Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10332 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 21/06/1990
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ,4novii/Mat: GLYPH -/i/L 2/9 lkiv7c, GLYPH < F – dv – 72. 7 ^ 1 2/4
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RITENUTO IN FATI -0
COGNOME NOME Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 16.9.2024, depositata il 25.9.2024, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna inflitta in primo grado alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con la concessione delle attenuanti generiche, perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo, nonostante l'intervenuta revoca della patente di guida con decreto prefettizio n. 119/2012 notificato il 13.2.2013,.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale del 02/07/2024 n. 116, atteso che la no,tifica della revop della patente era avvenuta prima che gli venisse Att VAnu, aggravata coi provveairnento emesso dal competente Tribunale il 29/09/2021, motivo per il quale l'atto di revoca prefettizio della patente era da considerarsi sganciato anche temporalmente dalla misura di prevenzione in corso dal 29/09/2021 e non risultava più compatibile col principio di offensività, anche perché il reato di guida senza patente è stato depenalizzato.
Infine, rileva il ricorrente che il provvedimento di aggravamento era stato notificato in data 11 ottobre 2021, solo cinque giorni prima del fatto contestato (16.10.2021); pertanto, essendo impugnabile nei dieci giorni dalla notifica, il provvedimento non risultava ancora definitivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1.1. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116 del 5.6.2024, depositata il 2.7.2024, ha deliberato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 suddetto, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto alla misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada quindi senza che la ragione della revoca della patente di guida sia rinvenibile nella pericolosità sociale ritenuta in un provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale.
Nel caso di specie, la revoca della patente di guida era avvenuta con decreto prefettizio notificato il 13.3.2013, dopo il provvedimento applicativo della libertà vigilata del 15.6.2011.
Lo stesso imputato è stato successivamente sottoposto e poi risottoposto più volte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in data 9.9.2018 e in data 29.6.2019. Dal successivo verbale di risottoposizione alla misura della sorveglianza speciale dell'11.10.2021 risulta che la patente rilasciata il 5.5.2009 era valida fino al 5.5.2019, e che in data 20.3.2012 era stata revocata con provvedimento emesso dal Prefetto di Caltanissetta il 13.3.2012 n. 119/2012, area III – U.O. 2^, atto che però non risulta allegato al fascicolo.
Non vi è prova, pertanto, che, alla data della commissione del reato, la revoca della patente di guida fosse avvenuta in considerazione della pericolosità espressa dal COGNOME nella misura di prevenzione già disposta.
La misura di prevenzione successivamente era stata aggravata in forza del provvedimento del 29.9.2021 già notificato a Pellegrino prima del fatto, ma ancora impugnabile nei dieci giorni dalla notifica. Il prevenuto, per di più, aveva violato il divieto di guidare senza la patente, già un'altra volta nel biennio antecedente.
Per poter verificare, quindi, che il caso in esame rientri tra le ipotesi ritenute dalla Corte costituzionale nella recente sentenza del 2024, è necessario annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che, in sede di nuovo giudizio, acquisirà il decreto prefettizio e ne valuterà il contenuto.
Qualora la revoca della patente di guida sia stata disposta per motivi diversi dalla pericolosità sociale ritenuta con la misura di prevenzione, infatti, il reato in esame non può ritenersi consumato; altrimenti, si finirebbe per attribuire rilevanza ad una condizione soggettiva in modo sganciato dalla necessità di preservare interessi meritevoli di tutela, che sono espressi da una prescrizione specifica ricollegabile alla condizione soggettiva del destinatario della misura di prevenzione.
In questo senso si è già espressa altresì la giurisprudenza di legittimità (Sez. in. 44259 del 19/11/2024 Ardizzone Rv. 287152)
1.2. Inconferente è, invece, il rilievo del ricorrente circa il fatto che momento della consumazione del reato il provvedimento di aggravamento per mesi sei della sorveglianza speciale in precedenza disposta fosse ancora suscettibile di impugnazione nei dieci giorni.
Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 159/2011 l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione non ha effetto sospensivo del decreto prefettizio di revoca della patente di guida.
a
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 11/03/2025.