Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in NIGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d’appello di L’Aquila
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di L’Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato il veicolo TARGA_VEICOLO Bravo TARGA_VEICOLO senza aver mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di giorni quindici di arresto ed euro 2.257,00 di ammenda, con i benefici di legge.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo un unico motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 349, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dall’art. 2, comma 9, I. n. 134 del 2021, in relazione alla corretta identificazione dell’imputato ai fini della prova della precedente violazione nel biennio.
Deduce’, in particolare, che l’identificazione del soggetto controllato in data 31.5.2020 sarebbe stata eseguita mediante la sola esibizione di una patente di guida straniera, senza l’espletamento dei rilievi dattiloscopici obbligatori per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, e che la discrepanza riscontrata nella scrittura del cognome tra i due verbali confermerebbe l’incertezza sull’identità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici, osservando che dalla lettura del verbale redatto dalla polizia stradale di Pescara in data 31.5.2020 depositato in atti, si evince chiaramente che in tale occasione l’imputato era stato identificato dagli agenti a mezzo di una patente di guida straniera.
La sentenza impugnata ha, in particolare, valorizzato la piena corrispondenza dei dati anagrafici dell’imputato nei due verbali, evidenziando che la discrepanza nella scrittura del cognome costituisce evidentemente frutto di un mero errore di trascrizione,da parte degli operanti, risultando perfettamente coincidenti i dati anagrafici e quelli relativi all’automobile a bordo della quale il prevenuto viaggiava in entrambe le occasioni (il riferimento è, nello specifico, al modello della vettura Fiat Bravo, al numero di targa – TARGA_VEICOLO – e all’intestatario della medesima, identificato in Oni Blessing).
Quanto all’omissione di rilievi dattiloscopici in sede di identificazione si rammenta che l’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 11082 del 31/01/2017, Rv. 269927).
In sintesi, le censure proposte si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Alla deelaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025