Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Chiofalo NOME nato’a MESSINA il 13/01/2001
avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di Patti Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; nessun avvocato presente;
Con la sentenza in epigrafe, COGNOME veniva condannato dal Tribunale di Patti alla pena di 4000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., commi 15 e 17, per avere guidato, in assenza della prescritta patente di guida, mai conseguita, l’autovettura Smart Fortwo, tg.ta TARGA_VEICOLO di cui all’imputazione, fatto accertato in Oliveri, 8 gennaio 2021.
Il giudice, in sentenza, riteneva provata la responsabilità penale dell’imputato alla luce della annotazione di servizio dell’8 gennaio 2021, relativa all’accertamento che lo stesso non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, ha ritenuto inidonea a provare i presupposti della scriminante dello stato di necessità (art. 54 cod.pen.) la dichiarazione della teste NOME COGNOME relativa alla circostanza che era stata lei a chiedere al COGNOME di guidare l’autovettura del fratello perché non si sentiva bene, posto che la circostanza non trovava riscontro negli atti dell’accertamento. Inoltre, il Tribunale ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in ragione della complessiva valutazione della gravità del fatto storico nella sua interezza, considerando anche la reiterazione della condotta emersa dalla annotazione di RG.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, posto che la condotta di guida era stata imposta dalla necessità di accompagnare la ragazza, che aveva avuto un malore, a casa. Inoltre, ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, atteso che la fattispecie di gui senza patente aveva formato oggetto di depenalizzazione. Con un terzo motivo, l’imputato ha chiesto l’applicazione di una pena più mite, posto che il giudice non aveva motivato le ragioni per le quali non aveva applicato la pena prossima ai minimi edittali.
La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 15/07/2024 ha rimesso gli atti a questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, in quanto il gravame era stato proposto contro una sentenza che, ai sensi dell’art. 593 cod.proc.pen., comma 3, è inappellabile.
Le parti, a seguito di trattazione orale, hanno concluso come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (Sez. 4 30/06/1988; Rv. 179711 GLYPH – 01) che in tema di guida senza GLYPH patente, sussiste lo stato di necessità, come discriminante del reato, quando non vi sia possibilità di ovviare altrimenti al pericolo. Pertanto, il conducente che guidi, senza patente, per chiamare un medico in soccorso di un ammalato, non può invocare l’esimente, ove non sia dimostrata l’impossibilità (e non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti (per provvedere all’opera di soccorso) quali, ad esempio, la chiamata telefonica, l’uso di vetture da noleggio o il ricorso all’autovettura di un amico. (V mass n 171413; Conf mass n 099271).
Nel caso di specie, il ricorrente non allega neanche la sussistenza di circostanze astrattamente riconducibili ai presupposti della scriminante invocata, limitandosi, in modo del tutto generico, a riferirsi ai contenuti astratti del diri alla salute, senza contestualizzare la vicenda che ritiene rilevante. Peraltro, neanche si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato non essere emerso in alcun modo dagli accertamenti della p.g. che la COGNOME avesse accusato un malore.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente motivato sulla insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod.pen., mettendo in evidenza anche la reiterazione della condotta di guida senza patente per non averla mai conseguita. Tale affermazione è del tutto coerente con la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 4, n. 48515 del 2023) la circostanza posta in rilievo dai giudici del merito costituisce un indubbio ostacolo all’applicabilità dell’esimente in oggetto alla contravvenzione di guida senza patente, che, per come normata, sanziona la condotta tipizzata solo se reiterata in un arco temporale biennale. Ha fornito, poi, la nozione di “condotta reiterata” questa Corte nel suo più ampio consesso, allorquando, nell’ermeneusi del disposto di cui all’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., norma deputata a definire la categoria dei comportamenti abituali, ostativi ex se all’applicabilità dell’esimente, ha icasticamente affermato: «Infine è da considerare l’ultima categoria di reati indicati dalla norma: quelli che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il legislatore evoca…, in primo luogo, reati che presentano l’abitualità come tratto tipico: il pensiero corre subito, esemplificativamente, al reato di maltrattamenti in famiglia. Analogamente per ciò che riguarda i reati che presentano nel tipo condotte
reiterate. Anche qui un esempio si rinviene agevolmente nel reato di atti persecutori. In tali ambiti, può dirsi, la è un elemento della fattispecie ed è quindi sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati…» (in ta senso, Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592-01). Tanto chiarito, deve aggiungersi, poi, che costituisce ulteriore impedimento all’applicabilità dell’esimente di cui trattasi l’entità dell’offesa correlata alla contravvenzione per cui v’è stata condanna, correttamente valutata in termini di non particolare tenuità dalla Corte territoriale alla stregua delle modalità comportamentali del soggetto agente e del pericolo dallo stesso ingenerato per l’incolumità degli utenti della strada. In ragione delle esposte considerazioni, deve, pertanto, concludersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della norma che disciplina la menzionata esimente, argomentando la decisione in maniera logica e coerente.
Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo. Il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla intensità dell’elemento soggettivo, alla gravità del pericolo, nonché alla reiterazione della condotta, ha indicato come pena base l’ammenda di euro 6000, ridotta a 4000 per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Si tratta di pena base superiore alla pena media edittale (posto che la pena edittale è l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro) per cui è fornita adeguata motivazione ex art. 133 cod.pen.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
n