Guida senza patente reiterata: la Cassazione esclude la tenuità del fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della guida senza patente reiterata, stabilendo un importante principio di diritto: a tale reato non è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale preciso, fondato su un’incompatibilità strutturale tra la natura del reato e i presupposti del beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto da parte del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 116 del Codice della Strada, commesso nel novembre 2020. La condanna veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo nel febbraio 2024. L’imputato, non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di censura.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato lamentava, in primo luogo, un errore nel riconoscimento della recidiva nel biennio, sostenendo una violazione di legge. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Infine, criticava la determinazione della pena, ritenendola ingiusta.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni doglianza.
Analisi della Guida senza patente reiterata e l’art. 131 bis c.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo di ricorso. I giudici hanno chiarito perché la guida senza patente reiterata non possa beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’incompatibilità tra il reato e l’art. 131 bis c.p.
La Corte ha qualificato il motivo come manifestamente infondato, evidenziando una ‘incompatibilità ontologica’ tra le due norme. Il reato previsto dall’art. 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada è strutturato come un reato a condotta reiterata. Ciò significa che la rilevanza penale della guida senza patente scatta solo se la condotta viene ripetuta in un arco temporale di due anni. La prima violazione è un semplice illecito amministrativo; è la sua ripetizione a integrare la fattispecie penale.
L’art. 131 bis c.p., invece, è pensato per condotte offensive di minima entità e, soprattutto, dal carattere sporadico ed occasionale. Esiste quindi una contraddizione logica e strutturale nell’applicare un beneficio destinato a fatti isolati a un reato che, per sua stessa definizione, richiede una condotta ripetuta. La Corte ha richiamato precedenti conformi, rafforzando la coerenza del proprio orientamento.
La Valutazione sulla Pena e i Precedenti dell’Imputato
Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato infondato. La Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la misura della pena, facendo esplicito riferimento non solo alle modalità della condotta, ma anche e soprattutto ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti, secondo i giudici di merito, erano indicativi di una ‘spiccata capacità a delinquere’, giustificando una sanzione non mite.
Le motivazioni
La ratio decidendi della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa e sistematica delle norme. La decisione di escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. al reato di guida senza patente reiterata deriva dalla natura stessa della fattispecie incriminatrice. Il legislatore ha scelto di punire penalmente non il singolo episodio di guida senza patente, ma la sua perseveranza nel tempo. Consentire l’applicazione della tenuità del fatto svuoterebbe di significato questa scelta, creando un cortocircuito normativo. La condotta, per diventare reato, deve essere ‘non tenue’ per definizione, in quanto ripetuta. Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui non è possibile riproporre in sede di legittimità questioni già adeguatamente esaminate e motivate nei gradi di merito, soprattutto quando si tratta di valutazioni fattuali come la determinazione della pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un punto fermo per chiunque si trovi ad affrontare un’accusa per guida senza patente reiterata. La linea difensiva basata sulla particolare tenuità del fatto è destinata a fallire, data la chiara incompatibilità strutturale tra il reato e il beneficio. La sentenza sottolinea inoltre l’importanza dei precedenti penali nella valutazione della pena, confermando che un passato criminale significativo può giustificare una sanzione più aspra, anche per reati contravvenzionali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Quando la guida senza patente diventa un reato?
La guida senza patente diventa un reato penalmente rilevante quando la stessa violazione, già sanzionata in via amministrativa, viene commessa nuovamente entro un arco temporale di due anni (biennio).
È possibile chiedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di guida senza patente reiterata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, esiste un’incompatibilità ontologica tra questo reato, che presuppone una condotta ripetuta, e la causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p., che si applica a fatti di lieve entità e di natura occasionale.
Perché la Corte ha confermato la pena inflitta all’imputato?
La Corte ha ritenuto che la pena fosse stata correttamente motivata dai giudici di merito, i quali avevano tenuto conto non solo delle modalità del fatto, ma soprattutto dei numerosi precedenti penali dell’imputato, considerati indicativi di una sua spiccata capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUBAGNE( FRANCIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29 febbraio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all’art. 116 CdS commesso in Marsala il 29 novembre 2020.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nel biennio, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e che rispetto alla contestazione del 14 agosto 2019 non era stato proposto ricorso.
Rilevato che il secondo motivo, con cui censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato. Il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale.
Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.).
Considerato che il terzo motivo, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte ha esplicitato le ragioni della determinazione della pena con un pertinente richiamo alle modalità della condotta e, soprattutto, ai plurimi precedenti dell’imputato indicativi di spiccata capacità a delinquere.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024