Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16670 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 05/09/1981 avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, confermando quella pronunciata dal Tribunale di Foggia il 6 marzo 2023, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011 perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con decreto del Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2003, divenuto definitivo in data 6 febbraio 2004, con conseguente revoca della patente di guida con decreto del Prefetto di Foggia del 17 marzo 2004, veniva sorpreso mentre conduceva un’autovettura in data 6 maggio 2021.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale eccepisce mancanza della motivazione, o motivazione apparente, non risultando dalla stessa l’iter logico-argomentativo seguito dai giudici di merito con riguardo sia alla responsabilità penale dell’imputato che al trattamento sanzionatorio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
2. Non ricorrono le condizioni per il proscioglimento dell’imputato.
Con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024 Ł stata dichiaratal’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
Dalla disamina della documentazione presente agli atti risulta che la revoca della patente di guida Ł stata disposta nei confronti di COGNOME in data 17 marzo 2004, proprio in conseguenza della sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a seguito di decreto del Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2003.
Da ciò consegue che non si verte in una ipotesi di depenalizzazione della condotta in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia citata.
Passando all’esame, dunque, del ricorso, se ne deve rilevare l’inammissibilità.
A fronte di una sentenza che ha dato atto del contenuto dell’impugnazione (riferita alla causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio) e che ha indicato le ragioni del rigetto del gravame, il ricorso si atteggia in termini estremamente generici laddove, eccependo astrattamente l’assenza della motivazione e di conseguenza l’impossibilità di seguire l’iter logico-argomentativo, non illustra in quali punti specifici la sentenza sia carente.
Ciò integra una prima ragione di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014. COGNOME e altri, Rv. 260851).
Peraltro, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità, pur avendo escluso tale questione tra quelle devolute alla Corte di appello.
Deve essere ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Con riferimento alla dosimetria della pena (determinata nel minimo), la stessa Ł stata motivata con il richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., mentre Ł stata segnalata la «violazione reiterata del medesimo precetto».
Con ciò deve ritenersi assolto l’onere motivazionale rispetto al quale la censura di mancanza di motivazione si pone in termini puramente avversativi.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME