Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RAGIONE_SOCIALE NOME ricorre per cassazione avverso la senten della Corte di Appello di Milano del 22/01/2024, che aveva confermato la senten di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per rapina aggrav e lesioni.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva sp alcuna argomentazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata e/o corretta identificazione dell’autore del reato nel RAGIONE_SOCIALE; nell’atto di app era osservato come i carabinieri intervenuti nell’immediatezza dei fatti avevano precisato in che modo avessero avuto le informazioni sui dati anagraf dell’imputato; non risultavano presenti un verbale di identificazione, o l’esi di un documento di identità o la ricezione a voce delle generalità della per per cui NOME NOME stato condannato come coautore dei reati solo sulla ba della dicitura “identificato” e di dati anagrafici riportati nell’atto di a redatto dai carabinieri.
1.2 II difensore osserva che, in mancanza di sottrazione di beni, i fa minaccia o violenza non potevano considerarsi come rapina consumata, ma piuttosto come violenza privata e/o come tentata rapina: dalla annotazione carabinieri risultava che gli stessi, pur essendo intervenuti nella immediatez fatti e avendo proceduto alla ispezione dei sospettati, non avevano rinvenut sulla persona dei rei, né sul posto, i beni sottratti alle persone offese; il chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, ne denegata ipotesi di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, che Corte non condanni il ricorrente al pagamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, dal verbale di annotazio redatto dai carabinieri risulta che vi è stata una mera omissione formale re alla identificazione dell’imputato, posto che sia le persone offese che gli im sono stati tutti identificati allo stesso modo, per cui l’identificazione non essere avvenuta mediante richiesta dei documenti di identità, tanto che per sono stati indicati luogo e data di nascita e luogo di residenza; in ogni c anche tale omissione avesse dato la stura ad una difficoltà di identifica dell’imputato, ben poteva essere avanzata una richiesta di rito abbre
condizionato ad accertare su come(stata effettuata la suddetta identificazi avendo invece l’imputato optato per il rito abbreviato cd. “secco”, gli atti co (compresa l’annotazione di indagine e quanto ivi contenuto) acquistano pien rilevanza probatoria, con la conseguenza che l’identificazione dell’imputato poteva essere più messa in discussione; irrilevante è, pertanto, che la Cor appello non abbia motivato sul punto.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso si deve ribadire che second il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per d di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte co motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell’impugnazione è qu della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale c argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pen inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ra di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto esse dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il conf puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli eleme fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521)
Nel caso in esame, il ricorrente ripropone le censure già proposte in appe relative alla qualificazione giuridica del reato di rapina contestato, confrontarsi con la sentenza della Corte di appello, che ha evidenziato che p dei beni è stata rinvenuta o per terra, o nel luogo in cui erano avvenuti i fa cui vi erano stati sia la violenza (non contestata) che l’impossessamento dei
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rige ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamen delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 15/05/2024