Guida Sotto Stupefacenti: Inammissibile il Ricorso Aspecifico per la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di guida sotto stupefacenti e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione sottolinea come la genericità delle argomentazioni e la mancata contestazione specifica delle motivazioni della sentenza impugnata portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso riguarda un conducente, condannato in primo grado dal GUP e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello, per il reato di cui all’art. 187, comma 1, del Codice della Strada. All’imputato veniva contestato di essersi posto alla guida di un autocarro su una strada pubblica in un grave stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, con ridotte capacità di manovra e di reazione, creando un concreto pericolo per la circolazione stradale.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali: la nullità della sentenza per un errore nel capo di imputazione, un vizio di motivazione sulla responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile sulla base di argomentazioni chiare e consolidate.
La Critica alla Genericità del Ricorso sulla Guida Sotto Stupefacenti
In primo luogo, i giudici hanno respinto la doglianza relativa all’errore nel capo di imputazione (riguardante luogo e data del fatto). La Corte ha qualificato il motivo come del tutto aspecifico, poiché la difesa non aveva dimostrato alcun vulnus (lesione) concreto ai diritti di difesa. Inoltre, i fatti erano stati chiaramente ricostruiti nei giudizi di merito, anche sulla base delle stesse indicazioni fornite dal ricorrente. 
Sul punto della responsabilità penale, la Cassazione ha evidenziato come il ricorso costituisse una mera riproposizione dei motivi d’appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva ampiamente motivato la condanna, basandosi sia sull’esito positivo degli esami ematochimici sia sul quadro sintomatologico rilevato dagli agenti al momento del controllo su strada.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente valutato il “maggior disvalore della condotta” basandosi su elementi concreti e fattuali. La guida di un mezzo pesante come un autocarro, su una via pubblica, in un grave stato di alterazione psicofisica, configura un pericolo significativo e non può essere considerata un’offesa di lieve entità. Tale valutazione, secondo la Cassazione, è coerente con la normativa e i principi giurisprudenziali, che collegano la gravità del fatto alle sue modalità concrete e al pericolo generato.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito per la difesa: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. È necessario un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, dimostrando in modo puntuale le presunte violazioni di legge o i vizi logici. In assenza di tale specificità, specialmente in materie gravi come la guida sotto stupefacenti, l’esito più probabile è una pronuncia di inammissibilità che rende definitiva la condanna.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze erano aspecifiche, prive di un reale confronto con le motivazioni della sentenza d’appello e, in sostanza, una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile invocare la “particolare tenuità del fatto” per il reato di guida sotto stupefacenti?
In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità. La valutazione si è basata sulla gravità concreta della condotta: guidare un autocarro su una strada pubblica in un grave stato di alterazione psicofisica, con ridotte capacità di manovra, costituisce un pericolo elevato che esclude la particolare tenuità del fatto.
Un errore formale nel capo d’imputazione rende sempre nulla la sentenza?
No. Secondo la Corte, un errore nel capo d’imputazione (in questo caso, su luogo e tempo del reato) non comporta la nullità della sentenza se non viene dimostrato un pregiudizio effettivo ai diritti della difesa e se i fatti sono stati comunque chiaramente ricostruiti nel corso del processo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6609  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso con difensore avverso la della Corte d’appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata conferm GUP del Tribunale di Lamezia Terme di condanna per il reato di cui all’art. 187, comma strada (in Carlopoli, il 23/10/2019);
ritenuto, quanto alla dedotta nullità della sentenza, per mancata correzione di un er di imputazione (in relazione al /ocus e al tempus commissi delícti), che la doglianza è del tutto aspecífica e priva di ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, allegato alcun vulnus ai diritti della difesa ed essendo stato il fatto per il quale la esplicata nei giudizi di merito ricostruito nella sentenza appellata nei termini s indicati dal ricorrente (in Lamezia Terme, il 27/9/2017);
che, con riguardo al dedotto vizio di motivazione in punto di penale responsabilit contestato, la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, non p effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cu principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del m una disamina complessiva della condotta, evidenziando come la positività alla stupefacente fosse stata accertata mediante esame ematochimico e attraverso u sintomatologico rilevato al momento del controllo su strada (f.3);
che, anche in riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fat è inammissibile, avendo i giudici territoriali utilizzato argomentazioni basate su evi oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da q legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, COGNOME, Rv. 281922-01), ricollegando il maggior disvalore della condotta alle sue concrete modalità e NOME peri (guida di un autocarro lungo una strada pubblica, in grave stato di alterazione p ridotte capacità di apprestare manovre atte a scongiurare pericoli alla circolazione s che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024
nsigliere estensore