Guida senza patente: perché non si applica la tenuità del fatto in caso di recidiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della guida senza patente, chiarendo in modo definitivo perché, in caso di recidiva nel biennio, non sia possibile beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia offre importanti spunti sulla prescrizione e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo a due mesi di arresto, inflitta dal Tribunale di Ascoli Piceno per il reato di guida senza patente, commesso nell’aprile 2018. La condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato, l’erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata restituzione del veicolo.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha articolato il suo ricorso sostenendo tre punti chiave:
1. Violazione di legge per intervenuta prescrizione: Secondo la difesa, il tempo necessario a estinguere il reato era già trascorso.
2. Errata applicazione della legge penale: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto, che avrebbe portato a una declaratoria di non punibilità.
3. Mancata restituzione del veicolo: La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse disposto la restituzione del mezzo all’avente diritto.
La Decisione della Cassazione sulla guida senza patente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo punto per punto la decisione dei giudici.
Il Calcolo della Prescrizione
Il primo motivo è stato respinto in quanto la Corte ha chiarito che al calcolo della prescrizione si applica la cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017). Questa normativa ha introdotto un periodo di sospensione aggiuntivo di 18 mesi. Tenendo conto anche di una sospensione di due mesi e quattro giorni dovuta a un rinvio chiesto dalla difesa, la Corte ha calcolato che il termine di prescrizione scadrà il 22 dicembre 2025. Al momento della decisione, quindi, il reato non era affatto prescritto.
Particolare Tenuità del Fatto e guida senza patente
Il secondo motivo è stato giudicato il più rilevante e anch’esso manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio recentemente affermato: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica alla contravvenzione di guida senza patente. La ragione è di natura logico-giuridica: il reato scatta solo in caso di recidiva nel biennio. Questo significa che la condotta assume rilevanza penale proprio perché non è occasionale, ma ripetuta. Manca quindi il requisito fondamentale della “non abitualità del comportamento” richiesto dalla norma sulla particolare tenuità del fatto. La recidiva è intrinsecamente incompatibile con la non abitualità.
Inammissibilità del Terzo Motivo
Infine, la richiesta di restituzione del veicolo è stata dichiarata inammissibile per due ragioni: in primo luogo, la questione non era stata sollevata davanti alla Corte d’Appello, rendendola una doglianza nuova e non proponibile in sede di legittimità. In secondo luogo, il motivo è stato considerato generico e non supportato da adeguata documentazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione delle norme e sulla giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la prescrizione, i giudici hanno semplicemente applicato la normativa vigente al momento della commissione del reato, inclusa la Riforma Orlando, dimostrando la non fondatezza della tesi difensiva. Sul punto cruciale della tenuità del fatto, la Corte ha seguito un ragionamento sistematico: la contravvenzione di guida senza patente diventa reato solo se l’autore è recidivo nel biennio. Tale recidiva, per definizione, implica un comportamento abituale, escludendo a priori la possibilità di considerare il fatto come di “particolare tenuità”, che presuppone invece l’occasionalità della condotta.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un importante principio di diritto in materia di reati stradali. Stabilisce in modo inequivocabile che chi viene sorpreso a guidare senza patente per la seconda volta in due anni non può sperare nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la natura stessa del reato, che si fonda sulla ripetizione della condotta illecita, sia ontologicamente incompatibile con i presupposti della tenuità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando scatta il reato di guida senza patente?
Il comportamento di guida senza patente assume rilevanza penale, e quindi costituisce reato, solo in caso di recidiva nel biennio, ovvero se la stessa violazione viene commessa due volte nell’arco di due anni. La prima violazione è un illecito amministrativo.
È possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto per la guida senza patente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di guida senza patente, poiché tale reato presuppone la recidiva nel biennio. Questa ripetizione della condotta esclude il requisito della “non abitualità” necessario per l’applicazione della norma.
Perché il motivo sulla prescrizione è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché, applicando la normativa vigente al momento del fatto (inclusa la “Riforma Orlando” che prevede un periodo di sospensione di 18 mesi), il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 4.05.2023 che aveva condannato NOME alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 18 aprile 2018 in San Benedetto del Tronto.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del reato; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 116, comma 17 D.Lvo. 285/1992 per non avere la Corte di appello disposto la restituzione del veicolo all’avente diritto.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U – n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 – 01). Il tempo della prescrizione non è spirato in quanto trova applicazione la normativa di cui alla Legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), sicchè un ulteriore periodo di sospensione di mesi 18 è da computare nel calcolo della prescrizione secondo quanto previsto dall’art. 159, comma 2, cod. pen., per come formulato al momento in cui fu commesso il reato. Nel caso di specie, la prescrizione si compirà alla data del 22 dicembre 2025, in considerazione della sospensione per mesi due e giorni quattro a causa del rinvio della udienze su richiesta della difesa.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio recentemente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657del 05/07/2024 Rv. 286812).
Il terzo motivo è inammissibile in quanto non devoluto dinanzi alla Corte di appello (Sez. 3 – n. 2343 del 28/09/2018, Rv. 274346 – 01), oltre che generico in quanto non documentato.
Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025.