Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi di NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, COGNOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 06/07/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per l’imputato COGNOME l’AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 luglio 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 21 gennaio 2021 del Tribunale di Milano, ha riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche, riducendo ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 19.000 di multa la pena irrogata per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, consistenti nella cessione di un chilo di eroina (capo 5) e nella detenzione di una
1- quantità di stupefacente non accertata ma pari al controvalore di quattro milioni di lire (capo 6).
NOME deduce con il primo motivo il vizio di motivazione con riferimento alla sua identificazione come soggetto utilizzatore dell’utenza telefonica sottoposta a intercettazione, l’omessa rinnovazione della prova per l’espletamento di una perizia fonica, l’inutilizzabilità della deposizione del teste di polizia giudiziaria; lamenta con il secondo motivo il vizio di motivazione in merito all’accertamento di responsabilità del reato del capo 5) e all’interpretazione delle intercettazioni; denuncia con il terzo motivo la mancanza totale di motivazione in merito al reato del capo 6); eccepisce con il quarto motivo la prescrizione, previa riqualificazione dei reati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla sua identificazione posto che durante i due episodi si trovava all’estero.
Con il secondo lamenta il vizio di motivazione in merito all’accertamento di responsabilità, sempre collegata al problema dell’identificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono fondati.
Dalla sentenza del Tribunale di Milano si desume che il presente processo è lo stralcio di un procedimento più ampio a carico di dieci imputati e che verte su fatti risalenti al 2001. Nel 2014 il Tribunale era stato costretto alla separazione della posizione processuale di alcuni imputati, tra cui gli odierni ricorrenti, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., perché irreperibili. Rintracciati, il Tribunale aveva revocato l’ordinanza di sospensione e aveva celebrato il dibattimento, nel corso del quale era stato escusso l’operante, NOME COGNOME, erano state acquisite le sentenze a carico dei coimputati, erano state trascritte le intercettazioni relative ai reati dei capi 5) e 6), erano state acquisite le dichiarazioni spontanee di COGNOME, era stata rigettata l’istanza di integrazione probatoria con l’acquisizione di una perizia fonica.
Sulla base di tale compendio probatorio, il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 del capo 20) e li ha condannati per i reati dei capi 5) e 6).
Entrambi i ricorrenti contestano la loro identificazione.
NOME nel documento contenente delle dichiarazioni spontanee nega gli addebiti risalenti a circa venti anni prima, precisa di aver vissuto in Albania dopo
GLYPH
aver lasciato l’Italia, non serba alcun ricordo dei numeri di cellulare che aveva avuto durante la permanenza in Italia. Nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione contesta le modalità con cui gli operanti erano pervenuti all’identificazione della sua voce e censura la relativa prova. Espone in fatto che le intercettazioni utilizzate a suo carico erano relative all’utenza n. 388 944 326 del gestore telefonico Blu, a lui non intestata, e all’utenza n. 348 921 430 del gestore telefonico Vodafone, a lui intestata. L’operante della polizia giudiziaria, all’epoca in servizio presso la Questura di Milano, aveva riferito che all’identificazione di “NOME” (diminutivo di NOME) si era arrivati tramite l’associazione per corrispondenza della voce dell’utenza Blu, ascoltata nell’ambito dell’indagine sul reato del capo 5), con la voce dell’utenza Vodafone, ascoltata nell’ambito dell’indagine sul reato del capo 6). Il ricorrente evidenzia, per contro, che le telefonate dell’utenza Vodafone erano state solo sette e tutte eseguite nell’ambito della medesima giornata, il 28 dicembre 2001, per un totale di circa due ore e mezza. Lamenta che non era stata eseguita la perizia fonica dopo che l’operante aveva dichiarato, durante la deposizione dibattimentale, che l’identificazione della voce era avvenuta tramite gli interpreti albanesi, nonostante si fosse reso disponibile all’esame per la comparazione delle voci. Lamenta altresì la mancata escussione dell’interprete che aveva proceduto all’identificazione.
Ritiene il Collegio che tale specifica eccezione, articolata in termini di inutilizzabilità della prova, con riferimento alla deposizione dell’operante di polizia giudiziaria, è manifestamente infondata perché non risulta sia stata chiesta l’audizione della fonte probatoria diretta né al momento della formulazione delle richieste di prova né al momento successivo dopo l’escussione dell’operante della polizia giudiziaria. L’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma 1 dell’articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio conferitogli dall’articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall’art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01).
Rimane la censura in merito alla mancata disposizione della perizia fonica, nonostante la specifica richiesta del PM ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., cui si era associato il difensore, il quale aveva ribadito la disponibilità del suo assistito come da dichiarazione scritta, a sottoporsi all’esame.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza con motivazione laconica, ritenendo l’incombente istruttorio non assolutamente necessario ai fini della decisione, perché l’identità delle voci delle due utenze, come accertata dagli inquirenti, consentiva un giudizio del tutto tranquillizzante in merito all’identificazione del prevenuto. La Corte territoriale ha confermato tale giudizio, ribadendo che NOME
risiedeva in Piemonte, si faceva chiamare con il diminutivo “NOME” e aveva in uso due schede telefoniche di cui una intestata a lui.
A giudizio del Collegio la decisione non ha correttamente applicato il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata nella motivazione della Corte di appello, secondo cui, qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (tra le più recenti, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265-02). A ben vedere, infatti, l’unico elemento di identificazione è costituito dal riconoscimento effettuato dagli inquirenti sulla base della segnalazione dell’interprete di lingua albanese. E’ certo che non vi sono stati servizi di osservazione, né perquisizioni, né sequestri, né arresti. Ben vero, NOME risiedeva in Piemonte e il reato del capo 5) è stato commesso a Torino il 24 dicembre 2001, ma il reato del capo 6) è stato commesso a Rozzano, in provincia di Milano, dal 28 al 30 dicembre 2001. Non vi è prova che l’imputato si facesse chiamare “COGNOME” né che disponesse di entrambe le utenze, cioè anche quella di cui non era intestatario. Quindi, l’elemento di valutazione, ulteriore rispetto all’identificazione della voce da parte degli operanti, non è esterno, bensì interno all’operazione stessa di identificazione, il che rende la motivazione tautologica.
Quanto a COGNOME, l’identificazione è dipesa sostanzialmente dalla segnalazione dell’autorità di polizia albanese che lo indagava nello stesso periodo della DDA di Milano. Sennonché, pare dalla sentenza del Tribunale di Milano che gli inquirenti italiani siano pervenuti al convincimento della medesimezza della voce delle due utenze albanesi, la n. 00355692120237 e la n. 355382032007, sempre sulla base della segnalazione degli interpreti albanesi, e che invece il collegamento con l’imputato sia avvenuto a cura delle autorità albanesi che avevano verificato anche l’utenza fissa intestata al padre poiché l’utente mobile aveva chiesto al suo interlocutore di essere chiamato sul numero di rete fissa. Anche per COGNOME non vi sono servizi di osservazione, né perquisizioni, né sequestri, né arresti. Nell’atto di appello il difensore aveva allegato che il suo assistito si trovava all’estero all’epoca dei fatti e aveva lamentato che gli inquirenti non avevano verificato gli esiti delle indagini albanesi a suo carico. La Corte territoriale non ha risposto su tali punti e ha confermato il rigetto della perizia fonica anche per COGNOME, nonostante la richiesta di integrazione istruttoria formulata dal Pubblico ministero fin dal primo grado.
Ritiene il Collegio che per COGNOME, come per COGNOME, gli elementi a carico evidenziati dai Giudici di merito non siano sufficientemente tranquillizzanti ai fini della loro identificazione. Anche per COGNOME, al di là del riferimento a COGNOME, presumibile diminutivo di COGNOME, le sentenze non danno conto né delle considerazioni degli operanti sulla formazione del loro convincimento in merito all’identificazione attraverso la voce – a esempio con riguardo al numero di conversazioni ascoltate, alle peculiarità dell’accento, della cadenza o altro – né degli accertamenti compiuti dalle autorità albanesi – è indicato solo il nominativo – né degli esiti processuali delle indagini da queste compiute – nonostante il difensore si sia specificamente doluto della superficialità degli accertamenti -. Sta di fatto che per il reato del capo 5), il coimputato COGNOME è stato condannato con sentenza non irrevocabile al momento della decisione, mentre per il reato del capo 6), non è chiaro se i coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOME siano stati condannati. NOMEltro, già il Tribunale aveva assolto gli odierni ricorrenti dal reato associativo tra di loro e con COGNOME e COGNOME in assenza di prove: non erano state depositate e trascritte le intercettazioni rilevanti e l’operante della polizia giudiziaria nulla aveva riferito al riguardo.
7. In accoglimento del primo motivo di ricorso di COGNOME e dei due motivi di ricorso di COGNOME, la sentenza impugnata va, quindi, annullata, con riferimento all’identificazione dei prevenuti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Tale epilogo esonera questa Corte dall’esame degli ulteriori motivi proposti da COGNOME che sono conseguenziali alla risoluzione del problema dell’identificazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello d Milano
Così deciso, il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore