Guida in Stato di Ebbrezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di guida in stato di ebbrezza e chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda un automobilista condannato per essersi messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti e aver provocato un incidente. L’imputato ha tentato di ribaltare la condanna sostenendo di non essere stato lui il conducente, ma la Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, fornendo importanti precisazioni sulla distinzione tra questioni di diritto e valutazioni di fatto.
I Fatti del Caso: Dall’Incidente alla Condanna
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Pescara, successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila. Un uomo veniva condannato alla pena di sei mesi di arresto e 1.300 euro di ammenda per i reati previsti dagli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada. In pratica, gli veniva contestato di aver causato un sinistro stradale mentre guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico punto cruciale: la contestazione di essere stato effettivamente il conducente del veicolo al momento dell’incidente. Secondo la difesa, le corti inferiori avrebbero errato nell’attribuirgli tale ruolo, viziando così la motivazione della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte: Il Ricorso per guida in stato di ebbrezza è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione della Suprema Corte è netta: le argomentazioni del ricorrente non rappresentano violazioni di legge o vizi di motivazione sindacabili in sede di legittimità, ma si configurano come pure e semplici “censure di merito”.
In altre parole, l’imputato non ha evidenziato errori giuridici commessi dai giudici di appello, ma ha cercato di proporre una propria ricostruzione dei fatti, alternativa a quella già accertata e motivata nelle sedi opportune. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme, non riesaminare le prove.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione “congrua, affatto immune da illogicità” e pienamente plausibile. I giudici di merito avevano infatti fondato la loro convinzione su una serie di elementi chiari e concordanti:
1. L’intervento dei Carabinieri: Giunti sul luogo del sinistro, i militari avevano trovato solo il veicolo uscito di strada, senza altre persone a bordo.
2. La proprietà del veicolo: L’auto era intestata proprio al ricorrente.
3. Le prove mediche: Il verbale di dimissioni del pronto soccorso attestava che l’imputato era stato trasportato in ospedale in ambulanza subito dopo l’incidente.
4. L’ammissione implicita: Lo stesso imputato aveva sottoscritto il verbale di contestazione, nel quale era stata ricostruita la dinamica del sinistro, senza sollevare obiezioni sul suo ruolo di conducente.
Di fronte a questo quadro probatorio, il tentativo del ricorrente di mettere in discussione la sua presenza al volante è stato interpretato come un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, operazione non consentita in Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
Per gli operatori del diritto e i cittadini, la lezione è chiara: per contestare efficacemente una condanna per guida in stato di ebbrezza o reati simili, è essenziale che le prove a discarico siano presentate e discusse nei primi due gradi di giudizio. In Cassazione, le probabilità di successo si riducono drasticamente se le censure si limitano a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, specialmente quando questa è supportata da elementi probatori solidi e coerenti.
È possibile contestare in Cassazione di essere stati alla guida del veicolo se condannati per guida in stato di ebbrezza?
No, se tale contestazione si basa su una semplice rilettura dei fatti già valutati dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Contestare i fatti è una “censura di merito” inammissibile in quella sede.
Quali prove sono sufficienti per confermare chi era il conducente in un incidente stradale?
Secondo la sentenza, elementi come l’assenza di altre persone sul posto, l’intestazione del veicolo all’imputato, il suo trasporto in ospedale dopo l’incidente e la sua firma sul verbale di contestazione che descrive la dinamica costituiscono un quadro probatorio sufficiente a fondare la condanna.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CHIETI il 10/05/1988
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 28 novembre 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e euro 1.300 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 7 e 187, C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di pen responsabilità. Si contesta l’attribuzione all’imputato del ruolo di conduc dell’autovettura.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorre motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenut entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1 30348 del 10/07/2008, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espr ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudic a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcun evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoc oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a presci da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnat per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazio la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 47499 del 29/11/2007, COGNOME, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).La Corte di appello ha evidenziato che i carabinieri, giunti sul posto il sinistro stradale ivi verificatosi, avevano riscontrato l’assenza di altri s bordo del veicolo uscito fuori strada, intestato all’odierno ricorrente; il ver dimissioni redatto dal medico del PS confermava che l’imputato era stato condotto i ospedale mediante ambulanza dopo l’incidente; infine, lo stesso imputato aveva sottoscritto il verbale di contestazione nel quale era stata ricostruita la dinami sinistro.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.