Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione all’art. 116, comma 15, C.d.S. con riferimento alla sanzione detentiva applicata e al trattamento sanzionatorio
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Caltanisetta, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, avendo dato atto della definitività dell’accertamento amministrativo nel biennio e della previsione di cui ala comma 15, laddove la recidiva nel biennio non presuppone l’accertamento di un precedente fatto reato, essendo sufficiente l’accertamento di un illecito amministrativo, in conseguenza della depenalizzazione della ipotesi base di cui all’art.116 C.d.S..
Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, oltre a valutare la specifica antidoverosità della condotta, espressione di un sistema di agire inosservante della legge (si tratta della terza condanna per guida senza patente), ha anche rimarcato una personalità del prevenuto connotata da elevata capacità a delinquere, tenuto conto dei precedenti penali anche per fatti di speciale gravità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024.