Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39545 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39545 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1263/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 14/10/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore Europeo nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 14/07/2025 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO che ha concluso in via principale per la conferma della ordinanza impugnata.
Il tribunale del riesame di Milano, adito nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, in ordine al reato associativo, a
reati tributari aggravati dalla transnazionalitˆ, dall’agevolazione mafiosa e dal metodo mafioso, annullava la predetta ordinanza disponendo la scarcerazione dell’indagato.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il procuratore Europeo delegato rappresentando due motivi di impugnazione.
Con il primo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., contestando la decisione del tribunale di escludere la rassicurante identificazione dell’COGNOME con l’interlocutore di conversazioni registrate su utenza in uso a COGNOME NOME, attraverso la evidenziazione di elementi in realtˆ in tal senso deponenti. Si osserva altres’ la erroneitˆ della tesi del tribunale per cui le imprese cd. del “RAGIONE_SOCIALE“, di cui alle attuali indagini, non corrisponderebbero con quelle di altro periodo, del 2021, che giˆ NOME avrebbe di fatto amministrato. Al contrario, essendo le imprese emerse giˆ nel 2021 assieme alle cartiere del “”RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, le stesse di quelle emerse nelle attuali indagini, si sarebbe dovuto logicamente ritenere che l’COGNOME NOME, che gestiva nel 2024 le stesse cartiere, corrispondesse all’attuale indagato, COGNOME NOME, gestore delle medesime imprese giˆ emerse nel 2021.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale con riguardo all’art. 309 commi 5 9 e 10 cod. proc. pen. Il tribunale avrebbe escluso la rilevanza del “positioning” che sarebbe stato effettuato nei confronti dell’indagato COGNOME, sul rilievo della mancanza di specificazione del numero di utenza cellulare intercettato a tali fini e della sua stessa riconducibilitˆ all’NOME. Si lamenta, in proposito, la mancata acquisizione da parte del tribunale di un decreto n. 3000/2024, quale forma di integrazione probatoria idonea a dimostrare come l’utenza di tracciamento venuta in rilievo fosse una utenza attribuita a COGNOME NOME ( per intestazione e utilizzo). In tal modo il tribunale avrebbe violato il suo dovere /facoltˆ di integrazione ex art. 309 citato. cos’ omettendo di motivare sulla mancata compiuta identificazione dell’NOME.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, per la mancata considerazione, da parte del tribunale, di altri utili elementi per il tema in questione, con particolare riferimento ad alcune conversazioni intercettate e citate in ricorso, oltre che con riguardo alla pagina 698 di una informativa del 21.3.2024. La considerazione di rapporti emergenti dalla predetta pagina tra talune societˆ spiegherebbe il senso di una conversazione del 14.10.2021 e non
valutata dal tribunale, in cui NOME chiedeva a COGNOME NOME e COGNOME NOME per operazioni inesistenti.
Si conclude quindi nel senso che a fronte degli elementi complessivamente citati la motivazione del tribunale sarebbe contraddittoria ed illogica e applicativa e di un ragionamento formalistico, e si lamenta quindi una valutazione parcellizzata del materiale probatorio ribadendosi la mancata valorizzazione delle succitate conversazioni.
Si premette che il Gip del tribunale di Milano con ordinanza del 3.6.2025 aveva applicato ad COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a reati associativi e tributari inquadrati in operazioni dirette al “lavaggio dell’IVA” in Italia e all’estero, attraverso l’utilizzo di societˆ ( del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) cartiere e di societˆ cd. filtro o buffer, con anello finale costituto da societˆ cd. broker che esportavano alfine all’estero o immettevano in consumo in Italia i beni interessati.
I motivi proposti, tra loro omogenei siccome funzionali, per il ricorrente, alla ricostruzione di una valida identificazione dell’indagato attuale, COGNOME NOME, con l’interlocutore di conversazioni registrate su utenza in uso a COGNOME NOME, nell’ambito di indagini afferenti l’attuale procedimento, e più in generale con il gestore di societˆ utilizzate nelle vicende citate in taluni dei delitti ipotizzati, devono essere esaminati congiuntamente.
Va preliminarmente ricordato che, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimitˆ vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Nel caso in esame, il tribunale ha escluso la sussistenza di una chiara e rassicurante identificazione di NOME NOME, attuale indagato, con l’interlocutore di talune conversazioni, impegnato nella gestione di talune delle societˆ utilizzate
nelle vicende criminali di cui all’attuale procedimento, sia rilevando come, pur emergendo da chat che l’NOME interloquiva con altro coindagato in ordine a talune societˆ coinvolte in vicende distinte (da quelle attuali) ed inerenti a false fatturazioni (come da annotazione conclusiva di polizia giudiziaria del 2024, riguardante chat del 2023), tali ultime societˆ, tuttavia, non coincidevano con le societˆ cartiere del cd. “RAGIONE_SOCIALE” che, secondo l’attuale ipotesi di accusa, COGNOME NOME dal 2021 avrebbe amministrato, mettendole a disposizione delle filiere di fatturazione fraudolenta gestite dal sodalizio di COGNOME NOME; sia osservando che il dato del coinvolgimento dell’COGNOME in false fatturazioni del 2023 assieme a COGNOME NOME, quest’ultimo pure coinvolto nei fatti di indagine dell’attuale procedimento, risultava insufficiente di per sŽ per ritenere, quasi automaticamente, che l’interlocutore di cui alle ambientali del 2021, qui di interesse, tale “NOME“, fosse da identificarsi in NOME NOME. Il collegio della cautela, a sostegno della decisione qui contestata, ha anche aggiunto l’assenza di indizi a carico dell’NOME in occasione di talune videoregistrazioni svolte nel procedimento attuale, ed ha altres’ evidenziato, con riferimento all’incontro descritto dalla polizia giudiziaria come accaduto il 13.11.2024, giorno antecedente alla esecuzione di una ordinanza cautelare del 21.10.2024, la assenza al riguardo, con particolare riferimento alla presenza di COGNOME NOME in un incontro con COGNOME NOME e COGNOME NOME, di elementi in grado di supportare e dimostrare una tale affermazione: nŽ immagini di telecamere esterne (richiamate ma assenti agli atti) nŽ la indicazione delle utenze oggetto di positioning in base alle quali si sarebbe ricostruito l’incontro e i partecipanti, nŽ la specificazione sulla riferibilitˆ, ad una utenza dell’COGNOME, del tracciamento effettuato, cos’ da consentire al collegio di verificare la eventuale coincidenza della stessa con una altra utenza sequestrata poi, in occasione di una perquisizione del 14.11.2024, a carico direttamente dell’COGNOME. Il tribunale, mostrando estrema attenzione sul tema, ha anche aggiunto, da una parte, che l’interrogatorio di COGNOME NOME del 22.4.2025 sarebbe fonte, secondo il Gip, dell’incontro (cui avrebbe partecipato anche COGNOME) sopra immediatamente citato e qui in discussione, dall’altra, che in realtˆ l’associazione, ivi operata dal COGNOME, del nome “COGNOME” (nominativo di presentazione al COGNOME, da parte di COGNOME NOME, del gestore delle societˆ del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“) con l’RAGIONE_SOCIALE NOME, sarebbe stata effettuata in ragione di quanto appreso dal COGNOME dalla stessa ordinanza cautelare e non per averne egli preso contezza personalmente e . Cos’ venendo meno un altro tassello per la prospettata identificazione dell’COGNOME, tanto più, ha osservato sempre il tribunale, in assenza di attivitˆ di individuazione fotografica riguardante l’COGNOME, da parte del
COGNOME, sebbene quest’ultimo avesse fornito piena disponibilitˆ ad effettuarla.
Rispetto a cos’ completa e coerente motivazione, le censure proposte, da una parte, si traducono in una personale valutazione dei dati disponibili, diretta ad affermare la necessaria coincidenza logica tra il gestore di imprese cartiere emergenti da chat del 2023 e quello delle societˆ del “RAGIONE_SOCIALE” qui in esame, trascurando del tutto i rilievi del tribunale, ovvero sminuendone la portata ricostruttiva e logica, ma senza rappresentare alcun vizio “manifesto” della motivazione, come tale rinvenibile dalla lettura dell’atto impugnato, e piuttosto, lo si ripete, proponendo solo un diverso, personale e meramente alternativo quadro ricostruttivo.
La conferma di una inadeguata impostazione della prospettiva critica del ricorso proposto, emerge anche dalla lamentela con la quale, da una parte, il ricorrente conviene con il rilievo del tribunale circa l’assenza agli atti di elementi, più che utili ai fini in esame, che illustrassero la utenza usata per il in rapporto all’incontro del 13.11.2024 e la sua corrispondenza con l’utenza poi accertata dell’COGNOME, dall’altra, sostiene che il collegio della cautela avrebbe dovuto acquisire tali elementi, in ragione del potere del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento ivi impugnato, con particolare riferimento ad un decreto di intercettazione. Affermazione, quest’ultima, palesemente confliggente con il principio per cui il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori – chiaramente invocati dal ricorrente – in relazione ai fatti relativi all’incolpazione provvisoria, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, il collegio della cautela, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali giˆ acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell’udienza. (Fattispecie relativa alla richiesta di verifica della data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato al fine di farne discendere l’inutilizzabilitˆ degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di un determinato termine). (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016 Rv. 267993 – 01). Laddove è eccentrico il richiamo giurisprudenziale operato dal ricorrente, circa il dovere del tribunale della cautela di acquisire decreti di intercettazione in tema di intercettazioni telefoniche a corredo di misura cautelare, siccome inerente alla diversa tematica della tutela del diritto di difesa della parte che abbia fatto richiesta dei decreti medesimi, ai fini del controllo della loro legittimitˆ, in presenza della sola messa a disposizione da parte del Pubblico Ministero dei supporti informatici delle captazioni, con mancata allegazione, pur chiesta, dei citati decreti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
dichiara inammissibile il ricorso.
Cos’ deciso il 14/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME