Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10914 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10914 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME 3ESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato, riducendo il periodo di sospensione della patente di guida ad anni uno, la pronuncia del Tribunale locale del 04/06/2024 con cui è state condanNOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 187 commi 1 e 1-quater cod. strada, formulando tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art.187 commi 1 e 1 quater cod. strada, nonché degli articoli 192 e 533 comma 1, cod. proc. pen., in relazione ai punti in cui si afferma essere stato accertato che l’imputato si trovasse alla guida dell’autoveicolo al momento dell’accertamento del fatto.
Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 187, commi 1 e 1 quater, cod. strada, nonché degli articoli 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., in relazione ai punti in cui si afferma essere stato accertato che l’imputato si trovasse in stato di alterazione psicofisica al momento dell’accertamento del fatto.
Con il terzo ed ultimo motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 187 commi 1 e 1 quater cod. strada, in relazione ai punti in cui è stato ritenuto non rilevante, o comunque superfluo, assumere testimonianza ex art. 507 cod. proc. pen. o acquisire le S.I.T. rese dalla testimone in sede di indagini.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati poiché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertiv Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’at impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Sono, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
3. In premessa, quanto alla denunzia di violazione dell’art 192 cod. proc. pen. di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilitù delle doglianz connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., RN1. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306).
Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità inammissibilità o decadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugNOME ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se
fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della ;ettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
Occorre innanzitutto chiarire che, alla luce delle sentenze di merito, il dubbio prospettato dalla difesa circa la responsabilità del COGNOME costituisce una mera ed astratta possibilità, priva di radicamento negli atti processuali. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale responsabilità non è stata affermata sulla base di una singola presunzione, bensì, attraverso una valutazione unitaria e sistematica di plurimi elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi concordanti. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità – la Corte territoriale dà atto di condividere quanto valorizzato dal giudice di primo grado che ha sottolineato la rilevanza di elementi quali: l’intestazione dell’autovettura al padre dell’imputato, il rinvenimento del portafoglio dell’imputato all’interno della vettura, l’accertata difficoltà dell’altro passeggero nella conduzione del veicolo, la posizione anomala dell’auto, il fatto che il cofano fosse ancora caldo all’arrivo degli operanti.
La difesa tende a valutare tali elementi isolatamente, tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova indiziaria deve essere apprezzata nella sua globalità e non attraverso un esame atomistico. (S.U., n. 6682 del 4/02/1992, COGNOME, Rv. 191231; Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, dep 2021, S., Rv. 280605 – 02).
Nel caso di specie, la convergenza degli elementi sopra indicati rende ragionevole e logicamente fondata la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, mentre l’ipotesi avanzata dal ricorrente- che alla guida ci fosse una persona diversa – resta una prospettazione difensiva priva di qualsivoglia riscontro e, anzi, smentita dalla stessa incapacità di costei persino di smuovere, anche di poco, il veicolo.
5. Il secondo e il terzo motivo sono, altresì, manifestamente infondati, poiché con essi si lamentano difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugNOME dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Anche sotto questo profilo la Corte marchigiana non ha errato nell’affermare che, pur non avendo gli operanti osservato direttamente l’imputato alla guida, vi erano plurimi elementi dimostrativi della condizione di alterazione psicofisica in atto: l’imputato era stato rinvenuto in stato di incoscienza, gli esami clinici avevano accertato la presenza di morfina nel sangue e tracce di oppiacei e cocaina nelle urine, il veicolo era fermo in modo anomalo, in un luogo isolato e privo di illuminazione, il motore risultava ancora caldo (a conferma della recente marcia).
Di conseguenza, appare del tutto illogico, così come affermato dai giudici di merito, che l’assunzione della sostanza fosse avvenuta quando la macchina era già ferma, non essendo mai stata affermata o rappresentata dall’imputato medesimo ed essendo comunque passato un lasso di tempo molto ristretto tra l’arresto della marcia e l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri che trovavano il motore ancora caldo.
Non solo tale ricostruzione alternativa non è mai stata affermata dall’imputato, ma non trova appiglio nemmeno nelle risultanze processuali.
Il terzo motivo, infine, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte d’Appello, correttamente, ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto l’istruttoria completa, evidenziando come il quadro indiziario fosse già sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità.
È bene ricordare che in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che le prove nuove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza.
Proprio per tale ragione, l’omesso esercizio del potere-dovere di integrazione probatoria può essere sindacato in sede di legittimità, ma entro limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove su richiesta di parte, richiedendosi che emerga dal testo della sentenza impugnata una manifesta ed assoluta necessità della prova non assunta (Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 – 01).
È stato inoltre precisato che il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, qualora dalla valutazione complessiva delle risu!tanze probatorie
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possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301).
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto implicitamente superflua l’escussione della testimone, reputando già completo e coerente il compendio probatorio.
Non emerge dal testo della sentenza impugnata alcuna lacuna tale da rendere necessaria l’integrazione istruttoria richiesta dal ricorrente.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026