Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44505 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44505 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
!Iato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 24 gennaio 2019, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha ridetermiNOME in mesi sei di arresto ed euro nnillecinquecento di ammenda la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, C.d.S. (perché, dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, guidava in stato di alterazione psico-fisica un’auto Opel Tigra, così provocando un incidente stradale).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione.
Si deduce che la sintomatologia presentata dall’imputata appariva ambigua, contraddittoria e non univoca, alla luce delle circostanze e dell’orario in cui i fatti si era svolti.
La dilatazione delle pupille costituiva una normale evenienza a causa della mancanza di luce in orario notturno. La difficoltà di articolazione delle parole e lo stato confusionale si giustificavano per lo spavento ed il turbamento psicofisico ed emotivo conseguenti all’incidente.
Solo una visita neurologica avrebbe potuto consentire di stabilire se le condizioni psicofisiche in cui versava la COGNOME potessero essere ricondotte all’uso di cocaina.
In mancanza di una specifica valutazione medico-clinica non era possibile ritenere dimostrati l’attualità dell’assunzione degli stupefacenti e il conseguente stato di alterazione psico-fisica per uso di tali sostanze.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va rilevato che, nella fattispecie, sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che la conducente fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e che gli operanti avessero acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (vedi Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 in riferimento al reato previsto dall’art. 187, comma 5, C.d.S.).
Tanto premesso sul quadro giurisprudenziale in materia, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione lineare ed esauriente, che la COGNOME aveva manifestato sintomi riconducibili ad un recente uso di stupefacenti (pupille dilatate, stato confusionale, difficoltà ad articolare le parole). Tali dati riportati da personale di P.G. spe cializzato trovavano riscontro nell’esito del prelievo ematico.
Si è poi precisato – a conferma delle impressione degli agenti di P.G. – che l’imputata aveva tampoNOME uno scooter che la precedeva e che aveva azioNOME il senale
luminoso per indicare la prossima svolta a destra, mostrando scarsa capacità di attenzione e di adottare manovre di emergenza atte ad evitare l’impatto, scarsità di riflessi e di capacità visive.
La Corte territoriale, pertanto, ha illustrato analiticamente gli elementi, in base ai quali si è logicamente ritenuta l’imputata sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La difesa non si confronta con l’ampio apparato argomentativo e, in particolare, coi dati obiettivi risultanti dall’esame ematico.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.