Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6281 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIVA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
visti gli atti, il próvvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2 febbraio 2023 la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bolzano, all’esito di rito abbreviato, in data 30.3.2022 aveva ritenuto COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi due, giorni ventotto di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda con sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida per mesi 24, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 750,00 di ammenda con pena sospesa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Il presente procedimento trae origine da un controllo effettuato a Bressanone dalla RAGIONE_SOCIALE di Stato che fermava l’odierno imputato intorno alle ore 2 e 15 del 25.1.2020 mentre si GLYPH trovava alla guida dell’autovettura Ford Fiesta tg. TARGA_VEICOLO.
Lo stesso veniva sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari su fluido orale presso una struttura sanitaria mobile ad opera del Medico capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Stato con “screening Alere DDS2” e tale accertamento dava esito positivo alla sostanza THC. Venivano quindi prelevati due campioni salivari per le successive analisi ed il COGNOME veniva altresì sottoposto a valutazione clinica dello stato psicofisico nel corso RAGIONE_SOCIALE quale dichiarava di assumere quotidianamente cannabis, dato che veniva confermato dall’esito delle analisi.
Nel corso del giudizio di primo grado, veniva assunta la testimonianza del medico superiore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Di Stato che il giorno del fatto aveva effettuato gli accertamenti sullo stato psicofisico dell’imputato ritenendosi all’esito provata la responsabilità del COGNOME.
Il giudice d’appello, nel ritenere infondate le censure difensive, ha confermato l’impianto motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, accogliendo il solo motivo attinente alla misura RAGIONE_SOCIALE pena.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale in rapporto al fatto che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, é soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati nonché il vizio di insufficiente, illogica e contradditto motivazione.
Si assume che la sentenza impugnata in ordine all’eccezione di mancanza di omologazione e taratura periodica dell’apparecchio elettrico Alere DDS2 risulta in
parte illogica e contraddittoria. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe comportare l’accertamento RAGIONE_SOCIALE omologazione e taratura periodica anche con riguardo al dogometro e non solo per le apparecchiature impiegate nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione dei limiti di velocità e dell’etilonietro.
Per questi motivi si sollecita questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 C.d.S. nella parte in cui non prevede per il dogometro un’omologazione iniziale e la taratura periodica dell’apparecchio in violazione dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 113 del 18.6.2015 e di quanto stabilito dalla Sez. 6 RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 1921 del 2019 riguardo alle doverose verifiche dell’etilometro.
Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione nella sentenza in riferimento al primo motivo di appello e riguardo alla presunta provata alterazione psico-fisica, a seguito di assunzione di sostanze con il principio attivo THC nonché la violazione del principio in dubio pro reo e del principio costituzionalmente garantito dall’art. 3 Cost.
Si assume che, se pure la sentenza impugnata afferma che l’accertamento é avvenuto previo consenso dell’interessato al prelievo salivare ed al controllo mediante apparecchiatura elettronica, ciò comunque non fa venire meno il fatto che l’intimazione rivolta all’imputato fosse illegittima in assenza di elementi fattuali che facessero sospettare il suo stato di alterazione.
Si deduce la violazione del principio in dubio pro reo.
Si assume che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dell’imputato su un quadro oggettivo debole ed in particolare sulla circostanza che l’imputato avesse ammesso l’uso quotidiano di cannabis.
Si deduce altresì la violazione del principio “La legge é uguale per tutti” ex art. 3 Cost. nonché l’omessa motivazione.
Si sostiene altresì che con riguardo ad un caso quasi identico e nonostante risultassero sintomi ben più gravi rispetto al caso presente é stata disposta l’archiviazione e che sul punto la sentenza impugnata non si é pronunciata.
Con il terzo motivo deduce il vizio di insufficiente ed irrazionale motivazione nella sentenza impugnata in ordine al disposto dell’art. 131 bis .cod.pen. nonché il travisamento dei fatti deducendo altresì che in casi simili é stata esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto.
Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione sulla mancata riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
Si assume che la sentenza impugnata non si é pronunciata sul punto.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é nel suo complesso inammissibile in quanto le censure proposte reiterano i motivi di appello senza confrontarsi con le puntuali statuizioni adottate dalla sentenza impugnata.
Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22.3.2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Con specifico riguardo al primo motivo di ricorso, con cui ci si duole RAGIONE_SOCIALE mancata omologazione e taratura dell’apparecchio “dogometro”, per cui secondo la difesa non vi sarebbe certezza dell’esito positivo evidenziato dall’apparecchiatura, la sentenza impugnata ha dato atto che il medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di stato COGNOME aveva specificato che l’apparecchio era perfettamente funzionante, veniva mandato alla RAGIONE_SOCIALE ed era regolarmente tarato ogni anno. Inoltre era un apparecchio che “si auto-tara e si auto-omologa ogni volta che si mette una cartuccia per resettare il sistema” e l’ultimo test era stato fatto la sera stessa delle analisi.
Alla stregua di tali dati, difetta nella specie il requisito RAGIONE_SOCIALE rilevanza presente giudizio RAGIONE_SOCIALE prospettata questione di legittimità costituzionale dell’ art. 187 C.d.S. nella parte in cui non prevede per il dogometro un’omologazione iniziale e la taratura periodica dell’apparecchio.
Analogamente, con riguardo alla seconda doglianza, la Corte territoriale ha dato atto dello stato di alterazione in cui versava l’imputato che, come riferito dal teste COGNOME, manifestava dispercezioni del comportamento che deponevano per uno stato di alterazione in concreto esistente al momento del fatto. Tali dati venivano valutati poi unitamente all’esito positivo del prelievo salivare con precursore. Giova altresì evidenziare che la diversità di giudizio in casi similari prospettata dalla difesa non è di per sé vizio rientrante tra quelli indicati dall’ar 606 cod. proc. pen.
Le restanti censure sono inammissibili in quanto si traducono nella contestazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell’odierno imputato anche attraverso la comparazione con casi asseritamente simili.
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale ha motivato il diniego dell’istanza ex art. 131 bis cod.pen. in ragione RAGIONE_SOCIALE gravità del fatto a fronte dello stato di alterazione in cui l’imputato si é posto alla guida viaggiando di notte con a bordo altre persone.
A riguardo deve ribadirsi il principio secondo cui ai fini dell’applicabilità del causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’esser effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione) (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044).
Il quarto motivo é inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di appello.
Ed invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto RAGIONE_SOCIALE decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (vedi tra le altre Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
In conclusione il ricorso é inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24.10.2023