Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 28 novembre 2022, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, co.2, lett. c) e 187, co. 1, 1 bi 1 quater C.d.S.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S, all’ingiustificato diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti comuni e generiche con conseguente eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (concedibile previa esclusione della responsabilità per il reato di cui all’art. 187 C.d.S.).
3. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove da cui emerge la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. In particolare, assume rilievo il fat che gli operanti abbiano rinvenuto l’imputato in stato confusionale ed iperattivo, indice del fatto che avesse assunto sostanza stupefacente (poi confermato mediante esame dei liquidi biologici).
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha ritenuto non accoglibile, per obiettiva gravità del fatto, la richiesta di concessione del beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen., subordinata all’accoglimento del motivo sulla résponsabilità.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più)
dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla natura aggravata del reato.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.