Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1438 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/07/1990
avverso la sentenza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna svolto nella forma del rito abbreviato, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art.187 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti), commesso in Torino il 26 dicembre 2022.
NOME COGNOME propone ricorso per saltum, con unico motivo, censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art.546 cod. proc. pen. in relazione all’incertezza in ordine alla sussistenza dell’avviso di cui agli artt.356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc:. pen. nonché al travisamento della prova in ordine alla responsabilità penale dell’imputato. A seguito di un incidente stradale, il COGNOME era stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino ove, su richiesta delle Forze dell’ordine, era stato sottoposto ad esame ematico; l’esame aveva dato esito positivo all’uso di cannabinoidi ma il medico di turno non aveva certificato lo stato di alterazione.
Il difensore aveva eccepito l’insussistenza dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e il mancato accertamento dello stato di alterazione, essendo il prelievo ematico esclusivamente funzionale alla ricerca della prova, in quanto la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona redatta il 26/12/2022 era stata corretta manualmente più volte dall’agente di polizia municipale e non recava la sottoscrizione del conducente. Inoltre, l’accertamento mediante prelievo ematico non era stato confermato da analisi di conferma, né risultava accertato lo stato di alterazione psico-fisica.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Con riguardo all’utilizzabilità dell’accertamento effettuato mediante prelievo ematico, giova evidenziare che dalla sentenza impugnata emerge come il prevenuto necessitasse di cure mediche e, in ogni caso, ha formulato richiesta di rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (sul punto è sufficiente richiamare il principio espresso in un caso analogo da Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282245 – 01 in cui si è affermato
che la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna).
Con la decisione impugnata il tribunale ha, tuttavia, fondato la pronuncia di condanna desumendo apoditticamente lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida dall’esito dell’esame ematico, positivo ai cannabinoidi e «compatibile con uno stato di alterazione», anche se il test disposto sulle urine aveva dato esito negativo. Ha ritenuto, dunque, provato un elemento costitutivo del reato seguendo un giudizio probabilistico correlato alla mera «compatibilità» dell’esito dell’esame ematico con lo stato di alterazione al momento della guida.
3.1. Ma la regola di giudizio alla quale il giudice penale deve attenersi nell’attribuzione della paternità di un fatto all’imputato non può che essere quella della certezza intesa come «corroborazione dell’ipotesi accusatoria, all’esito dell’accertamento processuale». La giurisprudenza delle Sezioni Unite penali ha da anni abbandonato il giudizio statistico-probabilistico e persino l’originaria espressione di «probabilità logica» sposata nella sentenza Franzese (Sez. U n. 30328 del 10/07/2002), onde evitare ogni equivoco terminologico, descrivendo in termini di «corroborazione dell’ipotesi accusatoria» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, par.9.6; Sez. 4, n. 15282 del 7/03/2008 , COGNOME, Rv. 239604 – 01) il modo in cui il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio rafforza il valore episternico della certezza attraverso il profilo processuale. Il tribunale ha, in altre parole, erroneamente interpretato la disposizione dell’art.187 cod. strada trascurando che, indipendentemente dal mezzo di prova al quale il giudice può ricorrere in un sistema che non è fondato su prove legali, per la sussistenza della contravvenzione in esame è necessaria la prova dello stato di alterazione psico-fisica al momento della guida.
3.2. In molte pronunce della Corte di legittimità si è affermato che l’esito positivo delle analisi sui liquidi biologici non sia sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, e che sia necessario corroborare il dato tecnico con altre acquisizioni istruttorie che rivelino l’effettivo stato di alterazione idoneo a compromel:tere l’idoneità alla
guida (ex plurimis, Sez. 4, n.15078 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279140 – 01; Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018, COGNOME, Rv. 27471201).
3.3. Il caso concreto pone l’ulteriore quesito se, qualora il giudice disponga dell’esito positivo degli esami ematici, tale dato sia sufficiente a fondare un giudizio positivo in relazione allo stato di alterazione. Il Collegio ritiene che l variabili che possono incidere sul rapporto tra la presenza di metaboliti nel sangue e lo stato di alterazione psichica dell’assuntore di sostanze stupefacenti non consenta di affermare, senza ulteriori specificazioni e in assenza di prova scientifica, in termini di certezza processuale oltre ogni ragionevole dubbio il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Sussistendo la dedotta violazione di legge, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell’art.569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Torino per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 12 dicembre 2023