha inoltre ritenuto esistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso articolando quattro motivi.
2.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario in relazione a tutti i reati ascritti all’indagato. Sostiene che tale quadro indiziarlo è stato ritenuto esistente perché a COGNOME sono state attribuite conversazioni captate su dispositivi in uso ad altri, ma l’ordinanza genetica non ha spiegato sulla base di quali elementi tale attribuzione sia avvenuta e su questo tema l’ordinanza impugnata non ha speso parole ancorché, in sede di riesame, fosse stata contestata la riferibilità a COGNOME delle conversazioni captate.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta gravità del quadro indiziario sulla base del quale è stata ritenuta esistente un’associazione finalizzata al narcotraffico nella quale COGNOME avrebbe assunto il ruolo di organizzatore.
Il difensore osserva che il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato dal G.i.p. facendo riferimento a pochissime conversazioni che, ove effettivamente attribuibili a COGNOME, potrebbero avere rilievo soltanto in relazione alle violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 contestate al capo 26) e al capo 28). Sostiene, quindi, che la motivazione sarebbe carente quanto all’esistenza di un accordo associativo e al ruolo che COGNOME avrebbe svolto nella ipotizzata associazione. Secondo la difesa, anche se avesse fornito ai coindagati una o più partite di stupefacente, non per questo COGNOME potrebbe essere considerato uno stabile fornitore o – tanto meno – un organizzatore dell’ipotizzata
associazione. A sostegno di tali argomentazioni, il difensore del ricorrente osserva che, nell’arco di diciotto mesi di indagini, le conversazioni che gli inquirenti hanno attribuito a COGNOME sono soltanto cinque e negli appunti relativi alla contabilità del gruppo (sequestrati a casa di NOME COGNOME) il nome di COGNOME non compare mai.
2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. che è stata contestata al capo 2). Il difensore del ricorrente si duole che il tema della sussistenza dell’aggravante sia stato liquidato dal Tribunale in poche parole, affermando che «il sodalizio aveva l’appoggio del clan COGNOME e si imponeva sul territorio proprio spendendo il nome del clan e adottando il tipico modus operandi mafioso» (pag.19 dell’ordinanza impugnata). La difesa ricorda che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva e si comunica al concorrente nel reato non animato da tale scopo solo se egli è consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi. Osserva che, per poter attribuire l’aggravante a COGNOME, sarebbe stato necessario individuare gravi indizi di una tale consapevolezza, ma il tema è stato pretermesso sia nell’ordinanza impugnata che nell’ordinanza genetica.
2.4. Col quarto e ultimo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla ritenuta esclusiva idoneità della custodia in carcere a prevenire il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. A questo proposito la difesa osserva che i reati ascritti a COGNOME sarebbero stati commessi fino al mese di maggio del 2022, ma l’attività di indagine è proseguita ben oltre questa data e, tuttavia, nei mesi successivi, COGNOME non è mai stato oggetto di intercettazioni, controlli o sequestri. Lamenta, dunque, carenza di motivazione quanto all’attualità delle esigenze cautelari. Il difensore riferisce che, come già documentato in sede di riesame, COGNOME ha disponibilità di un immobile a San Giorgio di Pietragalla (PZ) ove potrebbe rimanere agli arresti domiciliari con l’assistenza della compagna, dichiaratasi disponibile in tal senso. Osserva che il Tribunale ha ritenuto gli arresti domiciliari inidonei a fini cautelari in ragione dei costant contatti tra COGNOME e gli altri membri del sodalizio senza considerare che, quando la misura è stata eseguita, quei contatti erano interrotti da tempo e che l’abitazione dalla quale l’indagato non potrebbe allontanarsi si trova a molti chilometri di distanza dal luogo del commesso reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e tutti gli altri sono assorbiti.
2. Il procedimento riguarda un’indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova, specificamente rappresentate da operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, da sequestri ed arresti, da attività di osservazione pedinamento e controllo. Sulla base di tali elementi, i giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi dell’esistenza di un’associazione, costituita da più di dieci persone, stabilmente operativa dal settembre 2021 al maggio 2022, finalizzata alla detenzione al trasporto e alla commercializzazione dì cocaina e hashish. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, lo stupefacente veniva acquistato nel litorale romano, custodito ad Aprilia – dove NOME COGNOME aveva disponibilità di una abitazione – e trasportato in Cannpania al fine di alimentare le piazze di spaccio ivi esistenti. Nella prospettazione accusatoria, la costituzione dell’associazione fu promossa da NOME COGNOME, supportato nella custodia, nel trasporto degli stupefacenti e nella tenuta della contabilità, dalla compagna, NOME COGNOME, e da NOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME si occupavano dell’approvvigionamento della sostanza che veniva acquistata nel territorio laziale. La commercializzazione in Campania era curata da NOME COGNOME e NOME COGNOME (classe 1970). L’associazione poteva contare, inoltre, su collaboratori stabili operanti nelle diverse “piazze di spaccio”.
Con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME l’ordinanza impugnata fa riferimento a conversazioni del 19 marzo e 21 aprile 2022 nelle quali COGNOME, insieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME programmava forniture settimanali (pag. 5). Riferisce che, in una conversazione del 22 aprile, COGNOME si confrontò con COGNOME e COGNOME sulla possibilità di trovare «un posto tranquillo per consentire ad un camion contenente nel serbatoio una grossa quantità di fumo, in arrivo per l’indomani, di scaricare la sostanza» (pag. 6). Richiama, inoltre, (pag. 11) conversazioni intercettate il 3 maggio 2022, dalle quali risulta che COGNOME procurò a NOME COGNOME il corriere necessario per la fornitura ad NOME COGNOME di una partita di hashish che fu poi sequestrata (capo 26 dell’imputazione provvisoria). Dall’ordinanza impugnata risulta (pag. 13) che il 5 maggio 2022, NOME COGNOME comunicò a COGNOME che i corrieri erano partiti da Benevento e stavano per arrivare a Pomezia ove sarebbe stata prelevata sostanza
stupefacente fornita dallo stesso COGNOME e da COGNOME. Il Tribunale riferisce, inoltre, (pag. 6) che il 7 maggio 2022 (dopo il sequestro del 2 maggio 2022) COGNOME partecipò ad un «summit teso ad elaborare nuove strategie delle forniture al fine di ripianare le perdite subite».
L’ordinanza impugnata dà atto che la difesa ha contestato l’individuazione di NOME COGNOME quale protagonista delle conversazioni citate, si limita tuttavia a rilevare che si tratta di una contestazione generica e non spiega sulla base di quali elementi l’odierno ricorrente sia stato indicato come presente alle conversazioni sulle quali si fonda il quadro indiziario.
La lettura dell’ordinanza conferma l’assunto difensivo secondo il quale COGNOME non fu mai direttamente intercettato e le conversazioni che lo vedono coinvolto furono ascoltate tramite un captatore informatico installato su dispositivi in uso ad altri indagati. A pag. 6 del provvedimento impugnato si legge, infatti, che il contributo di COGNOME appare più circoscritto nel tempo rispetto a quello di altri associati perché egli non fu «bersaglio diretto delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini». Sarebbe stato pertanto doveroso, a fronte di una deduzione difensiva espressa (ancorché generica), chiarire perché COGNOME sia stato identificato come partecipe alle conversazioni intercettate e in che modo le frasi cui è stato riconosciuto valore indiziante gli siano state attribuite. L’ordinanza impugnata non dedica al tema neppure una parola e, implicitamente, ritiene certa l’identificazione di COGNOME quale conversante, ma non spiega in che modo sia stato possibile giungere a questa conclusione. Il tema non è affrontato neppure nell’ordinanza genetica che dedica un intero paragrafo all’identificazione degli indagati e delle utenze dagli stessi utilizzate (pagg. 11-19 dell’ordinanza), ma, in quel paragrafo, non fa mai menzione di NOME COGNOME. L’ordinanza genetica, inoltre, nell’illustrare il contenuto delle conversazioni intercettate, afferma che il captatore installato sull’utenza di NOME COGNOME ha consentito di accertare contatti finalizzati all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti tra lo stesso COGNOME, NOME COGNOME e «un terzo soggetto identificato in COGNOME NOME» (pag. 118), ma non spiega in che modo tale identificazione sia avvenuta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non è noto, pertanto, come si sia pervenuti all’identificazione di COGNOME quale autore delle conversazioni indizianti e, per questa parte, la motivazione è carente. Si osserva in proposito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, sicché la circostanza che la questione relativa alla identificazione
del conversante fosse stata sollevata dalla difesa di COGNOME in termini generici non esimeva il Tribunale dall’esaminarla essendo tale identificazione la premessa logica della ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario che ha giustificato l’applicazione della misura.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 aprile 2024
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