Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa il 7 giugno 2023 dal Tribunale di Livorno all’esito di giudizio abbreviato. Con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di arresto ed € 2.000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il 10 novembre 2019 i carabinieri di Piombino intervennero sul INDIRIZZO per eseguire rilievi su un incidente nel quale erano rimasti coinvolti un motociclo e un’auto. Risultò che il conducente del motociclo (identificato in NOME COGNOMECOGNOME aveva sorpassato una macchina mentre la stessa stava svoltando a sinistra e che vi era stato un urto tra i due veicoli. COGNOME fu trasportato al Pronto Soccorso pe verificare le sue condizioni di salute e, mentre era in ospedale, furono eseguiti prelievi ematici che risultarono positivi per la presenza di morfina, cocaina e metadone.
Contro la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto ricorso per mezzo del difensore, munito di procura speciale, formulando tre motivi di doglianza.
3.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge sostenendo che l’esito delle analisi del sangue sarebbe inutilizzabile in giudizio. La difesa sostien che le analisi furono eseguite su richiesta degli operanti /quali accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., e pertanto rileva: che COGNOME doveva ricevere l’avviso previsto dall’art. 114 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, ma non risulta che ciò sia avvenuto; che, infatti, il verbale di accertamenti urgenti redat dagli operanti non è sottoscritto da COGNOME e, dunque, non v’è prova che l’avviso sia stato dato. La difesa si duole che tale circostanza sia stata totalmente ignorata dalla Corte di appello, secondo la quale COGNOME fu avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e la mancata sottoscrizione del verbale sarebbe «irrilevante».
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata ha argomentato sulla generica gravità del reato di guida in stato di alterazione
conseguente all’assunzione di stupefacenti senza rapportare tale valutazione alla condotta concretamente realizzata dall’imputato, dalla quale non derivarono danni alle persone.
3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, che è stata motivata esclusivamente sulla assenza di elementi «idonei a mitigare la gravità dei fatti».
Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha sostenuto (pag. 3 della sentenza) che la mancata sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti da parte di COGNOME «è irrilevante e non idonea a giustificare l’inutilizzabilità» del verbale stesso: in primo luog perché le analisi sono state «eseguite a fini terapeutici», sicché nessun avviso era necessario; in secondo luogo, perché dal verbale, ancorché non sottoscritto dall’interessato, risulta che l’avviso fu dato.
Il ricorso non si confronta con questa motivazione. Come noto, infatti, la Polizia giudiziaria ha l’obbligo di dare avviso all’interessato della facoltà di fa assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 11 disp. att. cod. proc. pen., soltanto se chiede ai sanitari di eseguire un preliev ematico ai fini degli accertamenti tossicologici oppure se chiede che tali ulterior accertamenti siano svolti su un prelievo ematico già operato autonomamente dai sanitari (Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278676). Tale obbligo non sussiste, invece, quando le analisi tossicologiche siano state eseguite in autonomia dai sanitari atteso che, in questo caso, la Polizia giudiziaria può limitarsi a acquisire il referto. La sentenza impugnata sostiene che, nel caso di specie, le analisi furono eseguite a fini terapeutici e il ricorrente non contrasta ta motivazione, perché sostiene, ma non documenta, che le analisi furono eseguite su richiesta degli operanti.
A ciò deve aggiungersi – e l’argomento è assorbente – che il procedimento a carico di COGNOME si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e pertanto, anche se l’avviso fosse stato necessario e fosse stato omesso, la nullità a regime intermedio verificatasi sarebbe comunque sanata ai sensi dell’art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245). In
questo senso la giurisprudenza di legittimità si è costantemente pronunciata, anche con riferimento a fatti verificatisi prima che la legge 12 aprile 2019 n. 33 modificasse il comma 6 bis dell’art. 438 cod. proc. pen., affermando che «la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combiNOME disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di ri abbreviato» (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282062; Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272959; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269609).
A fronte di tali considerazioni è superfluo approfondire il tema della mancata sottoscrizione del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. e tuttavia si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, « In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fat menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgent sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi» (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).
Col secondo motivo, la difesa si duole che il fatto ascritto ad COGNOME non sia stato valutato di particolare tenuità.
Nell’esaminare questo motivo, si deve dare atto al ricorrente che la motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello è manifestamente illogica quando afferma (pag. 3 della sentenza impugnata) che «la condotta di chi si pone alla guida di un motociclo in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti è da ritenersi espressiva di una sensibile pericolosità in quanto idonea a turbare la normale circolazione stradale e, potenzialmente, l’incolumità degli altri utenti della strada». Questa motivazione, infatti, non fa riferimento alle concrete modalità di realizzazione del fatto e valuta la gravità della condotta in astratto, scontrandosi così con la constatazione che la pena edittale prevista dall’art. 187 cod. strada colloca questo reato tra quelli per i quali la causa di non punibilità previst dall’art. 131 bis cod. pen. può operare. Com’e stato autorevolmente affermato, infatti, ai fini della applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne
segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 pag. 8 della motivazione).
3.1. Fatta questa doverosa premessa si deve tuttavia rilevare che, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad sola di tali ragioni non inficiano la decisione purché essa trovi adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi Rv. 281877; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, COGNOME, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, COGNOME, Rv. 105773). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato particolarmente tenue anche sviluppando ulteriori argomentazioni ancorate alle peculiarità della fattispecie concreta. Ha osservato infatti che, dopo essersi posto alla guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti, COGNOME mantenne una condotta di guida pericolosa e provocò un incidente stradale per non aver rispettato «le norme più elementari della circolazione». Ha rilevato, inoltre, che nessun elemento positivamente valutabile ai fini della particolare tenuità era stato indicato nell’a di appello e ha sottolineato così che neppure il comportamento successivo al reato poteva essere considerato significativo nel senso indicato dalla difesa. La circostanza (valorizzata nel ricorso) che il sinistro non abbia portato al ferimento di persone non appare decisiva in senso contrario, atteso che la Corte territoriale ha fatto riferimento alle concrete modalità del sinistro, alla grave violazione d regole cautelari e, dunque, alle potenziali conseguenze lesive che l’incidente avrebbe potuto determinare per gli utenti della strada.
Col terzo motivo, la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche. Lamenta, in particolare, che la Corte di appello abbia ritenuto di condividere le valutazioni compiute dal giudice di primo grado limitandosi a rilevare che nell’atto di appello non erano stati evidenziati elementi «idonei a mitigare la gravità dei fatti».
Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto che le attenuanti generiche non potessero essere applicate «considerata l’assunzione di due diverse tipologie di stupefacenti» e tenuto conto dei precedenti, anche specifici, dell’imputato nei confronti del quale «neppure le pene detentive già scontate hanno avuto effetto rieducativo». La sentenza impugnata ha fatto riferimento a tali motivazioni aggiungendo che nessun elemento era stato addotto nell’atto di appello per sostenere la necessità di concedere le attenuanti. È sufficiente allora ricordare che, per giurisprudenza costante, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze
attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudic di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, COGNOME, Rv. 182959).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 ottobre 2024
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