Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/09/1999
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 4 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Terni del 11 ottobre 2022, in ordine al reato di cui all’art. 187 cod. strada;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il carattere illogico della motivazione, con riferimento al fatto che il COGNOME riprese a condurre l’auto seguendo le indicazioni del personale intervenuto, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni dei giudici di merito (pp. 2 – 4 sentenza ricorsa): la versione difensiva secondo la quale il COGNOME aveva fumato cannabis ed ingerito una pastiglia di ecstasy solo dopo essersi fermato è stata ritenuta inverosimile (alla luce delle circostanze complessive), priva di supporto probatorio ed anzi nei fatti implicitamente sconfessata dalle dichiarazioni degli altri ragazzi presenti;
considerato che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che l’imputato trovasse alla guida già in stato di alterazione, è suo onere introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di stupefacenti sia stato successivo all’incidente (cfr., in riferimento alla guida in stato di ebbrezza, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285750 – 01; conf., Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 – 01, con la precisazione secondo cui la “fermata” costituisce comunque una fase della circolazione);
rilevato che, invece, il ricorrente appunta le sue critiche su un passaggio incidentale della motivazione della Corte di appello;
posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
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