Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49977 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49977 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME nato in Siria il DATA_NASCITA COGNOME nato in Siria il DATA_NASCITA COGNOME nato in Siria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Bellano DATA_NASCITA avverso la sentenza resa 1’11 gennaio 2023 dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Milano, confermando la sentenza resa dalla Corte di assise di Como l’undici Febbraio 2022, per quel che qui rileva , ha ribadito la responsabilità di NOME e NOME per il reato contestato al cap 1 nella veste di promotori di un’associazione a delinquere facente capo a NOME, cittadino siriano residente in Svezia, allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati nell’ambito dell’esercizio abusivo dell’attività di prestazione servizi di raccolta e custodia del denaro, mediante il sistema della cosiddetta hawala; di riciclaggio e di autoriciclaggio; di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e
ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con altra GLYPH sentenza irrevocabile ha condannato entrambi a un aumento di pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa;
ha confermato la responsabilità di COGNOME e di NOME per il medesimo reato associativo con il ruolo di partecipi, e il solo NOME anche per i reati di autoriciclaggio contestat capi 3 e 14.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i quattro imputati.
NOME COGNOME deduce:
2.1 violazione dell’art. 416 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenut sussistenza del reato associativo.
Lamenta il ricorrente che nella sentenza impugnata non vi è alcun riscontro probatorio che dimostri la sussistenza della affectio societatis e di un accordo criminoso stabile diretto all’attuazione di un più vasto programma illecito che possa integrare la fattispecie di cui all’articolo 416 cod.pen.. Al contrario emerge che l’imputato ha ricevuto detenuto e consegnato somme di denaro per alcuni suoi connazionali ma nell’ambito di favori a titolo gratuito in virtù di un rapporto di amicizia e gratitudine, o per sdebitarsi di al debiti contratti con NOME COGNOME, condotte astrattamente compatibili con il ruolo di intermediario finanziario nell’ambito dell’abusivo esercizio di servizi di pagamento costituente uno dei reati fine dell’associazione. Tali condotte, singolarmente considerate, in mancanza di NOME riscontri non appaiono idonee a palesare il vincolo associativo con il sodalizio criminoso.
E’ vero che la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità che anche un solo reato fine possa astrattamente configurare l’appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale ma è la stessa Corte richiedere parametri interpretativi più stringenti mentre la sentenza ha operato un errato automatismo consistente nel dedurre dalla consumazione di uno dei reati programmati dal sodalizio la partecipazione e l’affiliazione dell’agente al sodalizio stesso.
2.2 Violazione dell’art. 131 ter decreto legislativo 2385/1993 poiché non sarebbe comunque possibile condannare l’imputato per il reato fine di cui all’articolo 131 ter citato in quanto le caratteristiche delle condotte assunte dall’imputato non sono idonee a fondare in giudizio di colpevolezza mancando nel caso in esame una struttura organizzativa e un’offerta al pubblico.
Osserva il ricorrente che se è vero che la Hawala costituisce un sistema di prestazioni di servizi di pagamento illecito, parallelo a quello bancario e utilizzato dall’associazione delinquere capeggiata da NOME, le concrete condotte dell’imputato, di custodia e ritiro di somme di denaro, non sono ascrivibili a tale sistema ma sono state poste in essere nell’ambito di favori resi a titolo gratuito senza alcuna professionalità ad una cerchia limitata di suoi connazionali nell’ambito di prassi tipiche della cultura d appartenenza.
3.COGNOME COGNOME con atto di ricorso deduce:
3.1 vizio di motivazione nell’affermazione di colpevolezza per quanto riguarda l’identificazione dell’imputato quale utilizzatore dell’utenza telefonica intercettata, a quale si riconducono le uniche tre conversazioni telefoniche da cui la Corte ha tratto la prova della partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere. La Corte a pagina 24 afferma che la prova della identificazione dei diversi imputati si desume dalla deposizione del teste di PG. COGNOME, che ha riferito di un’attività di osservazione e controllo, senza indicare specificamente a quale imputato si riferisca. E’ evidente che ciò non può essere sufficiente a identificare nell’odierno ricorrente uno degli interlocutori delle conversazioni di cui ai progressivi 1372, 1419 e 1224.
La Corte ha respinto lo specifico motivo di appello affermando che la prova della identificazione del ricorrente consiste nel soprannome utilizzato NOME, richiamando l’ordinanza cautelare, in cui però il soggetto cui si riferisce detto soprannome non è NOME ma NOME COGNOME.
Il ricorrente contesta la contraddittorietà di questa dichiarazione che si pone in contrasto con quanto chiaramente affermato dalla ordinanza di custodia cautelare . In arabo il termine NOME significa “padre di” e non vi è nessuna prova che il figlio primogenito dell’odierno ricorrente si chiami NOME. Inoltre il contenuto delle tre conversazioni non pu costituire prova della intraneità dell’interlocutore all’associazione a delinquere poiché gl interlocutori nei dialoghi intercettati palesano di non conoscere la procedura illecita e discorrono di eventuali future transazioni. Il soggetto che viene identificato nell’odiern ricorrente pone domande al riguardo, utilizzando una terminologia che denota estraneità al contesto organizzativo. Il giudicante omette inoltre di argomentare le ragioni per cui le telefonate siano soltanto tre.
La Corte ha poi affermato che l’imputato nelle dichiarazioni spontanee non ha fornito alcuna diversa interpretazione delle conversazioni così operando una sorta di inversione dell’onere probatorio.
Inoltre il ricorrente lamenta che è del tutto assente la motivazione sul motivo di appello con cui era stata invocata la qualificazione della condotta come concorso esterno al reato associativo, anziché come partecipe, mentre tale diversa definizione della sua condotta avrebbe consentito all’imputato di usufruire delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale.
4.COGNOME con atto di ricorso deduce:
4.1 violazione degli artt. 416 cod.pen. 125 e 192 cod. proc.pen. e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta associativa e travisamento del fatto per insufficiente indicazione degli elementi di indagini. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello ha del tutto ignorato i plurimi motivi di appello che avrebbero potuto condurre ad una pronunzia assolutoria e si è limitata ad affermare in maniera apodittica che sussistono sufficienti elementi per affermare la partecipazione degli imputati al sodalizio senza addebitare concretamente al ricorrente nessuna condotta specifica e indicare le prove su cui si fonda la decisione della Corte di assise, che si è limitata a valorizzare l
dichiarazioni di NOME. Questi ha soltanto affermato che il ricorrente si occupa di tale attività e tale generica dichiarazione unitamente alla isolata comunicazione telefonica è stata posta a sostegno dell’affermazione di responsabilità . La sentenza non offre alcuna motivazione a carico del NOME in merito all’elemento soggettivo del delitto associativo, nel senso che non è emersa la prova che l’imputato si sia raffigurato il vincolo associativo e abbia agito nella consapevolezza di fornire un contributo al sodalizio. Inoltre manca la prova che fosse sorto un vincolo stabile e destinato a durare oltre la realizzazione dei singoli reati e la prova della consapevole partecipazione ad una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi costituiti dai reati f
La Corte ha poi trascurato di valutare le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente che sono riportate in sentenza, senza verificarne le eventuali ricadute.
4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’articolo 648 ter codice penale poiché la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio nell’assoluta mancanza di prove della responsabilità dell’imputato, limitandosi ad affermare che dal complesso delle intercettazioni emerge che l’odierno ricorrente era dedito all’attività trasferimento di denaro, pur non essendo stata mai raggiunta la prova della commissione da parte dello stesso di violazioni dell’art. 131 del Testo unico bancario.
La Corte non spiega in che cosa sia consistita la specifica condotta di riciclaggio e si limita a riportare il contenuto di una sola conversazione telefonica tra due persone diverse ed estranee al presente procedimento dal tenore equivoco. Inoltre nella detta telefonata si parla di un importo di denaro di euro 200 300 e non dell’importo di 18.000 C indicati nel capo di imputazione n. 3. E’ evidente infine la contraddittorietà dell motivazione laddove per un verso rappresenta che non vi è prova di alcuna condotta e violazione del testo unico bancario dell’art. 131 ma al tempo stesso non spiega quindi quali siano le prove per il reato di riciclaggio.
5.COGNOME NOME deduce:
violazione degli artt. 416 cod.pen. 125 e 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato partecipativo a carico della ricorrente in quanto la Corte richiama unicamente due comunicazioni intercettate nelle quali la COGNOME ha richiesto al coimputato notizie a proposito di non meglio specificate somme di denaro.
il tenore assolutamente generico della conversazione esclude che da essa possa desumersi la consapevolezza da parte dell’imputata di agire quale partecipe di un’associazione a delinquere. Parimenti difetta la prova della sua consapevole partecipazione alla dedotta struttura organizzativa considerato che alla stessa non vengono contestati neppure uno dei reati fine. La sentenza deve pertanto essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
/.Solo il ricorso proposto da NOME merita accoglimento, mentre le altre impugnazioni non superano il vaglio di ammissibilità.
Al riguardo non va trascurato che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che in caso di cd. “doppia conforme”, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, COGNOME ed NOME, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, NOME, rv. 252615).
Inoltre secondo pacifica giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso pe Cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019).
Tutti i ricorsi deducono violazione di legge e in particolare dell’art. 416 cod.pen. p l’insussistenza obiettiva del reato associativo.
Si tratta di censura generica che non si confronta con l’articolata motivazione resa dalle due corti di merito che, integrandosi reciprocamente, hanno esposto con scrupolo il ricco compendio probatorio costituito, tra l’altro, da numerose conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni rese dal coimputato NOME, e dalle stesse parziali ammissioni degli imputati. Da questi elementi è emerso con innegabile evidenza la sussistenza di una ramificata organizzazione che gestiva la cd. Hawala a livello internazionale e faceva capo a NOME, cittadino siriano residente in Svezia, che si avvaleva di alcuni stabili collaboratori.
Non va peraltro trascurato che l’esistenza di tale associazione è stata accertata in via definitiva dalla sentenza di questa Corte di Cassazione del 20 ottobre 2020 n. 1435 che ha respinto il ricorso di altro coimputato avverso la condanna per fatti analoghi a quelli oggetto dell’odierno giudizio.
2.RICORSO COGNOME
2.1Le censure formulate con il ricorso in ordine alla partecipazione dell’imputato alla associazione contestata al capo 1 della rubrica risultano generiche poiché si presentano come una “pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (tra le altre Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/3/2009 RV. 243838), ampiamente e specificamente valutati dalla Corte territoriale che li ha disattesi con argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici.
La condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi (v. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2351 del 18 novembre 2022).
A carico del ricorrente e a sostegno della prospettazione accusatoria militano non soltanto il tenore di diverse conversazioni intercettate con soggetti appartenenti al sodalizio, ma anche le sue stesse parziali ammissioni ,da cui emerge il suo attivo coinvolgimento in diverse operazioni di trasferimento di denaro all’estero e l’inserimento nella suindicata organizzazione.
La Corte ha motivatamente respinto l’assunto difensivo secondo cui il predetto avrebbe agito solo occasionalmente e per spirito di solidarietà osservando che dal compendio provvisorio risulta dimostrata l’esistenza di una struttura stabile organizzata che svolgeva un’attività continuativa e predeterminata e avente ad oggetto soprattutto questo sistema parallelo di trasferimento di denaro e di cambio.
L’imputato peraltro ha già riportato condanna definitiva per avere partecipato ad una associazione dedita al trasporto di cittadini irregolari che operava le rimesse di denaro con il sistema dell’Hawala e tali fatti sono stati unificati per continuazione a quelli oggett del presente giudizio.
2.2 La seconda censura è inammissibile per carenza di interesse poiché il ricorrente non è stato condannato per questo titolo di reato.
3.RICORSO COGNOME
3.1 La censura in ordine alla identificazione dell’imputato è manifestamente infondata e generica poiché a pagina 56 la Corte afferma che a prescindere dai generali criteri di identificazione esposti dal teste di NOME.NOME COGNOME, nel caso dell’odierno ricorrente una delle utenze intercettate risultava intestata a lui e lo stesso chiamando una agenzia assicurativa si era presentato utilizzando le proprie generalità; l’altra era a sua disposizione e il ricorrente l’aveva utilizzata per chiamare l’ambasciata NOME presentandosi con le proprie generalità.
L’elemento del soprannome NOME che, secondo il ricorrente sarebbe stato erroneamente attribuito al NOME, non è dirimente e non ha inciso sull’identificazione. La Corte non spiega in modo specifico le ragioni per cui nella conversazione numero 1372 il soggetto che parla dovrebbe identificarsi nel ricorrente, ma è logico ritenere che, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, l’interlocutore coincida con il soggetto già compiutamente identificato dai verbalizzanti che utilizza quel numero, anche se si presenta come NOME COGNOME.
Fondata è invece la censura in merito alla sussistenza dei requisiti della partecipazione associativa e all’omessa motivazione circa la invocata qualificazione della condotta ascritta al COGNOME come concorso esterno.
In tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del “pactum sceleris”, con riferimento alla consorteria criminale, e della “affectio societatis”, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi i un’associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all’attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. (Sez. 2, Sentenza n. 47602 del 29/11/2012 Cc. (dep. 07/12/2012 ) Rv. 254105 – 01)
In particolare è stato precisato che è configurabile il concorso cd. “esterno” nel reato in capo alla persona che, priva della “affectio societatis” e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. (Sez. U, Sentenza n. 22327 del 30/10/2002 Ud. (dep. 21/05/2003 ) Rv. 224181 – 01)
Con l’atto di appello si chiedeva di riqualificare la condotta di NOME in concorso esterno, in quanto l’imputato, in un episodio occasionale,ha contattato l’organizzazione per concordare una transazione, perseguendo un proprio tornaconto personale non finalizzato ad agevolare la operatività dell’associazione.
Nel silenzio della sentenza impugnata al riguardo, deve convenirsi con il ricorrente che dal tenore delle tre conversazioni intercettate non emerge con pacifica evidenza la affectio societatis del NOME, ma piuttosto il ricorso occasionale dell’imputato ai servizi resi dall’associazione per realizzare il trasporto di somme di denaro anche ingenti, nella piena consapevolezza di interfacciarsi con un’organizzazione articolata e stabile.
La sentenza afferma che dal tenore delle tre conversazioni intercettate si evince il contributo offerto dall’imputato alla associazione facente capo a Bazkka Alaa,procurando affari e transazioni. Ma anche questa affermazione non scioglie ed anzi rafforza il dubbio sulla qualificazione giuridica della sua condotta alla stregua dei principi suindicati.
In forza di queste considerazioni si impone l’annullamento della affermazione di responsabilità dell’imputato con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano che, facendo corretta applicazione dei principi in tema di partecipazione al reato associativo, verifichi la sussistenza di indici sintomatici della partecipazione consapevole dell’imputato al sodalizio operante e renda idonea motivazione in ordine alla prospettazione difensiva di un’eventuale concorso esterno del predetto.
4.RICORSO COGNOME
Il primo motivo di ricorso è generico e pur deducendo formalmente violazione di legge invoca nella sostanza una diversa valutazione del robusto compendio probatorio assunto a sostegno dell’affermazione di responsabilità introducendo censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte.
La Corte ha reso al riguardo adeguata e congrua motivazione che evidenzia il ruolo di stretto e stabile collaboratore dell’esponente apicale della organizzazione NOME.
Il secondo motivo è inammissibile poiché non era stato proposto con i motivi di gravame. Non va peraltro trascurato che nella sentenza di appello si afferma che l’imputato ha reso confessione al riguardo.
5. RICORSO COGNOME
L’unica censura mossa con il ricorso è inammissibile poiché si limita a reiterare quanto già dedotto con i motivi di gravame e non si confronta con la esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte e pur deducendo violazioni di legge invoca una diversa interpretazione del compendio probatorio. La sentenza impugnata, da pagina 47, dopo avere scrupolosamente esaminato il tenore di diverse conversazioni e intercettazioni, unitamente alle sia pure parziali ammissioni della stessa imputata, perviene, in forza di un percorso logico coerente e immune da vizi, ad affermare la consapevole volontà della ricorrente di contribuire con la propria attività ad agevolare la realizzazione degli obiettivi del sodalizio, nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimi 6.La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME, COGNOME e COGNOME comporta la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in 3.000 C in favore della cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazione della ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME (NOME) con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME (NOME Modar), NOME COGNOME (NOME Ali) e NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.