Guida senza patente e misure di prevenzione: la Cassazione conferma la linea dura
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale VII, del 18 aprile 2024, affronta un caso di guida senza patente da parte di un soggetto già sottoposto a misure di prevenzione, confermando un orientamento di particolare rigore. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando come l’elevato disvalore della condotta impedisca il ricorso a istituti di favore come le attenuanti generiche o la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo alla pena di sei mesi di arresto per il reato previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Tale norma sanziona chi, essendo sottoposto a una misura di prevenzione personale, guida un autoveicolo senza patente o dopo che questa gli sia stata revocata.
La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la decisione di primo grado. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione della sentenza d’appello e chiedendo, in sostanza, un nuovo esame del merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni sulla guida senza patente e l’inammissibilità
La Corte ha basato la propria decisione su tre pilastri fondamentali, strettamente interconnessi.
1. Limiti del Giudizio di Cassazione
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Le censure del ricorrente, che lamentavano carenze motivazionali, sono state interpretate come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata e logicamente coerente.
2. L’Elevato Disvalore della Condotta e le Attenuanti Generiche
Il punto cruciale della motivazione riguarda la valutazione della gravità del reato. La Corte ha evidenziato che l’imputato non aveva mai conseguito la patente di guida. Questo fatto, secondo i giudici, dimostra un ‘elevato disvalore’ della condotta, che va oltre la semplice violazione della norma. Non aver mai ottenuto l’abilitazione alla guida denota una totale indifferenza per le regole di sicurezza e per l’ordinamento giuridico, specialmente da parte di un soggetto già sotto l’attenzione dello Stato tramite una misura di prevenzione.
Questo elevato disvalore, conclude la Corte, impedisce il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali servono ad adeguare la pena al caso concreto ma presuppongono situazioni fattuali meritevoli di una valutazione più mite, qui assenti.
3. Inapplicabilità della Particolare Tenuità dell’Offesa
Sulla stessa linea, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per ‘particolare tenuità dell’offesa’. Anche in questo caso, è stato l’elevato disvalore della condotta a rendere l’istituto inapplicabile. Un comportamento come la guida senza patente da parte di chi non l’ha mai ottenuta e si trova sotto misura di prevenzione non può essere considerato ‘tenue’ o di minima offensività. La Corte si allinea così al principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione della tenuità del fatto richiede un’analisi complessiva della condotta, che in questo caso rivelava una gravità intrinseca incompatibile con il beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di severità nei confronti di chi viola le prescrizioni connesse alle misure di prevenzione. La decisione chiarisce che la guida senza patente in tali circostanze non è una mera infrazione, ma un reato di notevole gravità. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la giustizia considera particolarmente grave la condotta di chi, già monitorato per la sua pericolosità sociale, dimostra di non rispettare le regole fondamentali della convivenza civile e della sicurezza stradale. Le possibilità di ottenere sconti di pena o l’archiviazione per tenuità del fatto sono, in questi contesti, estremamente ridotte.
Perché il ricorso per guida senza patente è stato dichiarato inammissibile?
Perché, secondo la Corte, il ricorso non presentava valide censure di legittimità ma mirava a ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, le motivazioni della sentenza impugnata sono state ritenute logiche e complete.
È possibile ottenere le attenuanti generiche per il reato di guida senza patente commesso da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione?
Secondo questa ordinanza, no, qualora la condotta presenti un ‘elevato disvalore’. Nel caso specifico, il fatto che l’imputato non avesse mai conseguito la patente di guida è stato considerato un elemento di gravità tale da escludere la concessione delle attenuanti.
La ‘particolare tenuità dell’offesa’ (art. 131-bis c.p.) può essere applicata a questo tipo di reato?
No, la Corte ha stabilito che le connotazioni della condotta illecita, e in particolare il suo ‘elevato disvalore’, non consentono di considerare l’offesa come ‘particolarmente tenue’. Di conseguenza, l’applicazione della causa di non punibilità è stata esclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 novembre ,2023, con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell’Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto, in particolare, che l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME, che non aveva mai ottenuto la patente di guida, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione di COGNOME (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. P_IVA – 01).
Ritenuto, al contempo, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa rilevante ex art. 131bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.