Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vi motivazionale in relazione agli artt. 131-bis e 133 c.p., 125, 529 e 546, com 1 lett. e), c.p.p. con riferimento al reato ascritto di guida senza patente, di all’art.116 comma 15 Cod.della Strada
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2.1 motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto non consentiti dalla legge
in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giu di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi de argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazion della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e pertanto immune da vizi di legittimità
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli element prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, nel cas specie, l’avere condotto in piena mattina (ore 10:30) ed in INDIRIZZO, altamente trafficata, un’autovettura senza il prescritto titolo abil trasportando a bordo altre due persone, in termini tali da escludere la causa non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata i dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 21.2.2024