Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il 28/03/1969
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona con cui NOME imputata per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, è stata dichiarata non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
L’imputata, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) errata applicazione della norma di cui all’art. 187 cod. strada; II) manifesta illogicità della motivazione che respinge il secondo motivo di appello in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; III) Erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza confermato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
La difesa ha depositato tempestiva memoria nell’interesse dell’assistita, in cui, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere il loro accoglimento.
2. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida – che deve essere eliminata – essendo competente, in caso di pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., per la sua applicazione il Prefetto [cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592 – 01 :”In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”; il principio è stato recentemente ribadito con riferimento ad un caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente di guida nell’ambito di un decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. per particolare tenuità del fatto – cfr. Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, Rv. 287066 – in cui si legge che, in tale ipotesi, le sanzioni amministrative accessorie riprendono la loro autonomia e, pertanto, debbono essere applicate dal Prefetto).
L’impugnazione è inammissibile nel resto, essendo i motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dai giudici del merito.
Quanto alla prima ragione dì doglianza, la Corte d’appello, con argomentare logico, ha fatto discendere la prova dello stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice dall’accertata assunzione di una dose massiccia di benziodazepine da parte dell’imputata (superiore al triplo di quella terapeutica) e dalle circostanze dell’incidente stradale dalla stessa cagionato.
Ha infatti osservato in motivazione come, all’esito del prelievo, fosse stata rilevata una concentrazione ematica di benziodazepine di 680 ng/ml, laddove il range terapeutico è pari a 80-200; nel contempo, ha posto in rilievo come l’autonoma fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo guidato dall’imputata fosse stata causata unicamente dalla sua condotta di guida, non essendo state accertate turbative esterne.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, l’affermazione di penale responsabilità non è stata basata unicamente sull’accertato uso di sostanze psicotrope da parte della conducente, ma è stata logicamente desunta dai rilevantissimo quantitativo di sostanza assunta dalla imputata e dalle
h p circostanze dell’incidente, suscettibili di rivelare, al momento del fatto, una
impoverita capacità di governo della conduzione del veicolo.
Né vale ad incrinare la logicità dell’assunto sostenuto dai giudici di merito il fatto che la imputata, esaminata dal medico dopo il fatto, sia stata trovata
lucida ed orientata (motivo secondo di ricorso).
La difesa sollecita una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie e delle valutazioni espresse dai giudici di merito, i quali hanno
ritenuto che il parere medico non potesse superare l’esito degli esami ematici, i cui dati restituiscono il quadro di una severa assunzione di sostanze droganti.
3. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di “conferma della sanzione amministrativa
irrogata” contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Verona dell’8.06.23, statuizione che elimina. Il ricorso è dichiarato inammissibile nei
resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione
di “conferma della sanzione amministrativa irrogata” contenuta nel dispositivo
della sentenza del Tribunale di Verona dell’8.06.23, statuizione che eiimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore redente