Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33692 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nell’interesse di avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte di appello di Firenze
uditalarelazionesvoltadalConsigliereAlessandroLeopizzi;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 7 gennaio 2024 dal Tribunale di Firenze, ha assolto l’odierno ricorrente dai delitti di concorso in rapina cui ai capi a) , b) e di rapina di cui al capo c) , confermando per il resto la condanna per l’ulteriore reato di cui all’art. 628 cod. pen. contestatogli sub f) e rideterminando la pena.
Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione fisica di NOME quale autore della rapina. Non si chiarirebbe, nella sentenza impugnata, come possa ricondursi il soggetto ripreso prima e dopo il delitto nell’autore di quest’ultimo, di cui Ł affermata l’identità nonostante la diversità di abbigliamento (ben evidenziata dagli specifici fotogrammi, altresì rilevatori dell’impossibilità di individuare la pretesa calvizie, non confermata neppure dall’istruttoria dibattimentale).
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. La Corte di appello territoriale (pp. 22-25), con motivazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità (e, dunque, impermeabile allo scrutinio di legittimità), ha ampiamente illustrato gli elementi a carico del ricorrente, evidenziando in concreto l’univocità e la concordanza del quadro probatorio costituito – per quel che concerne l’individuazione del ricorrente – dalle riprese delle fotocamere di videosorveglianza (che attestano la reiterata presenza nei pressi del luogo del delitto, tre minuti prima e quaranta minuti dopo, con identico vestiario, salvo il cambio di una felpa, potendo godere di un «rifugio» presso un limitrofo cantiere semi-abbandonato) e dall’assenza di capelli sulle tempie (evincibile
chiaramente dalle immagini suddette e definitivamente riscontrata dalle stampe a colori del fotosegnalamento e dall’apposita attestazione de visu da parte del Presidente del collegio giudicante di primo grado).
Le censure sul punto non sono consentite, in quanto dirette a invocare in concreto una radicale rilettura del materiale probatorio, con ogni evidenza, preclusa alla competenza di questa Corte
3.2. Quanto alla riconducibilità del soggetto effigiato dalle videocamere all’autore della rapina in danno di NOME COGNOME, occorre sottolineare come la questione non fosse stata oggetto di specifica censura nell’atto di gravame, che aveva ad oggetto plurime imputazioni (la Corte territoriale, peraltro, ha recisamente stigmatizzato «la mancanza di organicità dei vari motivi di appello e delle argomentazioni ivi svolte»; anzi, nell’atto di appello si affermava semplicemente: «i frame del video mostrano inequivocabilmente che il rapinatore era così vestito nei singoli episodi: rapina capo f) jeans nero, felpa nera » e piø avanti «rapina capo f) rapina condanna ai danni di una donna da un uomo solo a mani nude e senza successivo cambio di vestiti» e «solo in una rapina ( capo f) vi sono frames dei video che ritraggono il rapinatore a capo totalmente scoperto, rendendo visibile il cuoio capelluto», poi usati per la comparazione con le foto segnaletiche dell’imputato).
Tali doglianze non sono, pertanto, deducibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME