Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per concorso in rapina aggravata ai danni di NOME RAGIONE_SOCIALE NOME.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 628 cod. proc. pen., art. 192 cod. proc. pen.) e vizio motivazione: l’identificazione del ricorrente sarebbe incerta, in quanto non sarebbe stato effettuato né in fotografia, né in dibattimento e sarebbe basato esclusivamente sul riconoscimento effettuato dall’offeso nell’immediatezza dei fatti negli uffici della questu dopo che lo stesso dichiarante non aveva riconosciuto, sempre nell’immediatezza, le
medesime persone poi indicate come gli autori del reato. In particolare: si deduceva che la circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l’effige di “braccio di ferro non sarebbe un particolare idoneo a confortare le dichiarazioni di ricognitive dell’offeso, considerato che il medesimo capo di abbigliamento, di uso comune tra i giovani, avrebbe potuto essere indossato anche da altre persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.La motivazione emergente dalle due sentenze conformi di merito in ordine alla identificazione del ricorr e è carente.
Invero, in primo grado, il giudice rilevava che dalle dichiarazioni dell’offeso e degl operanti era emerso che La COGNOME (a) aveva visionato un gruppo di ragazzi, fermati nell’immediatezza, sia in foto che dal vivo, non riconoscendo nessuno; (b) aveva riconosciuto in foto sul luogo in cui si era verificata l’aggressione un altro gruppo di ragaz successivamente fermato dagli operanti, (c) presso gli uffici di polizia aveva riconosciuto informalmente tutti i giovani fermati per “alcuni” degli aggressori; (d) in dibattimento no aveva riconosciuto alcuno, dichiarando di ricordare le fattezze solo del ragazzo che gli aveva sottratto la collana, mentre degli altri ricordava solo alcuni particolari, tra cu fatto che uno indossava una maglietta ritraente braccio di ferro (pag. 3 della sentenza di primo grado).
Con la con la prima impugnazione il ricorrente contestava l’individuazione evidenziando la carenza di un atto di riconoscimento certo e la scarsa capacità individualizzante del capo di abbigliamento.
Le censure avanzate con l’atto d’appello venivano ritenute infondate dalla Corte territoriale che riteneva certa l’identificazione rilevando come gli operanti avessero mostrato al La RAGIONE_SOCIALE sia in foto, che dal vivo, un gruppo di ragazzi appena fermati che egli aveva subito escluso potessero essere gli autori della rapina, ma che poi aveva indentificato in questura. Rilevava che il mancato riconoscimento in dibattimento trovava spiegazione nel lasso di tempo trascorso dal momento della deposizione alla sera in cui erano si erano verificati i fatti (pag. 5 della sentenza impugnata).
1.2. Il collegio ritiene che il compendio motivazionale che sostiene l’identificazione sia carente dato che – assenti sia un riconoscimento fotografico che di persona rassicurante – la stessa si fondava sulla massima valorizzazione della circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l’effige di braccio di ferro, ovvero un capo di abbigliamento di possibile uso comune.
A ciò si aggiungeva il fatto che non era con certezza quale fosse stato il ruolo della persona indossante la maglietta di braccio di ferro nell’ambito della concitata aggressione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sez della Corte di appello di Milano che esaminerà la capacità dimostrativa delle p disponibili al fine di valutare l’eventuale concorso del ricorrente alla consuma rapina e, quindi, lo specifico ruolo avuto dallo stesso nella esecuzione dell’aggress
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023
L’estensore
Il Pre dente