Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50293 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50293 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
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che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia emessa dal giudice di primo grado zronsn all’esito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di COGNOME per i reati di cui agli artt. 582, 585, 635, 610 cod. pen., per aver cagioNOME personali a COGNOME NOME, COGNOME NOME, dopo averle costrette a fermare la marcia e avendo danneggiato l’auto all’interno della quale le persone offese si trovavano, nonché per a compiuto atti diretti ad arrestare la marcia dell’ auto di COGNOME NOME, danneggiandola, al te di una partita di calcio, e per aver utilizzato in modo da creare pericolo per le persone spra mazze e bastoni, condannandolo alla pena di anni due di reclusione.
2.NOME COGNOME ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso.
2.1 II ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in all’affermazione della responsabilità per i reati in contestazione, avendo la Corte terri affermato che egli abbia effettivamente percorso a bordo della sua auto il tragitto dichia come risulta dalle immagini di videosorveglianza, ma che sarebbe torNOME indietro in Pelliccia, in direzione del luogo ove si sono verificati i reati in contestazione, unen tifoseria della squadra del RAGIONE_SOCIALE nella realizzazione dei disordini e delle aggressioni ai dei tifosi appartenenti alla squadra rivale. Evidenzia che la ricostruzione dei fatti, fatt dal giudice a quo nella sentenza impugnata, contraddice le risultanze processuali. La Corte territoriale ha affermato che non è decisivo stabilire se il COGNOME sia passato o meno da ad una vigilessa che si trovava in piedi accantcrtuni agenti a terra, in INDIRIZZO, egli comunque aver partecipato all’aggressione. Evidenzia, al contrario, il ricorrente l’illo tale ipotesi ricostruttiva, in quanto una eventuale inversione del senso di marcia, a piedi o in auto, sarebbe stata video registrata dalla telecamera di sorveglianza, mentre nulla emer in tal senso. L’imputato ha invece dichiarato, in sede di dichiarazioni spontanee re 17/10/2018 e poi rettificate e precisate il giorno successivo, il 18/10/2018, di aver tra in INDIRIZZO, di essersi allontaNOME dal luogo dell’ aggressione e di essersi trovato, in qu di tempo, in un altro luogo e in orario incompatibile con la tempistica in cui si sono ve tali tafferugli. Peraltro, la prova che quanto dichiarato nelle dichiarazioni spontane nell’immediatezza dei fatti corrisponda ad una diretta conoscenza dei fatti, si desume dal che il difensore ha effettuato la richiesta di copia degli atti, che ha consentito di acced visione del filmato e di vedere il particolare degli agenti a terra e della vigilessa in pied a loro, solo in data 11 Febbraio 2019, e pertanto in data successiva a tale dichiarazione.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in or al suo riconoscimento quale autore dei fatti in contestazione. L’autore dei fatti, mai indenti era abbigliato in modo identico e perfettamente coincidente con quello del COGNOMECOGNOME La stes parte offesa NOME COGNOME ha dichiarato, in un primo momento di non riconoscere la persona
che l’ha aggredita nel COGNOME, salvo poi confermare successivamente l’identificazione d ricorrente quale autore dell’aggressione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legitt investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazion siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logi giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizi abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello svil delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che il COGNOME, pur essendo transitato per la INDIRIZZO, davanti alla vigilessa e agli agenti che giacevano per terra nell’or indicata, GLYPH ha comunque partecipato all’aggressione, che si è verificata alla distanza di poc metri, in luogo adiacente, e in un lasso temporale di pochi minuti. GLYPH In ordine alle dichiarazioni rese dall’imputato in data il 18/10/2018, ove egli ha precisato di aver visto gli agenti della e la vigilessa, ed ha fornito una versione dei fatti leggermente difforme rispetto a quella f nelle prime dichiarazioni, in cui aveva negato di essersi trovato in quei pressi, il giudice a quo ha ritenuto comunque non rilevante tale precisazione e descrizione del particolare, in quan volto a dimostrare di essere effettivamente passato in INDIRIZZO in orario incompatibil l’aggressione e quindi volta a fornire conferma all’alibi offerto dalle dichiarazioni della co COGNOME, che ha riferito di averlo visto rientrare a casa per le ore 23,00.
Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale aggiustamento delle dichiarazion piuttosto riconducibile alla – successiva – presa di consapevolezza che le telecamere avevan ripreso l’imputato mentre egli transitava in INDIRIZZO.
In ogni caso, GLYPH i giudici di merito hanno fondato l’affermazione della responsabili dell’imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME, il cui narrato ritenuto pienamente attenibile, e sulla base dell’individuazione fotografica da cui è emerso autore dell’aggressioni fosse il COGNOME.
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In ordine alla seconda doglianza, è volta in realtà a sollecitare una valutazione altern da parte del giudice di legittimità delle dichiarazioni della teste COGNOMECOGNOME COGNOME osserva che il m ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l’affid valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità attribuita al alla deposizione di quest’ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, ch ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 125 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell’ 1/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6 n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). In proposito, si osserva che il giudice a quo ha precisato che non corrisponde a verità che la teste COGNOME non abbia confermato in udienza riconoscimento dell’imputato. Al contrario la teste, molto emozionata ed intimorita, ha indi l’imputato come la persona che aveva già riconosciuto in fotografia e che l’aveva aggredi quella sera, persino precisando che l’aggressore si presentava con una barbetta, e che qualcosa era cambiato quando il COGNOME si è sottoposto a riconoscimento, in quanto non aveva nessuna barbetta.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le dedu difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giurid nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insin questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità del acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità 25/11/1995, COGNOME, Rv. 203767).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 18 ottobre 2023
il Consigliere estensore AVV_NOTAIO