Guida sotto stupefacenti: i sintomi visibili sono prova sufficiente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida sotto l’influenza di stupefacenti: lo stato di alterazione del conducente può essere provato non solo tramite esami clinici, ma anche attraverso l’osservazione di specifici dati sintomatici. Questa pronuncia conferma la validità degli accertamenti basati su elementi comportamentali e fisici, respingendo il ricorso di un automobilista che contestava proprio la legittimità di tali prove.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, ovvero per essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna basandosi su una serie di elementi raccolti al momento del controllo: l’imputato presentava occhi lucidi e arrossati, un evidente stato di agitazione e una guida incerta, con andatura a zig-zag. Inoltre, nel veicolo venivano rinvenute due siringhe già utilizzate per l’assunzione di droghe per via endovenosa.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Mancanza di prove sufficienti: Secondo la difesa, i sintomi riscontrati non erano tali da giustificare la richiesta di accertamenti ospedalieri e, di conseguenza, la condanna. Il ricorso mirava a una rilettura dei fatti, sostenendo che le prove fossero state valutate in modo errato dai giudici di merito.
2. Mancata applicazione della non punibilità: L’imputato richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla ‘particolare tenuità del fatto’, sostenendo che la sua condotta non fosse stata particolarmente grave.
La Decisione della Cassazione sulla guida sotto l’influenza di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della difesa e confermando la condanna.
La Prova dello Stato di Alterazione attraverso i Sintomi
Sul primo punto, la Corte ha specificato che il ricorso si limitava a proporre una rivisitazione dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, attribuendo carattere decisivo proprio ai dati sintomatici. Gli elementi osservati (occhi lucidi, agitazione, possesso di siringhe, guida a zig-zag) erano stati correttamente ricondotti in modo univoco alla recente assunzione di sostanze stupefacenti. La Cassazione ha quindi ribadito un principio consolidato: lo stato di alterazione può essere provato valorizzando tutti quei dati relativi alla condizione del conducente rilevati al momento del fatto, che dimostrano l’assunzione e ne corroborano l’esito positivo degli esami biologici.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. era una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. La Corte territoriale aveva correttamente escluso la non punibilità, considerando la gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato, ovvero la sicurezza stradale. Le concrete modalità del fatto e la pericolosità della condotta, che avevano messo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada, rendevano il fatto tutt’altro che ‘tenue’.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su due pilastri giuridici solidi. In primo luogo, viene riaffermata la natura del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, le valutazioni fattuali operate dai giudici dei primi due gradi, se logicamente motivate, non possono essere messe in discussione. In secondo luogo, sul piano sostanziale, la decisione rafforza l’approccio pragmatico nell’accertamento del reato di guida sotto l’influenza di stupefacenti. Si riconosce che i segni esteriori e il comportamento del conducente sono indicatori affidabili e legalmente validi dello stato di alterazione, complementari e non subordinati agli esami di laboratorio. Questa interpretazione garantisce che la norma penale possa essere applicata efficacemente per tutelare la sicurezza pubblica, anche quando l’imputato tenti di sminuire l’evidenza fattuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento pratico: per essere condannati per guida in stato di alterazione da stupefacenti, non è indispensabile basarsi unicamente sui risultati degli esami di laboratorio. Gli agenti accertatori e i giudici possono e devono dare peso a tutti i ‘dati sintomatici’ che, nel loro complesso, disegnano un quadro chiaro di alterazione psico-fisica. Per gli automobilisti, il messaggio è inequivocabile: la pericolosità della condotta di guida, unita a segni fisici evidenti, costituisce una prova robusta che difficilmente potrà essere smontata in sede processuale. La gravità del pericolo creato per la collettività, inoltre, rende altamente improbabile l’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Per condannare un automobilista per guida sotto l’influenza di stupefacenti, sono necessari solo gli esami clinici?
No, la Corte ha chiarito che lo stato di alterazione può essere provato anche valorizzando ‘dati sintomatici’ come occhi lucidi, agitazione e guida incerta, i quali corroborano l’esito positivo degli esami sui liquidi biologici.
È possibile ottenere la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ in caso di guida sotto l’effetto di droghe?
È molto difficile. Nel caso specifico, la Corte ha escluso questa possibilità a causa della gravità dell’offesa e del pericolo concreto creato per l’incolumità degli altri utenti della strada, considerando le modalità della condotta.
Il ricorso in Cassazione può essere utilizzato per riesaminare le prove già valutate nei gradi precedenti?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché tendeva a una ‘rivisitazione in fatto del materiale probatorio’, un’attività non consentita in sede di legittimità. La Cassazione valuta la corretta applicazione della legge, non i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 02/02/1977
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previ dall’art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenent unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a contestare l’assenza di una sintomatologia tali da giustificare la richie accertamenti ospedalieri – è stato analiticamente affrontato dalla Co territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere de da attribuire alla constatazione dello stato del ricorrente; il quale prese sintomi (occhi lucidi e arrossati, stato di agitazione, possesso di due siringh utilizzattper assunzione endovena, guida incerta con andatura zigzagante) da ricondurre univocamente alla precedente assunzione di stupefacenti.
Con conseguente coerenza delle conclusioni della Corte territoriale con i principio in base al quale, in tema di guida sotto l’influenza di sos stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizza dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rileva momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, e atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270929; Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284099).
Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della caus di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondat atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanz vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibili applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente a gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalit fatto e alla pericolosità della condotta riscontrata, atteso il pericolo cagiona l’incolumità degli utenti della strada.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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