Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40842 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40842 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.; l’AVV_NOTAIO, del foro di Teramo, per COGNOME NOMENOME depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso per le ragioni ivi esposte.
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Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale Teramo aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di lesioni stradali ai danni d COGNOME NOMENOME NOME del veicolo antagonista e ai danni di COGNOME NOME, passeggero sul proprio veicolo, aggravate dallo stato di alterazione dovuto alla assunzione sostanze stupefacenti (con valori pari a 30.0 ng/ml per la cocaina, 114.00 ng/ml pe cannabinoidi e 1543.0 ng/ml per le benzodiazepine), in quanto, percorrendo una strada provinciale alla guida di un veicolo FIAT Strada, non regolava la velocità onde evitare pericolo sicurezza delle persone in un tratto ad alta densità di traffico, con fondo stradale non in pe condizioni e caratterizzato da numerose intersezioni, in modo da conservare il controllo proprio mezzo (art. 141 commi 2 e 3 codice strada) e non circolava dalla parte destra del carreggiata, invadendo anzi l’opposta corsia di marcia, circolando contromano oltre la line mezzeria (artt. 143 e 146 codice strada), così impattando con l’autocarro NISSAN Patrol condotto dal COGNOME; nonché per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, codice strada , per avere guidato in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti con i va accertati nei termini di cui al capo a) e con l’aggravante di aver provocato un inciden COGNOMEOmero, il 13/7/2016).
2. In sintesi, questa la ricostruzione dei fatti per cui è processo operata dai giud doppio grado sulla scorta dei rilievi tecnici e fotografici redatti dalla PG operant testimonianze dei soggetti escussi e della informativa acquisita con il consenso delle pa l’imputato aveva intrapreso una non consentita manovra di sorpasso (violando la segnaletica orizzontale rappresentata dalla linea di mezzeria continua), in conseguenza della quale avev invaso l’opposta corsia di marcia percorsa dalla vittima che, a sua volta, stante la repenti imprevedibilità della manovra del NOME antagonista, aveva tentato inutilmente di deviare mezzo verso la propria sinistra; l’urto si era verificato sulla corsia di pertinenza dell’a condotto dal COGNOME, a un metro dalla linea di mezzeria, e si era tradotto in un violentiss impatto che aveva interessato la parte anteriore destra del citato mezzo e la parte anteri dell’auto condotta dal COGNOME (con maggiore coinvolgimento di quella destra); l’identificazione punto d’urto era stata resa possibile alla stregua delle rilevate tracce di incisione con asport dell’agglomerato bituminoso, localizzate all’interno della corsia di competenza dell’autocar COGNOME aveva allertato visivamente e acusticamente l’attenzione del NOME del veicolo investitore, approntando la manovra estrema sopra descritta, che non gli aveva consentito però di scongiurare lo scontro quasi frontale.
La Corte territoriale ha rigettato l’appello, ritenendo infondate le doglianze con le q difesa aveva contestato la ricostruzione dei fatti e l’incidenza della condotta di guida della p offesa rispetto alla dinamica del sinistro, facendo rinvio alle testimonianze di coloro che ave assistito ai fatti (in particolare valorizzando le dichiarazioni di COGNOME NOME
NOME di una vettura che seguiva il mezzo della persona offesa, la quale aveva confermato la dinamica nel senso formulato dall’accusa e recepito dal primo giudice), corroborate molteplici elementi, tra cui i rilievi effettuati dagli operanti, spiegabili solo con l’invasio da parte del mezzo condotto dall’imputato e dai danni riportati dai mezzi coinvolti, il co essendo avvenuto tra gli spigoli anteriori di destra, come confermato anche dalla circostanza c le lesioni più gravi erano state riportate dal passeggero del mezzo condotto dal COGNOME. La vit aveva approntato l’unica manovra possibile, dopo aver cercato invano di segnalare la propri presenza al COGNOME. Il quadro probatorio è stato ritenuto completo, non ritenendo i giudici di acquisire la documentazione prodotta nel corso della udienza di discussione, trattandosi in o caso di un atto di parte (atto di citazione in giudizio civile promosso dall’imputato sulla s una consulenza di parte con la quale si era inteso confutare la ricostruzione operata ne sentenza appellata e condivisa dal giudice del gravame).
Quanto, poi, alla eccepita inutilizzabilità degli esiti dell’esame tossicologico per dif preventivo assenso, la Corte del merito ha richiamato il principio per il quale il difetto di e è causa di inutilizzabilità degli esami, ciò non essendo previsto dalla normativa di settore, specie versando il COGNOME al momento del ricovero in condizioni tali da non poter prestare alc consenso o diniego, siccome intubato, ricavando dalla condotta di guida accertata (mancata reazione alle sollecitazioni luminose e acustiche del COGNOME e invasione ingiustificata dell’oppo corsia di marcia) conferma dello stato di alterazione derivato dalla verificata presenza nel sa di sostanze stupefacenti.
Infine, quel giudice ha ritenuto non riconoscibili le generiche, avuto riguardo alla g dei fatti, alla entità delle lesioni causate e alle modalità della condotta, in difetto d positivi a tal fine valutabili.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando quattro motivi
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ricostruzione d dinamica del sinistro risultante dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale avrebbe, sec la difesa, sostanzialmente confessato una diretta responsabilità nella causazione del sinis quantomeno per non aver impedito l’evento, tenuto conto della velocità impressa al suo mezzo, delle condizioni dissestate della strada, della perfetta visibilità e della possibilità di f fronte di ciò, si oppone che l’imputato non aveva superato alcun limite di velocità e che sarebbe stata acquisita prova certa dell’avvenuta invasione della corsia di marcia opposta neppure della manovra di svolta a sinistra da parte del COGNOME.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento a esclusione di un concorso di colpa della vittima e alla valutazione della prevedibilità dell’ev costui essendo rimproverabile di non aver agito per evitarlo.
Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto alla effettuazione delle ana ematiche sull’imputato senza previo consenso: la Corte avrebbe confuso l’accertamento del tasso alcolemico con quello inteso a verificare l’effetto dell’uso di tali sostanze, laddove la difes gravame, aveva contestato la sottoposizione all’esame per verificare la presenza di dette sostanz su persona rimasta incosciente, dovendo essere le analisi espletate al solo fine dell’accertamen
di PG, previo l’avviso di cui all’art. 114, disp. att. cod. proc. pen. Sotto altro profilo, si Io stato di incoscienza del soggetto, allorquando l’esame non si collochi all’interno di un prot sanitario, determina una impossibilità di esprimere un valido consenso, il che equivarrebbe a rifiuto.
Con il quarto motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimen diniego delle generiche, assumendo la mancata valutazione di elementi favorevoli, una delle persone ferite avendo riportato conseguenze molto lievi, nessuna delle persone offese avendo riportato danni permanenti, una di esse avendo ricevuto completo ristoro prima dell’inizio procedimento penale, tenuto anche conto della incensuratezza dell’imputato.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
La difesa ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento ricorso per le ragioni ivi esposte.
Considerato in diritto
Il ricorso, valutato nei limiti di quanto devoluto, è inammissibile.
2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti – in caso di sentenze conformi di m – del vizio motivazionale deducibile. Va, infatti, ribadita l’estraneità, al vaglio di legit aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato d elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla lo dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto p di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione d nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorren maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
Nella specie, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, delle condo guida dei conducenti antagonisti, del superamento da parte dell’imputato della linea di mezzer con invasione della corsia di marcia opposta e della individuazione del punto d’urto, le cens difensive riprendono le doglianze prospettate al giudice d’appello, senza essere precedute da u effettivo confronto con le ragioni complessive che hanno indotto la Corte territoria
disattenderle, dando conto del motivo per il quale è stato escluso che la condotta del FOSCH abbia avuto incidenza causale sulla produzione dell’evento, in maniera del tutto coerente con principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ritenuta la repentinità e imprev della manovra (non consentita) approntata dal COGNOME, tale da aver determiNOME una ingiustificat invasione dell’opposta corsia di marcia.
4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
In tema di consenso all’esame ematico, valga infatti un rinvio, correttamente operato d giudici territoriali, ai principi consolidati in sede di legittimità che, pur affermati con all’accertamento del tasso alcolemico, sono certamente applicabili alla questione devoluta, sta la identità delle ragioni sottese: il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente s richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del sogget ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell’interessa oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a accertamento (sez. 4, n. 43217 del 8/10/2019, COGNOME, Rv. 277946-01, in cui, in motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalm sanzionata; n. 27107 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 280047-01; n. 54977 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271665-01; n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334-01).
Quanto alla prova, invece, dell’alterazione dovuta all’assunzione delle sostan stupefacenti presenti nel sangue, il ricorrente ha omesso ogni confronto con quanto a tal f affermato dalla Corte territoriale, avendo i giudici di merito tenuto conto del principio pacif il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è suf l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario c egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (sez. 4, n. 41376 18/7/2018, COGNOME, Rv. 274712-01; n. 15078 del 17/1/2020, COGNOME, Rv. 279140-01, in cui, in motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alc mera alterazione non è punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né è punibile il sempl uso non accompagNOME da alterazione). In perfetta coerenza con detti principi, i giudici territ hanno valorizzato elementi certamente valutabili per affermare che, nella specie, l’accert assunzione delle sostanze stupefacenti aveva influenzato la condotta di guida dell’imputat nell’occorso, nessuna norma imponendo che tale verifica debba essere condotta con apposito accertamento di tipo scientifico, avendo richiamato la incomprensibile condotta di guida ten dall’imputato e la mancanza di ogni tipo di reazione alle sollecitazioni ricevute dal NOME veicolo antagonista (sul punto, sez. 4, n. 5890 del 25/1/2023, De Rosa, Rv. 284099-01, in cui si è infatti affermato che lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintom relativi alla condizione soggettiva del NOME, rilevati al momento del fatto, dimostrativi pregressa assunzione di stupefacente, atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui li biologici; n. 48632 del 5/10/2022, COGNOME, Rv. 283927-01).
Infine, quanto al profilo inerente all’avviso di cui all’art. 114, disp. att., cod. pro relativa doglianza è stata proposta per la prima volta in ricorso, cosicché la relativa nullità,
ove esistente, deve intendersi sanata e non deducibile per la prima volta in sede di legitti (Sez. U, n. 5396 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 263023-01; sez. 4, n. 16131 del 14/372017, COGNOME, Rv. 269609-01; n. 24087 del 28/2/2018, COGNOME, Rv. 272959-01; n. 40550 del 3/11/2021, COGNOME, Rv. 282062-01).
Infine, è manifestamente infondato anche il quarto motivo.
Premesso, in linea generale, che il mancato riconoscimento delle generiche può addirittura essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo st incensuratezza dell’imputato (sez. 4, n. 32872 del 8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489-01; sez. 3, n. 24128de1 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590-01), nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato la propria decisione, valorizzando elementi di segno negativo riconducibili ai parametri legali di cui all’art. 133, cod. pen., con argomentazioni coerent principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto al diniego delle generich relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826-01, in cui s precisato che la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione d attenuanti). Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giud fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittori conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., cons preponderanti ai fini della concessione o esclusione (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-01).
All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 settembre 2023.