Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOALE il 22/09/1979
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato pronuncia, emessa il 24 novembre 2022, dal Tribunale di Padova per il reato d guida in stato di alterazione psico-fisica, correlata all’uso di sostanze stupe e/o psicotrope, con provocazione di incidente stradale.
1.2. Dai rilievi effettuati, risultava che l’imputata, alla guida dell’ uscita da una strada privata senza dare la precedenza. Al Pronto Soccorso, ove prevenuta, unitamente agli altri feriti,veniva trasportata, la dottoressa COGNOME a GLYPH effettuateR le analisi, previo consenso dell’imputata e rinuncia all’assist del difensorei, riferiva in dibattimento che l’assunzione di cocaina, riscontrata analisi, era sicuramente avvenuta poche ore prima, con concentrazion comportante disabilità alla guida.
Il ricorso consta di due motivi, con cui si deducono:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: la responsabilità dell’imput si sarebbe basata su valutazioni arbitrarie ed errate, specie con riguardo dinamica dell’incidente, la quale porterebbe a ritenere che la conducente del veic responsabile del sinistro non fosse nello stato di alterazione contestato. La s privata, di provenienza dell’imputata, era priva di segnaletica sia vertical orizzontale;
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una perizia medico legale nonché vizio motivazionale. L’accoglimento di detta istanza avrebbe · r , infatti chiaritàAúando ~avvenuto il prelievo del sangue g – t jthfrctuq- quanto tempo prima ‘Elffal:WiSra -lievi5 poteva ritenersi, ogni oltre ragionevole dubbio, avvenuta l’assunzione di cocaina, anche considerato che al Pronto Soccors l’imputata era perfettamente lucida e collaborante.
3. Il ricorso è inammissibile.
Oltre ad essere manifestamente infondato, esso esula dal novero delle censur deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prov ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giurid seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapp la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affida
delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminat gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazion essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abb esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Se n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
Giova poi ricordare il principio a mente del quale la ricostruzione un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giu di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottrat sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazi (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679).
Tanto premesso, quanto alla responsabilità dell’imputata, di cui al pri motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha dato conto dell’esistenza de segnaletica, anche delle linee di margine continue della carreggiata, ed correttamente affermato che, comunque, anche in assenza di alcun tipo d segnaletica, a maggior ragione il conducente, secondo i principi generali de circolazione stradale, deve prestare la massima attenzione in prossimità di incrocio, tanto più uscendo da una strada privata. Ciò detto, la Corte territo con motivazione del tutto logica, ha ritenuto inverosimile che l’imputata, ove si f trovata in condizioni di piena lucidità, «potesse non rendersi conto di dover dar precedenza nell’immettersi nella strada principale, posto che era di palese evide la secondarietà della strada di percorrenza dell’imputata, in prossi dell’intersezione che obbligava la medesima a verificare il libero passaggio pri dell’immissione».
Anche il secondo motivo si appalesa privo di pregio. Nel giudizio di appello la rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subord alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla consegue constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti s rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 dei 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. COGNOME ed altri, Rv. 229666). Nel caso di specie, la Corte di meri rigettato l’istanza difensiva, con cui veniva reiterata la richiesta di una tecnica sulla documentazione medica già raccolta, sull’assunto della superfluità de stessa, conformemente a quanto già affermato dal Giudice di primo grado, a seguito dell’acquisizione della cartella clinica dell’imputata, in quanto non avrebbe po «a ulteriori differenti conclusioni rispetto ad una documentazione già ampiament ed esaurientemente analizzata». La Corte di appello ha quindi ritenuto di dispor di tutti gli elementi per poter decidere, concludendo nel senso che l’invocata pe
non era necessaria. La sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, peraltro atto dell’orario in cui era avvenuto il prelievo del sangue, alla med
stregua in cui afferma, come si è più sopra detto richiamando la testimonianza del esperta dottoressa COGNOME che l’assunzione di cocaina, riscontrata nelle an
con concentrazione tale da comportare disabilità alla guida, era avvenu sicuramente poche ore prima.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Preside te