Guida Sotto Stupefacenti: Fuga dalla Polizia? Prova dello Stato di Alterazione
Il reato di guida sotto stupefacenti previsto dall’art. 187 del Codice della Strada richiede, per la sua configurazione, non solo la prova dell’assunzione di sostanze, ma anche la dimostrazione di uno stato di alterazione psico-fisica del conducente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13857/2024) offre un importante chiarimento su quali elementi possano costituire prova di tale alterazione, andando oltre il solo dato clinico.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un automobilista fermato per un controllo e risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli esami ematici avevano rivelato una concentrazione molto elevata di cocaina nel sangue (4037 ng/ml). Oltre a questo dato oggettivo, lo stesso imputato aveva ammesso di aver consumato la sostanza poco prima di mettersi al volante.
L’elemento cruciale della vicenda, tuttavia, è stato il comportamento tenuto dal conducente. Anziché fermarsi al controllo, l’uomo aveva ingaggiato una fuga pericolosa, per poi abbandonare il veicolo e proseguire la corsa a piedi, continuando a sottrarsi ai militari anche dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola di ordinanza di un carabiniere. Per questi fatti, veniva condannato sia in primo grado che in appello.
La Difesa e l’Analisi della Corte sulla guida sotto stupefacenti
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la sentenza di condanna non avesse adeguatamente evidenziato gli ‘elementi sintomatici’ dello stato di alterazione, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Secondo la tesi difensiva, il solo esame tossicologico non sarebbe stato sufficiente.
La Suprema Corte ha respinto questa argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva basato la sua decisione su un apparato argomentativo logico, coerente e completo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha confermato la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito. Essi non si sono limitati a considerare il dato chimico-clinico, per quanto significativo. Hanno, invece, valorizzato una serie di elementi fattuali che, nel loro complesso, dipingevano un quadro inequivocabile dello stato di alterazione dell’imputato.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che il comportamento tenuto dal conducente – la fuga spericolata, l’abbandono del mezzo e la resistenza al fermo – è ‘suscettibile di rivelare un evidente stato di alterazione’. Tali azioni, irrazionali e pericolose, sono state ritenute incompatibili con uno stato di lucidità e pienamente indicative di una condizione psico-fisica compromessa dall’assunzione di cocaina. Di conseguenza, la combinazione tra esami ematici, ammissione di colpa e comportamento tenuto al momento del controllo ha costituito un quadro probatorio solido e inattaccabile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di guida sotto stupefacenti: la prova dello stato di alterazione non dipende esclusivamente dall’esito degli accertamenti tecnici, ma può essere desunta da qualsiasi elemento sintomatico. Il comportamento del conducente al momento del controllo assume un’importanza cruciale. La fuga, la difficoltà di eloquio, l’andatura incerta o, come in questo caso, azioni palesemente irrazionali e pericolose, possono e devono essere valutate dal giudice come prova della condizione alterata richiesta dalla norma. Per gli automobilisti, ciò significa che le proprie azioni durante un controllo di polizia possono diventare un elemento determinante per una condanna.
Per la condanna per guida sotto stupefacenti è sufficiente solo l’esito positivo degli esami ematici?
No, la sentenza chiarisce che, oltre ai dati clinici che provano l’assunzione, sono necessari anche ‘elementi sintomatici’ che dimostrino un’effettiva condizione di alterazione psico-fisica durante la guida.
Quali comportamenti possono essere considerati ‘elementi sintomatici’ dello stato di alterazione?
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sintomatici l’ingaggio di una fuga pericolosa, l’abbandono del veicolo e la prosecuzione della fuga a piedi, comportamenti ritenuti indicativi di uno stato di alterazione evidente.
È possibile presentare in Cassazione le stesse motivazioni già respinte in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di motivi già analizzati e motivatamente respinti dalla Corte di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1-bis ed 1-quater cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie per cui è intervenuta condanna, significando che, in maniera difforme da quanto sostiene la giurisprudenza di legittimità, non vi sono riferimenti in sentenza ad elementi sintomatici della condizione di alterazione in cui versava l’imputato all’atto del controllo.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero, la Corte di appello, richiamando le risultanze in atti e rispondendo alle censure difensive, ha evidenziato che: l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’imputato è stata acclarata attraverso i prelievi ematici, che hanno rivelato una concentrazione nel sangue di 4037 ng/ml; l’imputato ha dichiarato di avere assunto sostanza stupefacente del tipo cocaina poco prima di mettersi alla guida; il ricorrente, alla guida del veicolo e dopo avere abbandonato lo stesso, ha serbato un comportamento suscettibile di rivelare un evidente stato di alterazione, ingaggiando una pericolosa fuga, abbandonando il veicolo e continuando a sfuggire ai militari dopo essere stato attinto da un colpo di arma da fuoco della pistola di ordinanza di un carabiniere.
Ritenuto che l’apparato argomentativo della sentenza, del tutto logico e coerente, non è suscettibile di essere censurato in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsi enYe