Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 623 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 623 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la rela’zione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del GIP di Bologna n. 8020/22 R.G. GIP del 08.03.2024, condannava COGNOME NOME alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 666,67 di ammenda, già ridotta per la scelta del rito, per il reato di cui all’art. 187 commi 1° e 1-quater del d.lvo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fatto commesso in Bologna il 28/05/2022), applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2 e disponendo la sospensione condizionale della pena con non menzione nel casellario giudiziale.
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 187 C.d.S., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto integrata la fattispecie sulla base della sola positività al THC e di osservazioni sintomatiche meramente soggettive e non supportate da accertamento medico.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, sollecita una rivisitazione del giudizio di fatto, che esu dai poteri di questa Corte.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che ai fini della configurabilità del reato ex art. 187 C.d.S. non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione, specificando che la prova della condizione di alterazione non può essere desu,nta dai soli elementi sintomatici, ma richiede sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze concorrenti provino la situazione di alterazione.
La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della sussistenza di tale stato alterativo sulla base di una molteplicità di elementi convergenti: la positività ai test tossicologici, le dichiarazioni degli operanti che hanno descritto una sintomatologia specifica (dilatazione delle pupille, alternanza tra silenzio ed euforia, gestualità agitata), e le modalità di guida. Tale motivazione risponde pienamente ai canoni di cui all’art. 192 cod.proc.pen., non essendo riscontrabile alcun vizio logico o giuridico.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando che la motivazione sarebbe apparente.
In particolare i sintomi valorizzati GLYPH attraverso il ricorso ad GLYPH espressioni stereotipate prive di contenuto descrittivo, risulterebbero compatibili con stati di
ansia, stanchezza o tensione emotiva; inoltre non sarebbe stato eseguito alcun esame medico specialistico né risulterebbe acquisita una relazione clinica attestanti attesti segni neurologici o neuropsichiatrici riconducibili ad alterazione da THC; le “buone condizioni cliniche” accertate dall’RAGIONE_SOCIALE sarebbero state ingiustificatamente svalutate come irrilevanti.
Il motivo è inammissibile.
La censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, sollecitando questa Corte ad una diversa lettura degli elementi probatori già valutati dai giudici di merito. Il ricorrente, infatti, non individua alcun vizio logi della motivazione, ma si limita a contrapporre la propria diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto.
Come già evidenziato nell’esame del precedente motivo, la Corte territoriale ha evidenziato la presenza di elementi sintomatici specifici e convergenti, rilevati dagli operanti nel corso del controllo, quali la dilatazione delle pupille, l’alternanza tra momenti di euforia e di silenzio, la gestualità agitata, che nel loro complesso hanno consentito di ritenere provato lo stato di alterazione psicofisica al momento della guida.,
Tale valutazione non è suscettibile di censura in questa sede, risultando congruamente motivata e non manifestamente illogica.
Quanto alla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE abbia riscontrato “buone condizioni cliniche”, la Corte territoriale ha correttamente osservato che tale espressione, risulta generica e perciò inidonea a smentire il dato oggettivo già sottolineato.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e cod.proc.pen., lamentando che la motivazione sarebbe apparente, contraddittoria e scientificamente infondata sulla sussistenza dell’alterazione psico-fisica, in quanto la Corte d’Appello avrebbe ritenuto provato lo stato di alterazione psico-fisica esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli operanti.
Il motivo è inammissibile.
La censura ripropone, in sostanza, le medesime doglianze già esaminate con riferimento al secondo motivo, senza aggiungere elementi di novità. Il ricorrente si limita a reiterare la propria diversa lettura degli elementi di fatto, sollecitando una rivalutazione del merito che esula dai poteri di questa Corte.
La motivazione peraltro non si è limitata alla mera adesione alle dichiarazioni degli operanti, ma ha proceduto ad una valutazione critica e complessiva di tutti gli elementi acquisiti, compreso il contesto temporale e le modalità di guida.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentando l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva redatta dal AVV_NOTAIO COGNOME, regolarmente allegata agli atti processuali e puntualmente richiamata nell’atto di appello.
Il motivo è inammissibile.
La censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Il giudice non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento o argomentazione prospettati dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione dia conto, sia pure in modo sintetico, delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione completa e logicamente coerente, dando conto degli elementi ritenuti decisivi ai fini della affermazione di responsabilità.
Il ricorrente, in ogni caso, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è congrua e corretta in punto di diritto, proponendo, a ben vedere, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella concordemente ritenuta dai Giudici di merito nella doppia conforme.
Inoltre, si osserva che il ricorrente fa riferimento ad una consulenza di parte che tuttavia non viene menzionata nella sentenza impugnata e che quindi avrebbe dovuto essere allegata al ricorso o riportata nel corpo del medesimo, onde consentire a questa Corte di apprezzarne la rilevanza secondo quanto segnalato dal ricorrente medesimo. Il ricorso, quindi, nel suo insieme aspecifico, lo è anche per la sua non autosufficienza.
2.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando l’erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen..
Il motivo è inammissibile.
La censura è priva di fondamento. L’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. risulta adeguatamente motivata sulla base di una valutazione complessiva.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che la condizione soggettiva dell’imputato implicasse una rilevante messa in pericolo dell’altrui incolumità; ha inoltre correttamente tenuto in considerazione il precedente penale per lesioni conseguenti a incidente stradale, che, sebbene non ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. in senso assoluto, costituisce elemento da valutare ai fini del giudizio di abitualità del comportamento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025