Guida Sotto Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificando i requisiti di ammissibilità per un ricorso avverso una condanna per guida sotto stupefacenti. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi, che si limitano a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un automobilista dal Tribunale di una città del nord Italia, confermata in appello, per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio motivazionale nella sentenza di secondo grado. In particolare, si contestava la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari a configurare il reato, con specifico riferimento all’accertamento della guida sotto l’influenza di droghe.
I motivi del ricorso e la specificità dell’impugnazione
Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte la presunta debolezza del quadro probatorio. La difesa sosteneva che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, avessero errato nel ritenere provato lo stato di alterazione. Le doglianze si concentravano sulla validità delle analisi del sangue e sulla corretta interpretazione della condotta di guida dell’imputato.
Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, il ricorso non presentava elementi di novità o critiche specifiche alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Si trattava, piuttosto, di una riproposizione di censure già ampiamente vagliate e motivatamente respinte dal giudice d’appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su principi consolidati. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare le prove.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, congrua e corretta in punto di diritto. Aveva infatti valorizzato due elementi chiave:
1. L’esito delle analisi del sangue: queste avevano confermato la recente assunzione di cocaina, fornendo una prova scientifica diretta.
2. La condotta di guida: l’automobilista procedeva a una velocità di 50 km/h in un tratto di strada con un limite di 20 km/h. Tale comportamento è stato interpretato come un chiaro indicatore di uno stato di euforia e di alterata percezione del rischio, compatibile con gli effetti della sostanza assunta.
La Cassazione ha inoltre respinto le obiezioni generiche sollevate riguardo alla conservazione dei campioni biologici, poiché non supportate da allegazioni specifiche che potessero concretamente incrinare il valore probatorio delle analisi.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come una mera riproduzione di argomenti già disattesi, privo di quella necessaria critica argomentata rivolta specificamente contro la motivazione della sentenza di appello, requisito indispensabile per l’ammissibilità dell’impugnazione di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare e dimostrare precisi vizi di legittimità, quali violazioni di legge o difetti manifesti nella motivazione. Un ricorso che si limita a contestare genericamente l’interpretazione delle prove, senza confrontarsi analiticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma alla cassa delle ammende.
Perché il ricorso per guida sotto stupefacenti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna?
La condanna si è basata su un quadro probatorio ritenuto solido e coerente, che includeva il risultato delle analisi del sangue (attestanti la recente assunzione di cocaina) e la notevole velocità del veicolo (50 km/h in una zona con limite di 20 km/h), interpretata come un sintomo dello stato di euforia del conducente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARRARA il 18/05/1980
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di parziale riforma di quella del Tribunale di Brescia del 23 maggio 2023, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di alterazione causato da assunzione di sostOnze stupefacenti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, deducendo vizio motivazionale in relazione alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elemen necessari per la configurabilità giuridica del reato. In particolare, quanto GLYPH all’accertamento della guida sotto l’influenza dell’assunzione delle sostanze stupefacenti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomen giuridici dal giudice di merito, GLYPH non GLYPH scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata,- , privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla mo dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordin alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare l’attendibilità del quadro probatorio e le modalità della condotta. Alla pagina 7, la sentenza, dopo aver disatteso la tesi secondo cui i Tribunale avrebbe deciso facendo ricorso a conoscenze non tecniche, ha condiviso il giudizio di forte attendibilità, in ordine alla recente assunzione di cocaina, del risultato delle anali sangue ed ha valorizzato la notevole velocità impressa all’autovettura (50 chilometri orari) rispetto ai limiti imposti di 20 chilometri orari, significativa dello stato di euforia riscontr operanti di P.G. Il quadro probatorio, quindi, era chiaro e le doglianze sul mancato rispetto del linee guida sulla conservazione dei campioni non idonee, in difetto di specifiche allegazione i tal senso, ad incrinare il valore probatorio delle analisi eseguite.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim4nto consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2024