Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21260 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Montecchio Maggiore il 04/07/1976 avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Venezia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada (fatto del 15.5.2021).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle analisi tossicologiche, limitandosi i giudici ad affermare che gli esami tossicologici non sono equiparabili ad una c.t.u., avendo finalità diverse, che, tuttavia, non sono state precisate. Lamenta che nel caso non sono state rispettate le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della prova dello stato di alterazione psico-fisica, ritenuto dimostrato sulla sola base dell’esito positivo dell’esame ematico alla cocaina.
III) Insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada, non avendo l’imputato dato causa all’incidente.
IV) Mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
R.G.N. 1879/2025
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo Ł privo di pregio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in diritto Ł pacifico che l’accertamento ematico sullo stato di alterazione da stupefacenti può essere effettuato tramite analisi tossicologiche, come avvenuto nel caso di specie.
In tema di indagini preliminari, le forme e le garanzie procedimentali previste dall’art. 360 cod. proc. pen. non trovano applicazione in relazione all’attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, ma solo in relazione all’accertamento tecnico su quei dati, se ed in quanto qualificabile di per sØ come irripetibile (Sez. 1, n. 1059 del 03/10/2024, dep. 2025, P., Rv. 287484 – 01).
Nel caso di specie, una volta acquisito il campione di materiale biologico nelle forme previste dalla legge in materia di accertamento urgente sulle persone ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., l’analisi del campione risulta essere stato eseguito sulla base degli ordinari protocolli sanitari e sul punto, ai fini della verifica della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue, nØ il codice della strada, nØ il relativo regolamento di attuazione prescrivono una specifica modalità di analisi del sangue. Invero, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si Ł verificato (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, COGNOME Rv. 270929 –
01)
Va aggiunto che, nella materia specifica, Ł la stessa disposizione normativa di riferimento, e cioŁ l’art. 187, commi 3 e 5, cod. strada, a prevedere che gli organi di Polizia si rivolgano a strutture sanitarie per il prelievo di campioni liquidi biologici da sottoporre ad analisi, le quali rilasciano agli organi di polizia la relativa certificazione, non essendo all’uopo necessario procedere alla esecuzione di un accertamento tecnico irripetibile, che tale non potrebbe neppure essere considerato in quanto, una volta assicurato il campione di sangue, che Ł un liquido biologico soggetto a trasformazione fino al momento del prelievo, lo stesso non Ł piø soggetto a modifica una volta prelevato (cfr. Sez. 4, n. 48631 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 283926 – 01; Sez. 5, n. 37340 del 15/07/2019, COGNOME, Rv. 277578 – 02), fatte salve le ipotesi di confusione, alterazione o inquinamento del campione, ipotesi che nella specie non risultano neanche prospettate.
Il secondo motivo Ł infondato, atteso che la sentenza di appello può essere integrata con quella conforme di primo grado, la quale ha ravvisato lo stato di alterazione da stupefacenti desumendolo non soltanto dall’esito delle analisi tossicologiche ma anche da quanto direttamente constatato dai verbalizzanti nell’immediatezza del fatto, sia sulla base di quanto ammesso dal prevenuto (il teste di p.g. dichiarava che COGNOME, subito dopo l’incidente, riferiva di sentirsi in uno stato confusionale); sia in considerazione della stessa dinamica del sinistro (il prevenuto avrebbe dovuto accorgersi dell’immissione incauta di controparte ed arrestarsi, visto che la manovra di
immissione era quasi completa), indicativa dello stato di alterazione.
Anche il terzo motivo Ł infondato.
Il collegamento causale tra la condotta del prevenuto e l’incidente risulta logicamente argomentato sulla scorta della stessa diniamica dell’incidente, avendo l’imputato dato causa al medesimo per disattenzione derivante dal riscontrato stato di alterazione.
Il quarto motivo Ł inammissibile, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta congruamente argomentato in ragione della accertata condizione di politossicodipendenza dell’imputato, che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal condurre veicoli stradali, nonchØ per l’assenza di elementi positivi in tal senso valorizzabili, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME