Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Vicenza a carico dell’imputato COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1bis, 1-quater, cod. strada.
Si contestava all’imputato di essersi posto alla guida di un’autovettura in condizioni di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti (cocaina), con le aggravanti di avere cagionato un incidente stradale e di avere commesso il fatto in orario notturno.
La responsabilità dell’imputato, nelle conformi sentenze di merito, veniva ritenuta sulla base dell’annotazione della Polizia Giudiziaria, degli accertamenti tossicologici eseguiti nell’ospedale nel quale l’imputato era ricoverato, oltre che dei sintomi riscontrati nell’immediatezza del fatto (alito vinoso, occhi lucidi difficoltà di eloquio, difficoltà di coordinamento dei movimenti).
Risultava che COGNOME NOME, inseguito e fermato dai carabinieri dopo che avevano notato la vettura dello stesso provenire dall’opposto senso di marcia, invadendo parzialmente la loro corsia, terminasse la sua fuga andando a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Fermato per il controllo, manifestava sintomi indicativi di uno stato di alterazione; accompagnato quindi al Pronto Soccorso venivano eseguiti i prelievi ematici dai quali emergeva un tasso alcolemico pari a 0,68 g/I e la positività al principio attivo della cocaina.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di proprio difensore, formulando plurimi motivi di doglianza, così riassumibili.
motivazione apparente, mancante e manifestamente illogica risultante dal testo del provvedimento impugnato; vizio di motivazione relativamente all’attribuzione dei sintomi riscontrati all’assunzione di sostanze stupefacenti.
II) inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche; mancanza di motivazione con particolare riferimento all’accertamento di alterazione attuale al momento dell’incidente stradale.
III) Mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con GLYPH riferimento alla GLYPH ripresentata questione di GLYPH legittimità costituzionale.
Con memoria depositata in atti la difesa contesta la decisione di ritenere l’inammissibilità del ricorso ex art. 610 cod. proc. pen. in sede di esame preliminare del ricorso. Tale decisione sarebbe errata perché la Corte d’Appello di Venezia non ha spiegato per quale ragione gli elementi sintomatici manifestati dal COGNOME fossero da ricondurre, al di là di ogni ragionevole dubbio,
all’assunzione di sostanza stupefacente e non invece all’assunzione di alcol, cui l’imputato è risultato positivo nell’immediatezza dell’accertamento.
Con atto a parte è stata poi sollevata istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale: si prospetta l’incostituzionalità dell’art. 187, commi 1 e 1bis cod. strada in relazione agli artt. 3, 25 e 27 co. 3 Cost. nella parte in cui l fattispecie in rilievo non differenzia le diverse condotte in considerazione della qualità e quantità della sostanza stupefacente assunta dall’individuo postosi alla guida, e nella parte in cui non prevede regimi sanzionatori differenziati a seconda delle diverse ipotesi, analogamente a quanto accade per l’assunzione di alcol.
3. Ebbene, il ricorso è inammissibile.
Quanto ai primi due motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle questioni poste, si osserva quanto segue.
I giudici di merito hanno ritenuto che la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto fosse confermata dalle risultanze dell’annotazione di polizia giudiziaria, che, all’atto del controllo, avevano rilevat sintomi riconducibili non soltanto all’assunzione di alcol, ma anche all’assunzione di sostanze stupefacenti (difficoltà di eloquio, movimenti scoordinati, sbalzi di umore). Gli accertamenti ematici effettuati in ospedale avevano confortato il sospetto, risultando il ricorrente positivo al principio attivo della cocaina.
La parte non ha contestato lo stato di alterazione, ma ha sostenuto che i sintomi presenti all’atto del controllo fossero ambigui e riconducibili non all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma all’assunzione di alcol, avendo gli accertamenti effettuati rivelato un tasso alcolemico pari a 0,68 g/I.
In realtà, la Corte di appello, rispondendo alle censure difensive, ha ritenuto dimostrata la riconducibilità dello stato di alterazione all’assunzione di sostanze stupefacenti, evidenziando, con argomentare logico non censurabile in sede di legittimità, come i preoccupanti e gravi sintomi mostrati dall’imputato all’atto del controllo – specie riferiti alla difficoltà di eloquio, di coordinazione movimenti ed agli sbalzi di umore – non potessero derivare dall’assunzione di alcol in ragione del modestissimo tasso alcolennico rilevato nel sangue, ma dall’assunzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ragionamento posto a fondamento dell’enunciato della Corte di merito, oltre ad essere privo di aporie logiche, è conforme all’orientamento stabilito in sede di legittimità, in base al quale, ai fini della configurabilità de contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, atti a corroborare il necessario esito positivo dell’esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284099).
Quanto all’aggravante dell’avere cagionato un incidente stradale, vale ricordare come, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, le sentenze di merito si integrino reciprocamente, formando un unico complesso argomentativo a cui occorre fare riferimento per giudicare della completezza e congruità della motivazione. Il rilievo difensivo è rimasto privo di confronto critico rispetto a quanto argomentato sul punto dal primo giudice ed implicitamente condiviso dalla sentenza di appello.
In ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale, risultano condivisibili le argomentazioni illustrate nell’ordinanza emessa dal primo giudice, richiamate dalla Corte d’appello, in ordine alla sua manifesta infondatezza.
Non è possibile svolgere una comparazione tra la fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada e quella di cui all’art. 187 cod. strada alla luce della diversa valutazione che il legislatore ha riservato all’assunzione di alcol rispetto all’assunzione della sostanza stupefacente.
Nella prima il disvalore della condotta di pericolo per la circolazione stradale è connesso all’abuso di una sostanza la cui assunzione è lecita, nella seconda il disvalore è correlato all’uso di una sostanza del tutto vietata dalla legge. Si giustifica in tal modo la progressione sanzionatoria prevista nel solo caso di guida in stato di ebbrezza, diversamente da quanto stabilito per la guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
In proposito è d’uopo rilevare come la Corte Costituzionale si sia già pronunciata sulla irrilevanza del dato quantitativo per le sostanze stupefacenti nell’ambito della previsione di cui all’art. 187 cod. strada, diversamente da quanto previsto in tema di sostanze alcoliche [cfr. ordinanza Corte Cost. n. 277 del 2004, in cui si legge:”/e differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione fisica e psichica derivanti dall’influenza dell’alcol e, rispettivamente, dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell’attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l’acquisizione della prova dell’uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all’esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell’aria alveolare espirata (ordinanza n. 306 del 2001); che si è dunque in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il qu possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il
dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti; che pertanto, risultando la fattispecie incriminatrice sufficientemente determinata, deve escludersi la denunciata violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., e, con essa, dell’art. 27, secondo comma, Cost.”].
Del pari manifestamente infondata è la questione riguardante la disparità del trattamento sanzionatorio correlata alla diversa previsione di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada e 187, comma 1-bis, cod. strada.
L’art. 187, comma 1-bis, cod. strada, evidenzia la difesa, dispone che in caso di incidente stradale, sia sempre prevista la revoca della patente, indipendentemente dalla quantità (e dalla qualità) di stupefacente rilevata nel sangue e, in generale, dallo stato di alterazione riscontrato.
Ebbene, le norme richiamate delineano distinte ipotesi, dalle quali discende un diverso trattamento sanzionatorio per espressa indicazione offerta dal legislatore, il quale, evidentemente, ha inteso punire in modo più severo l’ipotesi di guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
La ratio sottesa al diverso trattamento sanzionatorio non determina dunque una disparità di trattamento, la quale può essere individuata soltanto nel caso in cui il legislatore riservi una disciplina diversa a situazioni uguali. L questione è stata sostanzialmente affrontata nella recente sentenza della Corte Cost. n. 88/2019, la quale ha ritenuto conforme ai principi di eguaglianza e proporzionalità l’automatismo della revoca della patente di guida ove il conducente, autore delle lesioni o dell’omicidio stradale sia incorso nella violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c) e 187 cod. strada.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024