Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Nola in ordine al reato di cui all’art. 187, co. D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 agosto 2017.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di alterazione derivante dalla assunzione di sostanza al momento della guida e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive risultanze degli accertamenti tossicologici, ma anche l’elemento fattuale costituito dal rinvenimento, nell’abitacolo dell’auto, di una siringa ancora sporca di sangue, sicchè certamente l’assunzione dello stupefacente era avvenuta immediatamente prima di porsi alla guida, rilevando altresì, nel complesso motivazionale, che l’imputato aveva perso il controllo della vettura provocando un incidente su una strada statale caratterizzata da rilevante traffico.
Quanto al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen, la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità è nel senso di ritenere che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01
Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). GLYPH Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato le oggettive modalità della condotta, caratterizzate dall’ un tratto di strada ad elevata percorribilità (perdendo poi il controllo del veicolo aver assunto sostanze stupefacenti, con chiaro pericolo per la sicurezza di altr strada. Si tratta di motivazione esaustiva, non illogica e conforme all’indirizzo giur sopra ricordato.
Stesse considerazioni si impongono in ordine alla concessione delle cir attenuanti generiche. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consoli giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, di d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficient di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di a conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il L 1 9 -fitreggit 2024
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