Guida sotto stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La guida sotto stupefacenti rappresenta un grave reato che mette a rischio la sicurezza stradale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce due aspetti fondamentali per chi intende impugnare una condanna: la necessità di presentare motivi di ricorso nuovi e specifici e i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 187, comma 7, del Codice della Strada, ovvero per essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il fatto era stato accertato durante un controllo stradale notturno, nel corso del quale gli agenti avevano riscontrato sintomi evidenti di alterazione e avevano invitato il conducente a sottoporsi ad accertamenti sanitari.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni: la Ripetitività dei Motivi e la Pericolosità della Condotta nella Guida sotto Stupefacenti
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa. In primo luogo, ha qualificato entrambi i motivi di ricorso come “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle stesse doglianze, ma deve contenere critiche specifiche e argomentate contro la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo logico perché la responsabilità dell’imputato fosse provata, basandosi sull’invito a sottoporsi agli accertamenti a seguito dei sintomi riscontrati.
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo, relativo alla minima offensività. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, il quale aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. sottolineando la concreta pericolosità della condotta. Guidare di notte su una strada pubblica, mostrando sintomi di alterazione dovuti all’uso di droghe, non può essere considerato un fatto di lieve entità. Tale comportamento, per sua natura, crea un pericolo significativo per la sicurezza pubblica, superando la soglia della minima offensività richiesta dalla norma.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima è di natura processuale: per avere una possibilità di successo, il ricorso in Cassazione deve sollevare questioni di diritto nuove o criticare in modo puntuale e specifico i vizi logici della sentenza di appello, non limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni. La seconda è di natura sostanziale e riguarda la guida sotto stupefacenti: la pericolosità intrinseca di questa condotta, specialmente se posta in essere in circostanze aggravanti come la guida notturna, rende estremamente difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione riafferma un principio di rigore a tutela della sicurezza collettiva.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi argomenti critici.
La guida notturna sotto l’effetto di stupefacenti può essere considerata un’offesa di minima entità ai sensi dell’art. 131 bis c.p.?
No, secondo la Corte, la condotta di guidare in orario notturno su una strada pubblica in preda a sintomi riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti presenta una “concreta pericolosità” tale da escludere i connotati di minima offensività richiesti per l’applicazione della norma.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, in data 29.11.2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data 18.09.2019 ordinando la sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di cui all’art. 187 co. 7 C. d. S., commesso in Torre Melissa il 11.08.2018.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ei il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo coerente e logico, in cui si è dato atto che gli operanti avevano invitato l’imputato a sottoporsi ad accertamenti sanitari, dopo aver riscontrato sintomi di alterazione riconducibile all’uso di sostanza stupefacente.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscinnento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. , è inammissibile, in quanto anch’esso riproduttivo di censura adeguatamente vagliata e disattesa: la Corte territoriale ha negato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131 bis cod. pen. sottolineando la concreta pericolosità della condotta tenuta dall’imputato (guida in orario notturno su strada pubblica in preda a sintomi riconducibili all’uso di sostanze), tale da non rivestire i connotati di minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato irammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente