Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME natq a PESCARA il 16/07/1990
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 25.10.2024, la Corte d’Appello di L’Aquila ha conferrm to la decision del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole de reato di all’art.116, comma 15, D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), art. 99 c.p., per aver guidali D il veicolo tg. CODICE_FISCALE con patente di guida mai conseguita (recidiva nel biennio), con la recidiva specific reiterata ed infraquinquennale, condannandola alla pena di mesi uno di arresto ed C 2.300,0 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, e disponendo la confisc 3 del veicolo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore . dell’imputata, deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al l’accert del presupposto della recidivanza della condotta di guida senza patente, necessario a integrare il reato di cui all’art. 116 co. 15 C.d.S.
In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado avre )be fonda proprio convincimento sulla recidiva nel biennio, anche sulla base delle informative di r rese dai Carabinieri di Pescara e dalla Polizia Municipale di Tortoreto’ in rela all’acquisizione delle quali la difesa non aveva mai prestato il consenso.
Pertanto, ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza, previa espun :ione degl menzionati, per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato ai sensi i legli artt. 521, 522, 526 cod.proc.pen. e, in via subordinata, l’assoluzione perché il fé tto non è previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la mera guida se lza patente a sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit l perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cori etti a giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analis argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi ( ella puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui ife motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono appl carsi anc ricorso per cassazione).
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità dei verbali di c mtest della nota di riscontro della Polizia Municipale di Tortoreto, si osserva che il Col egio di ha correttamente rilevato che gli stessi non sono stati determinanti ai fini d .11a decis essendo questa fondata sulla testimonianza del V. Brig. COGNOME il quale riferi sull’accertamento eseguito in ordine alla irrevocabilità della precedente contestaz one.
Tale affermazione, non contestata nei motivi di ricorso, è sufficiente a soste’ ere l’imp motivazionale.
Invero, quanto alla prova della recidiva nel biennio, elemento costitutiv( del rea questione, essa è stata correttamente accertata.
La sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di
q
Corte di legittimità laddove si è affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova d
recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, noi è necessa produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del prc gresso ille
ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione cel verbale d contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimoni
dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte d ?l ricorre elementi contrari (Sez. 7 – , Ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 28620) – 01).
E in altra pronuncia si è condivisibilmente affermato che, in tema di guida ;enza paten per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depe lalizzazio
sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre i,
n’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficien
elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ri :orrente, dell deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o ma richiesta
oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova d definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazic ne può e
fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allega contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregre ssa vi amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01).
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cor, .proc.p condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000) versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament ) delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il esidente