Guida sotto stupefacenti: come si prova lo stato di alterazione?
L’ordinanza n. 34084/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità e rilevanza pratica: la prova del reato di guida sotto stupefacenti. La Corte ha chiarito che, per accertare lo stato di alterazione, non sono indispensabili complessi accertamenti clinici, potendo il giudice fondare la sua decisione anche su dati sintomatici e sul comportamento del conducente, rendendo di fatto illecito il rifiuto di sottoporsi ai test.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un automobilista contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. L’imputato ha contestato la sua responsabilità, portando le sue ragioni fino all’ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero semplici riproposizioni di censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito. Per quanto riguarda il reato di resistenza, la Corte ha specificato che le argomentazioni della difesa miravano a una ‘rivalutazione in fatto’ del caso, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La parte più significativa della decisione, tuttavia, riguarda il reato di guida sotto l’effetto di droghe.
Le Motivazioni: La Prova della Guida Sotto Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha confermato la validità del ragionamento seguito dal giudice di merito. Secondo un principio consolidato, lo stato di alterazione del conducente può essere provato anche senza attendere l’esito di analisi di laboratorio complesse. È sufficiente valorizzare i cosiddetti ‘dati sintomatici’ rilevati al momento del fatto. Questi includono elementi oggettivi come lo stato soggettivo del conducente (confusione, eloquio sconnesso, reazioni anomale), che dimostrano una pregressa assunzione di stupefacenti. Tali elementi, se uniti all’esito positivo di test preliminari sui liquidi biologici, costituiscono un quadro probatorio solido. Di conseguenza, il rifiuto del conducente di sottoporsi a ulteriori e più approfonditi accertamenti clinici, in presenza di questi presupposti, è da considerarsi illecito e non può essere usato a proprio vantaggio per evitare una condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale fondamentale per il contrasto alla guida sotto stupefacenti. In pratica, la decisione significa che le Forze dell’Ordine possono legittimamente basare una contestazione sullo stato visibilmente alterato del conducente, corroborato da test rapidi. Il conducente non può sottrarsi agli accertamenti sperando di farla franca per mancanza della ‘prova regina’. La valutazione complessiva del suo comportamento e delle sue condizioni al momento del controllo assume un valore probatorio determinante. Questo principio tutela la sicurezza stradale, impedendo che manovre ostruzionistiche possano vanificare l’accertamento di un reato così pericoloso.
È possibile essere condannati per guida sotto l’influenza di stupefacenti senza un esame clinico specifico?
Sì. Secondo la Corte, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando ‘dati sintomatici’ relativi alla condizione del conducente al momento del fatto (come stato confusionale o comportamento anomalo), che servono a corroborare l’esito positivo di esami preliminari sui liquidi biologici.
Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinici è sempre legittimo?
No. La sentenza chiarisce che, quando esistono presupposti sufficienti per procedere (come i dati sintomatici e i test preliminari positivi), il rifiuto opposto dal conducente a sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici è da considerarsi illecito.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo al reato di resistenza perché rappresentava una ‘inaccessibile rivalutazione in fatto’. Ciò conferma che il ruolo della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare nel merito le prove e i fatti (giudizio di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO dì LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti sulla affermazione di responsabilità sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corret argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto:
-In relazione al reato di resistenza sub a) la censura si svolge secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto;
-In relazione al reato di cui al capo b) la motivazione è conforme al principio secondo il quale, in tema di guida sotto l’influenza di sostanz stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l’esito positivo dell’esame s liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023 Rv. 284099), risultando illecito il rifiuto opposto in costanza dei presupposti p procedere agli accertamenti clinici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
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