Guida Sotto Stupefacenti: L’Esame del Sangue è Prova Regina? La Cassazione Fa Chiarezza
La questione della prova nel reato di guida sotto stupefacenti è da sempre un tema delicato e complesso. È sufficiente un esame del sangue positivo a fondare una condanna, o sono necessari anche altri elementi, come i classici sintomi di alterazione psicofisica? Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3383 del 2024, offre un chiarimento decisivo, confermando la centralità e l’affidabilità delle analisi ematiche.
I Fatti del Caso: Un Incidente Notturno e i Test Biologici
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabinoidi, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale in orario notturno. La sua auto si era ribaltata dopo aver urtato un guard-rail. A seguito del sinistro, il conducente era stato sottoposto ad accertamenti sanitari che avevano rilevato la presenza di principi attivi di cannabinoidi sia nelle urine che, soprattutto, nel sangue, con una concentrazione quasi tre volte superiore al limite di legge (5,7 ng/ml contro un cut-off di 2 ng/ml).
Il Ricorso in Cassazione: La Tesi Difensiva
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un difetto di motivazione e un’errata applicazione della legge. Secondo il ricorrente, la condanna si basava esclusivamente sui risultati degli esami biologici, senza essere supportata da elementi sintomatici che provassero un’effettiva alterazione al momento della guida. Anzi, la difesa evidenziava come i medici del pronto soccorso, a seguito di un esame obiettivo, avessero escluso la presenza di sintomi caratteristici dell’alterazione, suggerendo che l’assunzione potesse essere pregressa e non attuale.
La Prova nella Guida Sotto Stupefacenti: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la cui motivazione è stata giudicata logica, coerente e priva di contraddizioni.
La Distinzione Cruciale tra Esame del Sangue e delle Urine
Il punto centrale della decisione risiede nella valorizzazione dell’esame ematico. La Corte ribadisce una distinzione fondamentale: mentre l’analisi delle urine rileva la presenza di metaboliti, indicando un consumo anche non recente e non consentendo di risalire con certezza al momento dell’assunzione, l’analisi del sangue è diversa. La presenza di principio attivo nel sangue, specie in concentrazioni elevate, è un indicatore forte e attendibile di un’assunzione recente e, soprattutto, degli effetti della sostanza ancora in corso al momento del prelievo. L’esame del sangue, si legge in sentenza, ha una “valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti”.
L’Irrilevanza dell’Assenza di Sintomi Evidenti
La Cassazione ha chiarito che, di fronte a un dato scientifico così eloquente come un’alta concentrazione di THC nel sangue, la presenza di ulteriori indici sintomatici (occhi rossi, eloquio sconnesso, ecc.) non è necessaria per provare il reato. Il dato ematico, interpretato da un sanitario che ne ha confermato la compatibilità con uno stato di alterazione, è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità penale. A questo, nel caso di specie, si aggiungeva anche la dinamica stessa del sinistro stradale, ritenuta un’ulteriore conferma della ridotta lucidità del conducente.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato come un sanitario, valutando gli esiti degli esami ematochimici e la concentrazione elevata del principio attivo, avesse certificato la compatibilità tra tale condizione e la condotta di guida. Questa valutazione è stata ritenuta coerente e fondata su un accertamento biologico idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue al momento del fatto. L’alta concentrazione di THC giustificava pienamente la conclusione del sanitario. Pertanto, la condanna non era basata su una mera presunzione, ma su un dato scientifico oggettivo che, a differenza dell’esame delle urine, attestava l’attualità dell’alterazione psicofisica.
Le Conclusioni
La sentenza n. 3383/2024 rafforza un principio cruciale in materia di guida sotto stupefacenti: l’esame del sangue è una prova determinante e, se positivo con valori significativi, sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza. Per gli automobilisti, ciò significa che l’assenza di sintomi palesi di alterazione non costituisce una valida difesa se le analisi del sangue dimostrano il contrario. Questa decisione sottolinea la volontà della giurisprudenza di affidarsi a dati scientifici oggettivi per contrastare un comportamento di guida estremamente pericoloso per la sicurezza stradale.
Per condannare per guida sotto stupefacenti è necessario che ci siano sintomi evidenti di alterazione?
No. Secondo la sentenza, i risultati dell’esame del sangue che mostrano un’elevata concentrazione di principio attivo sono sufficienti a provare lo stato di alterazione, anche in assenza di altri indici sintomatici evidenti.
Che differenza c’è tra l’esame del sangue e quello delle urine per accertare la guida sotto stupefacenti?
L’esame del sangue (ematico) ha un’alta valenza probatoria perché rileva la presenza del principio attivo e ne misura la concentrazione, indicando un’assunzione recente e gli effetti in corso al momento della guida. L’esame delle urine, invece, rileva principalmente i metaboliti, che possono permanere per giorni, e non consente di stabilire con certezza se l’alterazione fosse attuale al momento del fatto.
Il risultato di un esame del sangue che mostra una concentrazione di THC superiore ai limiti è sufficiente per una condanna?
Sì. La sentenza afferma che i valori ematici, se significativamente superiori ai limiti di legge (nel caso di specie, quasi tre volte superiori), giustificano la valutazione di compatibilità con la condizione di alterazione e sono idonei a fondare una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 187 C.d.S.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO ha depositato memoria difensiva insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha ridetermiNOME la pena in mesi sei di arresto ed euro 2.250 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di guida in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di cannabinoidi, di cui all’art.187 comma 1 C.d.S., con l’aggravante di avere provocato un sinistro stradale e per avere commesso il fatto dopo le h.22, di cui all’art.187 commi 1 bis e 1 quater C.d.S, comma II lett.c) e 2 bis C.d.S.
2. Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso con il quale assume difetto di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’accertamento della responsabilità, in quanto il giudizio si era basato esclusivamente sui risultati degli esami sui liquidi biologici del conducente (ematochinnici e delle urine), ma non era sorretto da ulteriori elementi sintomatici da cui inferire che la condizione di alterazione fosse presente al momento della guida, potendosi l’assunzione di cannabinoidi riferire ad una assunzione pregressa, tenuto altresì conto che i medici di pronto soccorso, ad un esame obiettivo del paziente, ne avevano escluso i caratteri sintomatici dell’alterazione.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamenta della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). La sentenza si preseni:a lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di arciomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. Invero il giudice distrettuale ha puntualmente evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, come lo stato di alterazione sia stato accertato sulla base della valutazione di un sanitario il quale, a fronte dei risultati degli esami ematochinnici, in considerazione dell’elevata concentrazione di principio attivo rilevata nel campione di sangue, aveva refertato che ricorreva compatibilità tra lo stato di alterazione psicofisica e la condotta di guida. La valutazione risulta del tutto coerente con le risultanze processuali e fondata su di un accertamento biologico (analisi del sangue) che, a differenza da quello su altri liquidi biologici (urine), è idoneo a indicare la concentrazione dello stupefacente nel sangue e nella specie i valori risultati all’esito dell’accertamento (tre volte circa superiori alla norma, THC pari a 5,7 ng/ml a fronte di Cut off pari a 2 ng/ml) giustificavano la valutazione operata dal referto del sanitario in termini di compatibilità del referto con la condizione di alterazione, laddove la stessa non
emergeva esclusivamente dal dato concernente la presenza di metaboliti di sostanze stupefacenti nelle urine, che non avrebbe consentito di risalire all’epoca dell’assunzione, ma era riscontrata dalla presenza massiccia di tracce di cannabinoidi nel sangue, indicative di una condizione recente, se non attuale, di alterazione dei liquidi biologici, così da essere riconosciuta anche dal punto diagnostico la compatibilità dei valori riscontrati nel sangue con una condizione di alterazione rilevante ai sensi dell’art.187 C.d.S., ulteriormente confermata dalla dinamica del sinistro occorso (ribaltamento del mezzo a seguito di collisione con guard-rail).
3.1 La valutazione operata dal giudice distrettuale risulta logicamente motivata ed é coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale riconosce la rilevanza dimostrativa degli esiti degli esami erNOMEchimici, a prescindere da ogni riferimento alla presenza di indici sintomatici (sez.4, n.43486 del 13/06/2017, COGNOME, Rv.270929; n.31514 del 19/04/2023, COGNOME), laddove secondo i principi sopra evidenziati, il dato della presenza di tracce di stupefacente deve necessariamente essere attualizzato al momento della condotta, ove si consideri che l’esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto (sez.4, n.49717 del 4/11/2014, COGNOME, Rv.261179).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 Novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside te