Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis, C.d.S. per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica e per avere provocato un sinistro stradale.
Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova decisiva in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art.186 comma 2 bis C.d.S. in assenza di fondamentali atti che evidenziassero le caratteristiche del luogo del sinistro.
Con ulteriori articolazioni. denuncia difetto motivazionale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen e in relazione alla esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.
3.1 In relazione al primo motivo di ricorso il ricorrente, a fronte di doppia pronuncia di condanna, sollecita una rivalutazione degli elementi probatori, nella prospettiva di accreditare una alternativa ricostruzione delle fasi dell’incidente che peraltro la Corte di appello ha valutato attraverso un costrutto motivazionale privo di illogicità manifeste escludendo, sulla base di una serie di elementi tratti dalle risultanze processuali che l’urto tra il veicolo e il murett delimitante la carreggiata stradale fosse riconducibile alla interferenza costituita dalla presenza di una motocicletta da cross che proveniva dai campi adiacenti.
3.2 In termini del tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità la Corte di appello ha poi escluso che i fatti potessero essere ricondotti all’istituto di cui all’art.131 bis cod.pen., valorizzando il rilevante pericolo cagioNOME alla circolazione stradale in ragione delle evoluzioni del mezzo e dell’elevato grado di alterazione determiNOME dallo stato di ebbrezza alcolica.
3.3 Al contempo il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in particolare i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. ed in particolare l’assenza di profili di meritevolezza e la gravità della condotta contravvenzionale.
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte .ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024