Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10977 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10977 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Torino, all’esito di trattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, ritenute le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena inflitta alla predetta in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
La Corte territoriale ha, inoltre, ai sensi dell’art. 20 -bis cod. pen., sostituito la pena detentiva inflitta con la quella del lavoro di pubblica utilità.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 192, commi 1 e 2 del codice di rito.
La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli elementi emersi si risolvano in indizi gravi precisi e concordanti. In particolare si sono erroneamente valorizzati i seguenti elementi estrapolati dalla comparazione delle immagini esaminate: il fatto che le conclusioni del consulente, seppure non in grado di dare una percentuale rispetto all’identità dell’imputata con l’autrice del reato, hanno riferito la comune particolarità di rotazione verso l’esterno del piede destro laddove esse avrebbero dovuto essere valutate nel significato proprio conseguente all’assenza di ogni percentuale di probabilità; la medesima struttura corporea; la circostanza che l’autrice del reato porta le due borse facendole cadere dalla spalla sinistra laddove non vi è coincidenza neppure riguardo a ciò perché l’imputata porta una borsa a tracolla e quella più grande sulla spalla destra. Diverse erano state le critiche mosse dalla difesa ma la Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha errato nel ritenere con valore di prova gli elementi indicati.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen.; in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata non supera il vaglio della valutazione oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha considerato una serie di elementi e, per essi, ha operato una ‘concatenazione’ argomentativa volta a sostenere la responsabilità dell’imputata, che tuttavia non dà conto della formazione di una prova idonea ad affermarla oltre ogni ragionevole dubbio, avuto riguardo all’ambiguità degli elementi valorizzati. Ciò anche con riferimento alla presenza di una parrucca sulla persona dell’imputata o dell’autrice del reato, come emerge dalle differenti valutazioni operate dagli agenti e dal Tribunale. Peraltro, anche il Tribunale del riesame, nel valutare tali elementi – rimasti invariati anche all’esito del giudizio si era espresso in termini di mero fumus.
Il ricorso, proposto successivamente al 30 giugno 2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, e senza l’intervento delle parti, che hanno pertanto concluso per iscritto.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
I motivi, anziché individuare vizi di legittimità del provvedimento impugnato, sottopongono direttamente a questa Corte elementi di prova che si assumono evidenti e dimostrativi di un vizio di errata valutazione probatoria. Laddove, invece, è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia opportunamente contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell’8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
Essi, oltre a insistere tendenzialmente sulla valutazione del compendio probatorio, senza evidenziare effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma limitandosi a invocarne uno di segno diverso, si fondano in prevalenza su doglianze che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge, censurano in realtà il merito della decisione.
Le censure, che ruotano in sostanza attorno alla prospettata arbitrarietà dell’attribuzione all’imputata delle condotte contestate, attengono agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, rispetto ai quali la pronuncia impugnata si è diffusamente soffermata, rendendo – per quanto qui rileva – una motivazione pienamente logica e congrua, comunque non decisivamente incisa dalle deduzioni del ricorrente.
In particolare, la sentenza impugnata pone già in evidenza che, attraverso la perizia disposta in appello, pur non essendo stato possibile stabilire una percentuale di compatibilità tra la figura esaminata e quella dei fotogrammi, si è comunque giunti alla conclusione che la camminata della persona ritratta successivamente – da identificarsi certamente nell’imputata – è coincidente con quella della persona ripresa il giorno del reato. In entrambi i casi – osserva il perito – il piede destro giunge a terra con un angolo rivolto all’esterno di ampiezza non grande ma percepibile in modo costante a ogni passo; la gamba destra, durante l’esecuzione del passo, mostra un movimento più veloce rispetto alla sinistra e il piede si orienta verso l’esterno. Tale camminata è indicata dal perito come fortemente caratterizzante e combaciante con le riprese della donna individuata il 3 luglio 2021 nei fotogrammi estratti.
Questo ulteriore tassello altamente indiziante si è aggiunto agli elementi indiziari già emersi dalle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria: costui non solo aveva riconosciuto, per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi (tra cui la camminata), COGNOME nella donna ripresa il 3/7/2021 – giorno del reato – dalla videosorveglianza mentre camminava insieme alla persona offesa, ma aveva ricevuto conferma della bontà del riconoscimento avendo visto la COGNOME, il 21/7/2021,
camminare per strada indossando un paio di pantaloni aventi modello e fantasia identici a quelli presenti nelle immagini del 3/7/2021. Di qui la perquisizione presso l’abitazione dell’imputata, che ha avuto esito positivo, con sequestro dei pantaloni identici a quelli indossati dalla donna ritratta sia il giorno del furto sia il 21 luglio 2021.
Dal raffronto tra le immagini del 3 e del 21 luglio, si precisa in sentenza, oltre ai pantaloni sequestrati, risultavano identici il modo di camminare, le due borse (una scura e una chiara) e il particolare di portarle sulla stessa spalla, nonché l’altezza e la corporatura. In entrambi i fotogrammi la donna indossava un copricapo/parrucca, comunque qualcosa idoneo a impedire l’immediato riconoscimento. Il mancato riconoscimento da parte della persona offesa dell’autrice del furto è dipeso dal fatto che la donna indossava mascherina e occhiali, evidentemente per non farsi riconoscere.
Cionondimeno, la persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’ha individuata per altezza e corporatura in modo molto affine a quelli corrispondenti alla stessa.
È, dunque, sulla base di tali plurimi elementi, come arricchiti dagli esiti della perizia espletata in appello, che la Corte di merito ha rilevato come, nel caso di specie, «diciotto giorni dopo il furto l’operante nota una donna che coglie nel segno: le sue caratteristiche sono così peculiari da rendere necessaria una comparazione con la donna impressa nelle immagini del 3 luglio 2021; per camminata, tipo di scarpe, pantaloni, modo di portare la borsa e antropomorfia la donna è del tutto identica a quella ripresa dalla videosorveglianza della tabaccheria. La comparazione detta le conclusioni sulla totale sovrapponibilità tra le due donne, cui si aggiunge il sequestro dei pantaloni presso l’abitazione, che diventa riscontro oggettivo di una ricognizione operata dall’operante. La perizia conferma ulteriormente tali valutazioni: la donna ha una camminata singolare, caratterizzante, peculiare, che rende la compatibilità ad un grado di probabilità che, unitamente ai pantaloni ritrovati e agli altri elementi sopra individuati, consente di individuare e identificare con certezza l’imputata».
La Corte territoriale ha quindi concluso, con valutazione congrua e immune da violazioni di legge o vizi logici, che tutti i motivi attinenti all’individuazione e alla valutazione delle prove sull’identificazione dell’imputata devono essere respinti.
Consegue, quanto all’esito del presente giudizio, che non resta a questa Corte che affermare l’insussistenza dei vizi denunciati e la complessiva infondatezza dei motivi proposti.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME