Guida Sotto Stupefacenti: Quando il Test è Positivo? La Cassazione Chiarisce
Il reato di guida sotto stupefacenti è uno dei più complessi da accertare, poiché richiede la prova di due elementi distinti: l’assunzione di sostanze e un effettivo stato di alterazione psico-fisica durante la guida. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su due aspetti cruciali: la validità dei test tossicologici e le modalità di accertamento dello stato di alterazione del conducente. Il caso riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado e che ha tentato l’ultima via del ricorso in Cassazione.
Il Caso in Analisi
Un conducente veniva condannato dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello alla pena di dodici mesi di arresto, tremila euro di ammenda e la sospensione della patente per due anni. L’accusa era quella prevista dall’articolo 187 del Codice della Strada: essersi posto alla guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. I punti contestati erano essenzialmente due: la validità dell’accertamento tossicologico e la prova del suo effettivo stato di alterazione.
I Motivi del Ricorso: Soglie di Positività e Comportamento del Guidatore
La difesa dell’imputato basava il ricorso su due argomenti principali:
1. La soglia di positività: Si sosteneva che il risultato degli esami fosse inferiore alla soglia minima di positività (fissata in 300 ng/ml) stabilita da standard internazionali, in particolare quelli statunitensi. Secondo questa tesi, un valore al di sotto di tale soglia dovrebbe essere considerato negativo.
2. Lo stato di alterazione: Si contestava che la Corte d’Appello avesse motivato in modo insufficiente la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica, elemento indispensabile per la configurazione del reato. L’imputato sosteneva che i sintomi descritti non fossero sufficienti a provare una reale compromissione delle capacità di guida.
La Decisione della Cassazione sul tema della guida sotto stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma stabilisce che i motivi presentati non erano idonei a rimettere in discussione la sentenza d’appello. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della Corte territoriale.
Le Motivazioni
La parte più interessante della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha smontato le argomentazioni della difesa.
La Differenza Cruciale tra Test Rapidi e Analisi di Laboratorio
La Corte ha chiarito un punto fondamentale riguardo ai test tossicologici. La soglia dei 300 ng/ml, citata dalla difesa, è un parametro utilizzato per garantire l’affidabilità dei test rapidi (o di screening). Questi test sono progettati per dare un risultato preliminare e veloce.
Nel caso di specie, tuttavia, l’accertamento non era stato effettuato con un test rapido, bensì tramite esami di laboratorio ospedalieri. Questi ultimi, spiega la Corte, si basano su parametri diversi e più sofisticati per determinare la positività. La sentenza d’appello aveva già spiegato questa differenza, ma il ricorso si era limitato a ripetere la questione della soglia senza confrontarsi con la specifica motivazione della Corte, incentrata proprio sulla diversa natura e affidabilità delle analisi di laboratorio.
La Prova dello Stato di Alterazione: Bastano gli Indici Sintomatici
Anche sul secondo punto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa e logica. Lo stato di alterazione dell’imputato era stato provato attraverso le circostanze riferite dagli agenti intervenuti, i quali avevano descritto un soggetto con mancanza di reattività, atteggiamento assente e distratto, e repentini sbalzi di umore.
La Corte ha sottolineato come questi siano proprio gli “indici sintomatici” tipici dell’assunzione di stupefacenti, quali la perdita di lucidità mentale e il rallentamento dei riflessi. Paradossalmente, gli stessi elementi che lo stesso ricorrente, nel suo atto, indicava come rilevanti per accertare il reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi giuridici importanti in materia di guida sotto stupefacenti:
1. L’accertamento della positività a sostanze stupefacenti non è legato a soglie universali valide per ogni tipo di test. Gli esami di laboratorio ospedalieri hanno parametri propri e la loro validità non può essere messa in discussione citando le soglie dei test rapidi.
2. Lo stato di alterazione psico-fisica può essere legittimamente provato attraverso l’osservazione del comportamento del conducente da parte delle forze dell’ordine. Sintomi come confusione, apatia, reazioni rallentate e sbalzi d’umore sono elementi sufficienti a integrare questo requisito del reato, insieme alla positività degli esami tossicologici.
Un risultato del test tossicologico inferiore a 300 ng/ml è sempre considerato negativo ai fini del reato di guida sotto stupefacenti?
No. Secondo la sentenza, tale soglia è un riferimento per l’affidabilità dei test rapidi. Gli esami di laboratorio ospedalieri, che hanno valore probatorio definitivo, si basano su parametri diversi e più specifici per attestare la positività.
Come si dimostra lo stato di alterazione del conducente?
Lo stato di alterazione può essere dimostrato attraverso gli indici sintomatici osservati dagli agenti di polizia al momento del controllo. Comportamenti come mancanza di reattività, atteggiamento distratto, sbalzi d’umore, perdita di lucidità e rallentamento dei riflessi sono considerati prove sufficienti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico contenuto nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 04/09/1978
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 19 giugno 2024, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi dodici di arresto ed euro tremila di ammenda con sospensione della patente di guida per anni due in relazione al reato di cui all’art. 187, co. 1, n.5 C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con due diversi motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria.
3. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
In particolare, è stata rigettata con esaustiva e congrua motivazione la censura relativa al mancato superamento della soglia minima di positività fissata dall’Amministrazione dei Servizi di Salute Mentale e Abuso di Sostanze degli USA, in quanto tale soglia misura l’affidabilità dei risultati ottenuti mediante test rapidi. caso di specie, la sentenza impugnata rileva che l’accertamento è stato effettuato mediante esami di laboratorio ospedalieri, per i quali la positività è attestata sull base di parametri diversi. Sul punto, il ricorso si limita a ripetere che al di sotto valore dei 300 ng/ml il valore deve intendersi come negativo, senza nulla argomentare in merito alla motivazione offerta dalla Corte territoriale, incentrata sulla differenza tra test rapidi e analisi di laboratorio.
Inoltre, lo stato di alterazione dell’imputato è stato compiutamente motivato con il richiamo alle circostanze riferite dagli operatori intervenuti, secondo cu l’imputato presentava mancanza di reattività, atteggiamento assente (” distratto”) e repentini sbalzi di umore: sul punto, la sentenza sottolinea che gli indici sintomatici della assunzione di stupefacenti sono perdita di lucidità mentale e rallentamento dei riflessi, elementi che lo stesso ricorrente indica quali emergenti dai lavori preparatori agli artt. 186 e 187 CdS ( pag. 6 del ricorso).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.