Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale in data 11/01/2023 il Tribunale di Enna aveva dichiarato COGNOME NOME non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione all’imputazione del reato previsto dall’art. 187, commi 1 e 1-quater, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00. Fatto commesso in Troina il 7 settembre 2020.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 187 cod. strada, 533 e 530 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito desunto l’attualità dello stato di alterazione dall’accertamento svolto mediante analisi ematiche.
Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 187 cod. strada, 220 e 530 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito rigettato l’istanza di perizia medico-legale al fine di accertare l’epoca dell’assunzione dello stupefacente ai fini del giudizio circa l’attualità dello stato di alterazion psicofisica al momento della guida.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica, riportandosi al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile in quanto la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’ art. 131 bis cod. pen. contiene l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso ed è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale, potendo ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226 – 01; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 – 01), cosicchè deve ritenersi sussistente l’interesse all’impugnazione.
La Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal giudice di primo grado circa la particolare tenuità del fatto non accedendo ai motivi di appello tendenti all’assoluzione dell’imputato in quanto, in presenza di un accertamento svolto su liquido ematico, ha ritenuto che dal punto di vista tossicologico fosse stato acquisito un sufficiente margine di certezza circa l’attualità degli effetti dell’alterazione determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, differenziando il valore probatorio del prelievo ematico rispetto al valore da attribuire all’accertamento svolto sulle urine. La Corte ha, poi, sottolineato come la causazione del sinistro componesse un quadro fattuale ampiamente dimostrativo della condotta di guida in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti, ritenendo per tale motivo superfluo ogni ulteriore accertamento.
3. 11 ricorso è fondato.
3.1. Presupposto dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen. è che non si possa pervenire all’esito assolutorio nel merito. Ma, considerato che per la configurabilità della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art.187 cod. strada è necessario accertare l’attualità dell’alterazione psicofisica da stupefacenti al momento della guida, il giudice di merito ha ritenuto di non poter pervenire al proscioglimento nel merito sulla base di un dato probatorio, la concentrazione dei metaboliti di sostanza stupefacente rinvenuti nel sangue, che ha fornito, come letteralmente affermato dalla Corte territoriale, «un sufficiente margine di certezza circa l’attualità dell’alterazione».
3.2. Con la decisione impugnata i giudici di merito hanno fondato la pronuncia sull’ esito del prelievo ematico desumendo lo stato di alterazione fisica e psichica in cui versava l’imputato al momento del sinistro da tale esito e dal coinvolgimento in un sinistro stradale, trascurando che, secondo orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimità, unitamente all’esito delle analisi sui liquidi biologici è necessario accertare l’effettivo stato di alterazion idoneo a compromettere l’idoneità alla guida (ex plurimis, Sez. 4, n.15078 del 17/01/2020, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 279140 GLYPH – GLYPH 01; GLYPH Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018, Basso, Rv. 27471201).
Sussistendo la dedotta violazione di legge, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 29 maggio 2024
re estensore
Il Ft r idente